Regolamento (CE) n. 674/2007 della Commissione del 15 giugno 2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/674@2007-06-15/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
(2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
(3) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 100200, 10051090, 10059000 e 10070090 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.
(4) Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007
Codice NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (EUR/t) 10011000 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00 di media qualità 0,00 di bassa qualità 0,00 10019091 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex10019099 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 10020000 SEGALA 0,00 10051090 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,00 10059000 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 0,00 10070090 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 0,00
ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1)2) 1.6.2007-14.6.2007
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: (EUR/t) Frumento tenero Granturco Frumento duro di alta qualità Frumento duro di media qualità Frumento duro di bassa qualità Orzo Borsa Minneapolis Chicago — — — — Quotazione 164,25 114,42 — — — — Prezzo FOB USA — — 180,51 170,51 150,51 151,47 Premio sul Golfo — 12,63 — — — — Premio sui Grandi laghi 10,96 — — — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 36,68 EUR/t Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 36,77 EUR/t