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Regolamento (CE) n. 480/2007 della Commissione del 27 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide

In vigoreVersione 2007-04-27dal 2007-04-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/480@2007-04-27/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO ————————————————————

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide.

(3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO ————————————————————

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livelli limite (tonnellate) 78.0015 07020000 Pomodori dal 1o ottobre al 31 maggio 260852 78.0020 dal 1o giugno al 30 settembre 18281 78.0065 07070005 Cetrioli dal 1o maggio al 31 ottobre 3462 78.0075 dal 1o novembre al 30 aprile 7332 78.0085 07091000 Carciofi dal 1o novembre al 30 giugno 5770 78.0100 07099070 Zucchine dal 1o gennaio al 31 dicembre 37250 78.0110 08051020 Arance dal 1o dicembre al 31 maggio 271744 78.0120 08052010 Clementine dal 1o novembre a fine febbraio 116637 78.0130 08052030 08052050 08052070 08052090 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi dal 1o novembre a fine febbraio 91359 78.0155 08055010 Limoni dal 1o giugno al 31 dicembre 324362 78.0160 dal 1o gennaio al 31 maggio 35247 78.0170 08061010 Uve da tavola dal 21 luglio al 20 novembre 189604 78.0175 08081080 Mele dal 1o gennaio al 31 agosto 1026501 78.0180 dal 1o settembre al 31 dicembre 51941 78.0220 08082050 Pere dal 1o gennaio al 30 aprile 309624 78.0235 dal 1o luglio al 31 dicembre 45069 78.0250 08091000 Albicocche dal 1o giugno al 31 luglio 4569 78.0265 08092095 Ciliege, diverse dalle ciliege acide dal 21 maggio al 10 agosto 114530 78.0270 080930 Pesche, comprese le pesche noci dall’11 giugno al 30 settembre 17411 78.0280 08094005 Prugne dall’11 giugno al 30 settembre 11155

Versioni

  1. 2007-04-27