Decisione della Commissione del 4 aprile 2007 che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa [notificata con il numero C(2007) 1454] (2007/220/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/220@2007-04-04/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 2000/29/CE non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli stati continentali degli Stati Uniti d’America. La medesima direttiva ammette tuttavia deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
(2) La decisione 2003/250/CE della Commissione autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa.
(3) Le circostanze che hanno giustificato tale deroga sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.
(4) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire, per un ulteriore periodo di tempo limitato, l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto delle condizioni specifiche.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2003/250/CE sono aggiunte le seguenti lettere da e) ad h):
e) dal 1o giugno 2007 al 30 settembre 2007;
f) dal 1o giugno 2008 al 30 settembre 2008;
g) dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009;
h) dal 1o giugno 2010 al 30 settembre 2010.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione