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Decisione del Consiglio del 15 settembre 2008 recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (2008/750/CE)

In vigoreVersione 2008-09-15dal 2008-09-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/750@2008-09-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione gestisce il patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

(2) Conformemente all’articolo 2 della decisione 2003/77/CE, la Commissione ha rivalutato il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti finanziari.

(3) L’esperienza acquisita nel corso dei primi cinque anni di applicazione degli orientamenti finanziari e le evoluzioni nelle pratiche dei mercati finanziari fanno apparire la necessità di adattare tali orientamenti.

(4) Gli orientamenti dovrebbero riflettere le pratiche e le definizioni standard dei mercati per quanto riguarda, tra l’altro, i concetti di maturità utilizzati, i titoli equivalenti in caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e i rating applicabili.

(5) Fatti salvi i requisiti di rating, alcuni soggetti pubblici dovrebbero essere assimilati a Stati membri o ad altri emittenti sovrani ai fini dell’applicazione dei massimali di investimento.

(6) Gli orientamenti dovrebbero tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme contabili della Commissione.

(7) Ai fini di una maggiore efficienza e per ridurre i costi amministrativi, la frequenza delle relazioni dovrebbe essere adattata.

(8) La decisione 2003/77/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2003/77/CE è modificato come segue.

1) Il punto 3 è modificato come segue:

a) la lettera a), punto iii), è sostituta dalla seguente:

iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con una maturità residua oppure, nel caso di valori assistiti da voci dell’attivo, con una maturità residua prevista non superiore a dieci anni e sei mesi dalla data di pagamento, emessi da una delle categorie di emittenti autorizzati;

b) la lettera b), punto i), è sostituita dalla seguente:

i) le operazione di vendita con patto di riacquisto, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali operazioni e purché la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale. Titoli equivalenti sono titoli: i) emessi dallo stesso emittente; ii) che fanno parte della medesima emissione; e iii) di tipo, valore nominale, descrizione ed importo identici ai titoli prestati, tranne se soggetti ad operazioni societarie o ridenominazione;

2) il punto 4 è modificato come segue:

a) la lettera a), punti da i) a iii), è sostituita dalla seguente:

a) Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:

i) per le obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell’Unione, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione; le obbligazioni emesse o garantite da autorità regionali o locali o da enti pubblici o istituti di proprietà o controllati dallo Stato possono essere inclusi nei limiti del rispettivo Stato membro, sempre che abbiano una posizione creditizia non inferiore a AA o equivalente;

ii) per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani, le loro autorità regionali o locali o da enti o istituti di proprietà o controllati dallo Stato, o mutuatari sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a AA o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;

iii) per depositi e/o strumenti di debito monetari, comprese le obbligazioni, di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5 % dei fondi propri dell’istituto in questione;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20 % dell’importo totale di tale emissione al momento dell’acquisto.;

c) alla lettera d) è aggiunto il comma seguente: Quando si accorge della riduzione del rating di un titolo al di sotto dei requisiti minimi di rating, la Commissione si adopera per sostituire gli investimenti corrispondenti.;

d) è aggiunta la lettera seguente:

e) Qualora il rating di un’obbligazione sia superiore al rating dell’emittente o l’emittente non disponga di rating, si applica il rating dell’obbligazione.;

3) 6. il punto 6 è sostituito dal seguente: CONTABILITÀ La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su e presentata in conformità delle norme contabili CE, adottate dal contabile della Commissione, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale di tali conti.;

4) al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: Ogni sei mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. Kouchner

Versioni

  1. 2008-09-15