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Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 12/07 (ex N 799/06) che la Repubblica slovacca intende concedere all'impresa Glunz&Jensen s.r.l. [notificata con il numero C(2007) 6045] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/551/CE)

In vigoreVersione 2007-12-11dal 2008-07-05
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/551@2007-12-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni,

considerando quanto segue: PROCEDIMENTO

(1) Con notificazione elettronica del 29 novembre 2006, protocollata dalla Commissione il 30 novembre 2006 (A/39718), le autorità slovacche hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE la propria intenzione di concedere un aiuto regionale agli investimenti ad hoc a favore dell'impresa Glunz&Jensen s.r.l.

(2) Il 26 gennaio 2007 è stata inviata una richiesta di informazioni (D/50360). Le autorità slovacche hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2007 (A/31585).

(3) Con lettera del 24 aprile 2007 (in appresso decisione di avvio del procedimento), la Commissione ha comunicato alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.

(5) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione né da terzi interessati né dalle autorità slovacche.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA: Obiettivo della misura:

(6) L'obiettivo dell'aiuto è di sostenere lo sviluppo regionale nella regione di Prešov (Slovacchia orientale), che era una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, conformemente alla carta degli aiuti regionali della Repubblica slovacca applicabile alla data della notificazione con un massimale di aiuti regionali del 50 % equivalente netto sovvenzione (ENS).

(7) Il progetto presentato costituisce una misura di aiuto ad hoc, notificata dalle autorità slovacche. Tale misura di aiuto non viene concessa nell'ambito di un regime esistente (vale a dire che la sua base giuridica non è stata inserita nel trattato di adesione come un regime di aiuti esistenti, che l'aiuto non rientra nel cosiddetto meccanismo provvisorio e che la Commissione non ha approvato un regime di aiuto basato su tali disposizioni giuridiche dopo l'adesione della Slovacchia all'UE).

Forma e natura dell'aiuto

(8) L'aiuto notificato deve essere concesso sotto forma di un'esenzione fiscale, applicata su base annuale nel periodo 2007-2010, fino ad un importo pari al 100 % dell'imposta dovuta dalla persona giuridica beneficiaria dell'aiuto, l'impresa Glunz & Jensen s.r.l. L'importo totale dell'esenzione fiscale non può essere superiore a 42 milioni di SKK al valore attuale (circa 1,15 milioni di euro). L'aiuto non può essere cumulato con aiuti provenienti da altre fonti per lo stesso progetto di investimenti.

Base giuridica dell'aiuto ad hoc

(9) La base giuridica dell'aiuto ad hoc è la legge n. 231/1999 relativa agli aiuti di Stato e successive modifiche, la legge n. 595/2003 relativa alle imposte sul reddito e successive modifiche, la legge n. 366/1999 relativa alle imposte sul reddito modificata il 31 dicembre 2003, segnatamente la parte 52, paragrafo 3, della legge n. 595/2003 relativa alle imposte sul reddito modificata dalla parte 35 a) della legge n. 366/1999 relativa alle imposte sul reddito del 31 dicembre 2003.

Il beneficiario

(10) Il beneficiario dell'aiuto, Glunz&Jensen s.r.l., è una grande impresa, cioè non è una piccola o media impresa ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Glunz&Jensen s.r.l. è la controllata slovacca dell'impresa Glunz&Jensen A/S (in appresso: Glunz&Jensen), con sede a Ringstede (Danimarca), che aveva all'epoca della notificazione altre controllate in Virginia (USA) e Thetforde (Regno Unito).

(11) Glunz&Jensen è la principale impresa mondiale per la produzione e la distribuzione di sviluppatrici di pellicole e lastre di qualità per l’industria grafica con una quota di mercato di circa il […] % in Europa.

Il progetto di investimento

(12) Nel 2004 Glunz&Jensen s.r.l. ha dato l'avvio ad un investimento iniziale in Slovacchia per un importo totale pari a 213 milioni di SKK (circa 5,8 milioni di euro). Tale progetto di investimento deve essere realizzato, secondo le autorità slovacche, nel periodo 2004-2009 in due fasi: una prima fase negli anni 2004-2006 e una seconda negli anni 2007-2009.

