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Decisione della Commissione del 22 dicembre 2006 recante modifica della decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza della malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 [notificata con il numero C(2006) 6971] (2007/22/CE)

In vigoreVersione 2006-12-22
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/22@2006-12-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
    1. Articolo 17
    2. Articolo 18
    1. Articolo 2
    2. Articolo 3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007, la Commissione ha approvato i programmi presentati dagli Stati membri che compaiono sull'elenco dei programmi fissati dalla decisione 2006/687/CE della Commissione.

(2) Per motivi di efficacia amministrativa tutte le spese presentate che prevedono un contributo finanziario della Commissione vanno indicate in euro. In conformità con il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune, il tasso di conversione per le spese in una valuta diversa dall'euro deve essere il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è stata presentata dallo Stato membro interessato.

(3) La decisione 2006/875/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e lasalute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 17 e 18 della decisione 2006/875/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Articolo 1

Articolo 17

Le spese sostenute dallo Stato membro ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

Articolo 18

Quando le spese di uno Stato membro sono indicate in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato deve convertirle in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione

Versioni

  1. 2006-12-22