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Regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione dell’8 maggio 2008 recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

In vigoreVersione 2008-05-08dal 2008-05-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/417@2008-05-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il sale è una derrata alimentare di qualità, dotata di caratteristiche proprie strettamente connesse all’area geografica di produzione e ai metodi di ottenimento locali. La produzione di sale contribuisce allo sviluppo socio-economico di diverse regioni.

(2) Il cotone è un prodotto agricolo che riveste notevole importanza in alcune regioni. Il fatto di estendere al cotone il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 offrirebbe nuove possibilità di promuovere l’immagine e l’uso di tale prodotto.

(3) Al fine di rispondere alle aspettative di alcuni produttori e operatori per i quali la produzione di sale o di cotone costituisce una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale inserimento non modifica la natura essenzialmente agricola dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazione di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 510/2006 è così modificato:

(1) Nell’allegato I è aggiunto il seguente trattino:

— sale.

(2) Nell’allegato II è aggiunto il seguente trattino:

— cotone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

Versioni

  1. 2008-05-08