Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione del 7 maggio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/407@2008-05-07/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000, in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 assicura un accesso illimitato al mercato comunitario in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.
(2) Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro è stato concluso un accordo interinale relativo agli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2008.
(3) L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e il Montenegro. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.
(4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Montenegro dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.
(5) In virtù del regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, il Montenegro e il Kosovo sono stati eliminati dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni; L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2000 è dunque diventato obsoleto e deve essere soppresso.
(6) Il Montenegro continuerà a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2007/2000,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:
(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 1
(1)
Articolo 1 Regimi preferenziali
1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all'articolo 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.
2. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.
3. Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.
Articolo 1
(2) L'articolo 3 è abrogato.
(3) All’articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
d) 9175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di baby-beef originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.
(4) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:
a) 12000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;
b) 180000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.
(5) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le merci che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine del Montenegro conformemente al disposto del Titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO I RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
Numero d’ordine Codice NC Descrizione Volume del contingente per anno Beneficiari Aliquota dei dazi 09.1571 03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041915 03041917 ex03041919 ex03041991 03042915 03042917 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 50 tonnellate Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo Esenzione 09.1573 03019300 03026911 03037911 ex03041919 ex03041991 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 110 tonnellate Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo Esenzione 09.1575 ex03019980 03026961 03037971 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 75 tonnellate Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo Esenzione 09.1577 ex03019980 03026994 ex03037700 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 60 tonnellate Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo Esenzione 09.1561 16041600 16042040 Preparazioni e conserve di acciughe 60 tonnellate Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo 12,5 % 09.1515 ex22042179 ex22042180 ex22042184 ex22042185 22042965 ex22042975 22042983 ex22042984 Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti 129000 hl Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo Esenzione
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura ex davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.