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Decisione della Commissione del 24 giugno 2008 che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per i raccolti 2007 e 2008 [notificata con il numero C(2008) 2700] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (2008/548/CE)

In vigoreVersione 2008-06-24dal 2007-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/548@2008-06-24/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 17 dicembre 2007 il governo finlandese ha chiesto l’autorizzazione a concedere agli agricoltori, per gli anni 2007-2010, un aiuto per determinati quantitativi di varietà di sementi e sementi di cereali prodotte unicamente in Finlandia a motivo delle sue specifiche condizioni climatiche. Ulteriori informazioni sono state fornite il 16 gennaio e il 20 febbraio 2008.

(2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1947/2005, la Finlandia deve trasmettere alla Commissione entro il 31 dicembre 2008 una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati. Per non anticipare detto esame intermedio, in questa fase possono essere concessi aiuti solo per sementi coltivate nel 2007 e nel 2008.

(3) La Finlandia chiede l’autorizzazione a concedere un aiuto per ettaro per determinate superfici su cui si producono sementi delle specie di graminacee e leguminose elencate nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, ad eccezione del Phleum pratense L. (Timothy), e per determinate superfici su cui si producono sementi di cereali.

(4) L’aiuto proposto deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1947/2005. Esso riguarda varietà di sementi e sementi di cereali destinate alla coltivazione in Finlandia, adattate alle condizioni climatiche di questo paese e non coltivate in altri Stati membri. L’autorizzazione della Commissione deve essere limitata alle varietà incluse nell’elenco delle varietà finlandesi prodotte unicamente in Finlandia.

(5) Occorre provvedere affinché la Commissione sia informata circa le misure adottate dalla Finlandia per rispettare i limiti fissati dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata a concedere, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, un aiuto agli agricoltori stabiliti sul suo territorio che producono le sementi certificate e le sementi di cereali certificate di cui all’allegato della presente decisione, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo allegato. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le varietà elencate nel catalogo nazionale finlandese e coltivate unicamente in Finlandia.

Articolo 2

La Finlandia garantisce, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l’aiuto sia concesso esclusivamente per le varietà di cui all’allegato.

Articolo 3

La Finlandia trasmette alla Commissione l’elenco delle varietà certificate di cui trattasi e ogni modifica dello stesso e la informa circa le superfici e i quantitativi di sementi e sementi di cereali per i quali è concesso l’aiuto.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Sementi

Superfici ammissibili le superfici su cui si coltivano sementi certificate di graminacee e leguminose delle specie elencate nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003 ad eccezione del Phleum pratense L. (Timothy). Aiuto massimo per ettaro 220 EUR Dotazione massima 442200 EUR

Sementi di cereali

Superfici ammissibili le superfici su cui si coltivano sementi certificate di frumento, avena, orzo e segala Aiuto massimo per ettaro 73 EUR Dotazione massima 21900000 EUR

Versioni

  1. 2008-06-24