(13) Obiettivo del progetto è la rilocalizzazione a Prešov delle attività produttive che esistevano nel 2004 nel Regno Unito e in Danimarca. Alla fine del 2006, a seguito di tale progetto di rilocalizzazione, lo stabilimento di Thetford è stato chiuso.

(14) Lo stabilimento di Prešov deve diventare il principale centro di produzione dell'impresa. In realtà, come hanno fatto presente le autorità slovacche, tutti i macchinari che devono essere installati nello stabilimento in Slovacchia provengono direttamente dalla Danimarca e dal Regno Unito. Pertanto, i costi ammissibili del progetto includono solo gli edifici ed alcune attrezzature complementari.

(15) Il primo passo realizzato nella fase di investimento degli anni 2004-2006 è consistito nell'acquisto di un capannone di produzione e di un terreno in vista di un'espansione futura. Il secondo passo è consistito in un ammodernamento degli impianti e nell'acquisto di attrezzature (non direttamente legate alla produzione). L'importo totale per la prima fase degli investimenti è stato di 128 milioni di SKK (circa 3,5 milioni di euro). Come è riportato nelle dichiarazioni allegate alla notificazione, Glunz&Jensen s.r.l. non ha ricevuto alcun aiuto di Stato per tale parte del progetto e non ne ha fatto domanda.

(16) La seconda fase degli investimenti, che doveva essere realizzata nel periodo 2007-2009, è il progetto notificato dalle autorità slovacche in data 29 novembre 2006. Tale parte prevede la continuazione del progetto iniziale mediante la costruzione di altri edifici e l'acquisto di attrezzature supplementari (IT, camion e attrezzature per ufficio) per un totale di 84 milioni di SKK al valore attuale (circa 2,3 milioni di euro).

(17) L'unità di produzione slovacca è stata inaugurata nell'aprile 2005. Da allora, sia la produzione che la produttività dell'impresa sono considerevolmente aumentate.

MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(18) Nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale sul caso in esame, la Commissione ha dichiarato di nutrire dei dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (in appresso, orientamenti sugli aiuti regionali del 1998) per i seguenti motivi:

In primo luogo, le due fasi dell'investimento sembravano far parte dello stesso progetto dal momento che costituiscono una parte di un piano globale per attrezzare le linee di produzione che devono essere gradualmente rilocalizzate dalla Danimarca e dal Regno Unito. Le stesse autorità slovacche nella loro notificazione hanno fatto riferimento alle due fasi come ad un unico progetto di investimento. Il progetto di investimento proposto deve essere realizzato nel periodo 2004-2009 in due fasi: 2004-2006, 2007-2009. Inoltre, la società Glunz&Jensen s.r.l. ha dichiarato alla pagina 6 della Domanda per la concessione di un aiuto di Stato sotto forma di esenzione fiscale presentata dal beneficiario alle autorità slovacche in allegato alla notificazione, che il periodo degli investimenti si estendeva dal 2004 al 2008 e che i costi totali dell'investimento ammontavano a oltre 200 milioni di SKK, che è l'importo che corrisponde al totale degli investimenti realizzati dalla società Glunz&Jensen s.r.l. in Slovacchia. Alla luce di quanto sopra riportato, il progetto notificato sembrava riguardare la seconda fase di un unico complesso progetto di investimento che era già iniziato nel 2004. Inoltre, dal momento che la domanda stessa di aiuto da parte del beneficiario non distingueva tra le due fasi dell'investimento, la Commissione non ha potuto escludere la possibilità che il periodo di investimento fosse stato artificialmente diviso in due fasi per far sì che il beneficiario fosse ammissibile alla domanda di aiuti nel 2006.

In secondo luogo, in base alle informazioni fornite dalle autorità slovacche, la domanda di aiuto, firmata il 29 giugno 2006, non è stata presentata fino al novembre 2006, cioè dopo che la prima fase dell'investimento era iniziata nel 2004. Pertanto, la Commissione dubitava che fosse stata rispettata la condizione relativa all'effetto incentivante dell'aiuto di cui al punto 4.2 degli orientamenti sugli aiuti regionali del 1998. La Commissione ha sottolineato che, in linea di principio, gli aiuti di Stato che distorcono o minacciano di distorcere la concorrenza e di ripercuotersi sugli scambi tra Stati membri possono essere approvati solo qualora tali effetti negativi siano controbilanciati in misura considerevole da contributi positivi alla realizzazione di un obiettivo comunitario (nel caso in esame, lo sviluppo regionale). La Commissione è giunta alla conclusione che un aiuto che è stato chiesto alla fine del 2006 non può riferirsi retrospettivamente ad una decisione di investimento che ha portato a dei lavori che si sono svolti nel 2004 e all'avvio di attività produttive nell'aprile 2005.

