Decisione della Commissione del 27 aprile 2007 relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 1820] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (2007/310/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/310@2007-04-27/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE, prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria.
(2) Nel 2006 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Danimarca ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
(3) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.
(4) A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Danimarca è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.
(5) A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
(6) La Danimarca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. In data 8 giugno 2006 essa ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia e successivamente ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Partecipazione finanziaria della Comunità
1. La Danimarca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2 Destinatario
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione