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Decisione della Commissione del 1o ottobre 2008 relativa all’ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2008 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2008) 4013] (2008/793/CE)

In vigoreVersione 2008-10-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/793@2008-10-01/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I PROGRAMMA MINIMO
  4. ALLEGATO II PROGRAMMA ESTESO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.

(2) Detti programmi devono essere elaborati a norma del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca, e del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio.

(3) Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia, la Romania, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il 2008 in conformità di quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1543/2000. I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato domande per un contributo finanziario comunitario.

(4) La Commissione ha esaminato i programmi degli Stati membri e ha valutato l’ammissibilità delle spese.

(5) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1543/2000 definisce la base per un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie per le valutazioni scientifiche, nonché un programma esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni in grado di migliorare significativamente le valutazioni scientifiche.

(6) A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario è stabilito mediante decisione della Commissione. Secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2006, per la raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione di un programma di raccolta e gestione dei dati. L’articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la PCP.

(7) È opportuno concedere un anticipo agli Stati membri al fine di agevolare l’attuazione del loro programma nazionale. Il pagamento del contributo finanziario totale della Comunità a favore dei programmi nazionali deve essere subordinato all’approvazione, da parte della Commissione, del rapporto tecnico previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 e dei costi a esso associati.

(8) La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce, per il 2008, l’importo delle spese ammissibili per ciascuno Stato membro e il tasso del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell’allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % delle spese ammissibili per il programma minimo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 3

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all’attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell’allegato II, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % delle spese ammissibili per il programma esteso di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II dopo aver notificato la presente decisione agli Stati membri.

2. Entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri presentano:

a) un rapporto tecnico in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2000;

b) le domande di rimborso delle spese sostenute nel 2008, accompagnate da una relazione finanziaria e da documenti giustificativi.

3. La seconda rata del contributo comunitario è versata dopo il ricevimento e l’approvazione dei rapporti tecnici e finanziari di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nell’ambito della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2007.

2. Le dichiarazioni di spesa in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2008. Per la Commissione Joe Borg Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I PROGRAMMA MINIMO

(EUR) Stato membro Spesa ammissibile Contributo comunitario massimo BELGIO 1258218 629109 BULGARIA 196760 98380 CIPRO 524938 262469 DANIMARCA 5314755 2657377 GERMANIA 3032194 1516097 ESTONIA 588717 294359 GRECIA 1890488 945244 SPAGNA 8041538 4020769 FRANCIA 7894314 3947157 IRLANDA 4572608 2286304 ITALIA 4272453 2136227 LETTONIA 407811 203905 LITUANIA 141602 70801 MALTA 485022 242511 PAESI BASSI 3356144 1678072 POLONIA 729794 364897 PORTOGALLO 3398883 1699441 ROMANIA 420866 210433 SLOVENIA 178910 89455 FINLANDIA 1447228 723614 SVEZIA 3345165 1672582 REGNO UNITO 7266446 3633223 Totale 58764854 29382426

ALLEGATO II PROGRAMMA ESTESO

(EUR) Stato membro Spesa ammissibile Contributo comunitario massimo BELGIO — — BULGARIA — — CIPRO — — DANIMARCA — — GERMANIA 744300 260505 ESTONIA 37300 13055 GRECIA 243180 85113 SPAGNA 1377713 482200 FRANCIA 438480 153468 IRLANDA 540267 189093 ITALIA 581666 203583 LETTONIA 10817 3786 LITUANIA MALTA — — PAESI BASSI 437111 152989 POLONIA PORTOGALLO 247515 86630 ROMANIA — — SLOVENIA — — FINLANDIA 159392 55787 SVEZIA 60457 21160 REGNO UNITO 1024755 358664 Totale 5902953 2066033

Versioni

  1. 2008-10-01