Decisione della Commissione del 23 maggio 2008 che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali [notificata con il numero C(2008) 2259] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/388/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/388@2008-05-23/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il 23 aprile 2008 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) è stato notificato che l'olio di girasole originario dell'Ucraina era risultato contaminato da elevati livelli di oli minerali. Tale contaminazione da oli minerali è stata in seguito confermata in diverse partite di olio di girasole greggio originario dell'Ucraina importate nella Comunità nel corso degli ultimi mesi. L'olio di girasole contenente livelli elevati di oli minerali non è idoneo al consumo umano e viene pertanto considerato a rischio. La fonte della contaminazione è ancora ignota.
(2) La Commissione europea ha ripetutamente sollecitato le autorità ucraine a fornire informazioni in merito all'origine della contaminazione e ai provvedimenti presi per prevenirla in futuro. Alle autorità ucraine sono state inoltre chieste garanzie circa l'attuazione di misure efficaci volte a verificare, attraverso adeguati campionamenti ed analisi, l'eventuale presenza di oli minerali nelle partite di olio di girasole spedite dall'Ucraina e destinate alla Comunità europea.
(3) In Ucraina sono in corso indagini per individuare la fonte della contaminazione. Le autorità ucraine si sono inoltre impegnate a istituire un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole esportate nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole inidoneo al consumo umano. Alla Commissione non sono tuttavia ancora pervenute informazioni dettagliate in merito a tale sistema di controllo. È opportuno che la Commissione valuti il sistema di controllo e certificazione in modo da verificarne la precisione e l'affidabilità per garantire così che l'olio di girasole esportato nella Comunità non contenga livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole inidoneo al consumo umano. Occorre garantire che l'olio di girasole non venga esportato nella Comunità fino all'istituzione del sistema di controllo e certificazione nonché fino alla sua valutazione e approvazione da parte della Commissione. La valutazione del sistema di controllo e certificazione sarà effettuata sulla base delle informazioni dettagliate fornite dalle autorità ucraine.
(4) Dato il livello di rischio, è opportuno che gli Stati membri controllino le partite di olio di girasole all'importazione per verificare l'eventuale presenza di oli minerali, in modo da fornire ulteriori garanzie dell'accuratezza e dell'affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine.
(5) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per alimenti e mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(6) In attesa della valutazione e dell'approvazione del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine, è opportuno che non venga effettuata nessuna importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali.
(7) Gli Stati membri sono stati informati del caso di contaminazione e hanno preso opportune misure per ritirare l'olio di girasole contaminato e i prodotti alimentari contenenti olio di girasole contaminato già immessi nel mercato, come raccomandato dalla Commissione europea attraverso il RASFF.
(8) Data l'urgenza, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e dopo aver informato le autorità dell'Ucraina, è opportuno adottare misure provvisorie di protezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002.
(9) La presente decisione sarà riesaminata conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri vietano l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, classificato con il codice NC 15121191 (di seguito denominato olio di girasole), salvo se la partita di olio di girasole è corredata di un valido certificato attestante l'assenza di livelli inaccettabili di oli minerali nonché i risultati del campionamento e delle analisi volti a rilevare l'eventuale presenza di oli minerali.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di partite di olio di girasole nella Comunità solo se il campionamento e l'analisi della partita e il rilascio del certificato sono stati effettuati dopo la valutazione e l'approvazione ufficiale, da parte della Commissione europea, del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine.
3. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali notificherà agli Stati membri le informazioni dettagliate sul sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine nonché l'approvazione ufficiale dello stesso da parte della Commissione.
4. Gli Stati membri prendono le opportune misure relative al campionamento e alle analisi da effettuare all'importazione su ogni partita di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, corredata di un valido certificato, al fine di garantire che l'olio di girasole non contenga livelli di oli minerali tali da renderlo inidoneo al consumo umano. Essi informano la Commissione dei risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati favorevoli sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale.
Articolo 2
La situazione è riesaminata entro un anno.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione