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Decisione della Commissione del 3 novembre 2008 che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6296] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/907/CE)

In vigoreVersione 2008-11-03dal 2008-11-04
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/907@2008-11-03/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
  4. ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/467/CE della Commissione, del 13 luglio 1994, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) Conformemente al disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE, è necessario stabilire le garanzie sanitarie per il trasporto di animali da un paese terzo a un altro paese terzo. Sono sorti alcuni problemi per quanto riguarda il trasporto verso un paese terzo di equidi provenienti da un altro paese terzo.

(3) La decisione 92/260/CEE della Commissione fissa le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati. Tali condizioni offrono tutte le garanzie necessarie in ordine allo status sanitario della Comunità. Per quanto riguarda le garanzie sanitarie applicabili ai trasporti verso un paese terzo di equidi provenienti da un altro paese terzo è pertanto opportuno far riferimento alle condizioni sanitarie stabilite dalla decisione 92/260/CEE. Tale decisione prescrive, tra l’altro, un certo periodo di permanenza nel paese di spedizione. La permanenza in Stati membri o in determinati paesi terzi ivi elencati può essere presa in considerazione nel computo del periodo in questione, a condizione che siano rispettati almeno gli stessi requisiti sanitari.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati a un altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 92/260/CEE.

2.IV.V. Gli equidi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da un certificato denominato Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo. In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III, eccettuata la lettera e), punto v), del certificato sanitario corrispondente al paese terzo di provenienza di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE. Esso deve essere completato dai capitoli seguenti: Equidi in provenienza da: … (paese) e a destinazione di: … (paese) Timbro e firma del veterinario ufficiale: …

3. In deroga al paragrafo 2 e unicamente per gli equidi registrati, l’elenco dei paesi che figura nel capitolo III, lettera d), terzo trattino, dei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell’allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall’elenco di paesi terzi dei gruppi da A ad E dell’allegato I di quella decisione.

Articolo 2

La decisione 94/467/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO I DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Decisione 94/467/CE della Commissione (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 28) Decisione 96/81/CE della Commissione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 53) limitatamente all’articolo 4 Decisione 2001/662/CE della Commissione (GU L 232 del 30.8.2001, pag. 28).

ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 94/467/CE Presente decisione Articolo 1 Articolo 1 — Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 — Allegato I — Allegato II

Versioni

  1. 2008-11-03