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Decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 relativa all’assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId [notificata con il numero C(2007) 6541] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (2008/51/CE)

In vigoreVersione 2007-12-20dal 2008-01-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/51@2007-12-20/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in particolare il punto 10 dell’allegato IIA,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 8 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) aventi maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm, oppure reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, può trovarsi nello Skagerrak, nelle zone CIEM IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2) Il punto 10 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare, su richiesta degli Stati membri, un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute dopo il 1o gennaio 2002.

(3) Il 29 giugno 2007 e il 2 ottobre 2007 il Belgio ha trasmesso dati che mostrano la cessazione dell’attività, a partire dal 1o gennaio 2002, di navi che nel 2001 avevano esercitato rispettivamente il 2,15 % dello sforzo di pesca messo in atto da navi belghe presenti nella zona geografica e aventi a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (ad eccezione dei tramagli) e il 41,96 % dello sforzo di pesca messo in atto da navi belghe presenti nella zona geografica e aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm.

(4) Tenuto conto dei dati presentati, è necessario assegnare al Belgio, durante il periodo di applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, nella corrispondente zona geografica (nella sua totalità o in parte di essa), 3 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (ad eccezione dei tramagli), 86 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm, 88 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm, e 40 giorni aggiuntivi in mare per le navi aventi a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo (ad eccezione delle sfogliare) con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii e 4.1.c.iv dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nello Skagerrak e nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 3 giorni in mare.

2. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.ii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 86 giorni in mare.

3. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.iii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 88 giorni in mare.

4. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, e nello Skagerrak, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 40 giorni in mare.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Joe Borg Membro della Commissione

Versioni

  1. 2007-12-20