Decisione della Commissione del 4 aprile 2008 concernente la non iscrizione delle sostanze azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive [notificata con il numero C(2008) 1187] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/296/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/296@2008-04-04/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica di detta direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della medesima e che si trovano già in commercio due anni dopo la data della sua notifica, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.
(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
(3) L’azocyclotin, il cyhexatin e il thidiazuron sono sostanze che rientrano nella terza fase del programma.
(4) Gli unici notificanti dell’azocyclotin, del cyhexatin e del thidiazuron hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2007 e 7 febbraio 2007, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive. Pertanto non saranno fornite altre informazioni al riguardo. Di conseguenza, tali sostanze attive non vanno incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(5) È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron siano rievocate entro un termine prescritto e non siano rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
(6) Per quanto riguarda le sostanze attive per le quali è previsto solo un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore a 12 mesi al fine di consentire l’utilizzo delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, tale termine può essere ridotto, in modo da coincidere con la fine del periodo vegetativo.
(7) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione dell’azocyclotin, del cyhexatin e del thidiazuron nell’allegato I.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le sostanze attive azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron non sono iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 4 ottobre 2008 siano revocate le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron;
b) a decorrere dal 5 aprile 2008 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron.
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro 4 ottobre 2009.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione