Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2008/197/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/197@2008-02-18/it
Indice
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti dei servizi aerei (l’accordo) conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
(3) Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2007/323/CE del Consiglio.
(4) È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Rupel