Regolamento (CE) n. 841/2007 della Commissione del 17 luglio 2007 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/841@2007-07-17/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.
(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.
(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007. Per la Commissione Heinz Zourek Direttore generale per le Imprese e l'industria
ANNEX
ALLEGATO Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 18 luglio 2007 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato a)b)
(EUR/100 kg) Codice NC Descrizione Destinazione Tasso della restituzione 040700 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: – di volatili da cortile: 04070030 – – altri: nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 35021190 e 35021990 02 0,00 03 20,00 04 0,00 nel caso d'esportazione di altre merci 01 0,00 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – tuorli d'uovo: 040811 – – essiccati: ex04081180 – – – ad uso alimentare: non dolcificati 01 50,00 040819 – – altri: – – – ad uso alimentare: ex04081981 – – – – liquidi: non dolcificati 01 25,00 ex04081989 – – – – congelati: non dolcificati 01 25,00 – altri: 040891 – – essiccati: ex04089180 – – – ad uso alimentare: non dolcificati 01 73,00 040899 – – altri: ex04089980 – – – ad uso alimentare: non dolcificati 01 18,00