In terzo luogo, la considerazione secondo cui la disponibilità dell'aiuto non era un fattore decisivo per la decisione del beneficiario di avviare i lavori connessi con la rilocalizzazione sembrava essere confermata dalla dichiarazione del beneficiario dell'aiuto nella sua domanda di aiuto in cui spiegava le motivazioni della rilocalizzazione delle sue attività in Slovacchia. Il Consiglio di amministrazione (Glunz&Jensen) ha deciso nel corso del 2003 di esaminare la possibilità di installare un'unità di produzione in un paese in cui i costi fossero bassi. L'obiettivo era di ridurre i costi di produzione e di promuovere il subappalto nell'Europa centrale e orientale (…). Glunz&Jensen ha effettuato un'analisi comparativa di undici paesi dell'Europa centrale ed orientale al fine di individuare la località ottimale per la propria filiale (…). Tre di tali undici paesi sono stati ulteriormente esaminati: la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Bulgaria. Al termine dell'esame, si è giunti alla conclusione che la Repubblica slovacca era la località più adatta per quanto riguarda le attività della società Glunz&Jensen e le combinazioni di fattori sui mercati valutati.

Inoltre, le autorità slovacche hanno spiegato il motivo per il quale il beneficiario dell'aiuto non ha chiesto la concessione di un aiuto di Stato nella prima fase del progetto di investimento. Esse sostengono che l'impresa credeva che prima dell'adesione della Repubblica slovacca all'UE non fosse necessario chiedere la concessione di un aiuto di Stato sotto forma di esenzione fiscale. Secondo loro, era necessario presentare la domanda di concessione di aiuti soltanto all'atto della dichiarazione fiscale per l'anno in cui l'impresa per la prima volta doveva versare delle imposte. Secondo le autorità slovacche, ciò significa che la società Glunz&Jensen s.r.l. intendeva presentare una domanda di aiuto sin dall'inizio della realizzazione del progetto di investimento nel 2004. La Commissione ritiene che il fatto che il beneficiario non conoscesse la procedura non possa essere preso in considerazione. È opportuno sottolineare che, ai sensi del paragrafo 35a della legge 366/1999, relativa alle imposte sul reddito e successive modifiche, l'aiuto non era concesso automaticamente prima dell'adesione della Slovacchia, né viene concesso automaticamente ora, dal momento che non esiste un regime di aiuto che si riferisca alla disposizione di cui sopra. Pertanto, tale tipo di aiuto era e resta notificabile alla Commissione come un aiuto ad hoc, come dimostrano le circa 40 notificazioni ad hoc presentate dalla Repubblica slovacca applicando tale base giuridica nell'ambito del cosiddetto meccanismo provvisorio.

In conclusione, anche se l'aiuto avesse avuto un effetto incentivante, sorgerebbero alcuni dubbi consistenti: infatti, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (punto 2) si esprimono negativamente nei confronti degli aiuti ad hoc a meno che non si possa dimostrare che il contributo regionale della misura controbilanci gli effetti negativi di distorsione della concorrenza e le ripercussioni sugli scambi. In tale contesto, la Commissione osserva quanto segue:

Benché la misura apporti un notevole contributo allo sviluppo regionale, (155 posti di lavoro diretti, circa 30 posti di lavoro indiretti), i suoi effetti negativi sembrano altrettanto significativi.

Il mercato rilevante dei prodotti del beneficiario dell'aiuto è quello delle sviluppatrici di pellicole e lastre di qualità per l’industria grafica, soprattutto processori computer-to-plate. La Commissione osserva che l'aiuto è destinato a un'impresa che ha una quota di circa il […] % del mercato europeo del settore. I concorrenti più vicini dell'impresa Glunz&Jensen in Europa e le rispettive quote di mercato sono i seguenti: Height Design, Regno Unito […] %, Agfa (Lastra) Belgio […] %, E-graf, Italia […] %, Haase, Germania […] % e Ovit, Italia […] %. Considerata la posizione sul mercato del beneficiario, la Commissione ha ritenuto che la misura progettata potrebbe avere considerevoli ripercussioni sulla concorrenza nel mercato rilevante — estremamente specifico — in cui è attivo il beneficiario dell'aiuto.

Inoltre, il progetto riguarda la rilocalizzazione dell'attività produttiva e dei macchinari dalla Danimarca e dal Regno Unito. Dal momento che si trattava soltanto di un impianto di produzione, lo stabilimento di Thetford nel Regno Unito è stato chiuso alla fine del 2006, a seguito del trasferimento della produzione alla Slovacchia. In base alle informazioni disponibili sul sito Internet dell'impresa, tale chiusura ha comportata la perdita del posto di lavoro per 77 dipendenti. L'impresa danese si dedicherà in futuro ad attività di vendita, a servizi per i consumatori, alla ricerca e sviluppo e alla gestione di un impianto pilota. Pertanto, la rilocalizzazione ha ripercussioni considerevoli sugli scambi tra Stati membri.

OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA E DEGLI INTERESSATI

(19) Né le autorità slovacche né terzi interessati hanno presentato alcuna osservazione che permettesse di sciogliere i dubbi espressi nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

VALUTAZIONE DELLA MISURA Legalità della misura

(20) Con la notificazione di una misura di aiuto che contiene una clausola sospensiva fino all'autorizzazione da parte della Commissione, le autorità slovacche hanno soddisfatto gli obblighi procedurali imposti dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Misura che si caratterizza come un aiuto di Stato

(21) La Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per i seguenti motivi già indicati nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale.

Utilizzazione di risorse di Stato

(22) C'è un'utilizzazione di risorse di Stato dal momento che si prevede un'esenzione dal pagamento dell'imposta dovuta dalla persona giuridica beneficiaria dell'aiuto.

Vantaggio economico

(23) La misura libera il beneficiario dell'aiuto dai costi che avrebbe dovuto sostenere in condizioni normali di mercato. In tal modo, apporta un vantaggio alla società Glunz&Jensen s.r.l. rispetto alle altre imprese.

Selettività

(24) La misura è selettiva dal momento che è destinata ad una sola impresa.

Distorsione della concorrenza e degli scambi

(25) La misura incide sugli scambi tra Stati membri dal momento che: 1) il beneficiario dell'aiuto è attivo in un settore in cui esistono intensi scambi intracomunitari; 2) la rilocalizzazione delle attività dalla Danimarca e dal Regno Unito ha profonde ripercussioni sui flussi di mercato del settore.

Compatibilità dell'aiuto

(26) Poiché la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, occorre valutarne la compatibilità alla luce delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 e 3 del trattato CE. Le deroghe di cui all'articolo 87 paragrafo 2 del trattato CE, che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da eventi eccezionali e gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano al caso in esame. La misura non può essere considerata un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un grande progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia slovacca ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. La misura non soddisfa neanche le condizioni per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alle quali possono essere autorizzati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'aiuto, inoltre, non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

(27) Conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) possono essere autorizzati aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure vi sia una forma di sottoccupazione. La regione di Prešov (Slovacchia orientale) è una regione ammissibile a tale deroga.

(28) Nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale la Commissione ha illustrato i motivi (riassunti nella parte 3 della decisione) per i quali dubitava che la misura soddisfacesse le condizioni richieste per l'applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Dal momento che né la Repubblica slovacca né terzi interessati hanno presentato osservazioni, la Commissione non può che confermare i propri dubbi.

CONCLUSIONE

(29) La Commissione è giunta alla conclusione che la misura, notificata dalla Repubblica slovacca e descritta ai punti 6-9, non è compatibile con il mercato comune sulla base di nessuna delle deroghe previste dal trattato CE e deve quindi essere vietata. Dal momento che, secondo quanto affermato dalle autorità slovacche, l'aiuto non è stato concesso, non occorre chiederne la restituzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'aiuto di Stato dell'importo di 42 milioni di SKK (1,15 milioni di euro) che la Repubblica slovacca intendeva concedere alla società Glunz&Jensen s.r.l. non è compatibile con il mercato comune. Tale aiuto non può pertanto essere concesso.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, l'11 dicembre 2007. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione

Versioni

  1. 2007-12-11