Decisione della Commissione del 10 luglio 2007 relativa all'aiuto di stato C 20/06 (ex NN 30/06) della Slovenia a favore di Novoles Lesna Industrija Straža d.d. [notificata con il numero C(2007) 3223] (Il testo in lingua slovena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/90/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/90@2007-07-10/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,
considerando quanto segue: PROCEDIMENTO
(1) Il 1o dicembre 2004 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad aiuti concessi a favore dell'impresa slovena di fabbricazione di prodotti in legno Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (in appresso Novoles Straža).
(2) La denuncia riguarda le misure finanziarie adottate il 27 maggio 2004 a favore di Novoles Straža mediante una risoluzione del governo sloveno ai sensi dell'articolo 21 della legge slovena in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tali misure non erano state notificate alla Commissione perché erano state approvate dalla commissione slovena di controllo sugli aiuti di Stato il 23 aprile 2004, ossia prima dell’adesione all'UE. Tuttavia, poiché il criterio rilevante per determinare quando l'aiuto viene concesso è l'atto legalmente vincolante mediante il quale l'autorità nazionale competente si impegna a concedere un aiuto di Stato, la Commissione ha ritenuto che le misure in questione costituissero un nuovo aiuto, che avrebbe dovuto pertanto essere notificato ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE e valutato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
(3) Con lettera del 16 maggio 2006 la Commissione ha comunicato alla Slovenia la decisione di avviare un procedimento d'indagine relativamente alla misura in questione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
(5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.
(6) La Slovenia ha presentato osservazioni con lettera del 17 luglio 2006. Informazioni supplementari sono state richieste con lettere dell'11 ottobre 2006 e del 23 febbraio 2007 e sono state comunicate il 30 novembre 2006 e 23 aprile 2007. Inoltre, il 28 giugno 2006 ha avuto luogo una riunione tra i servizi delle Commissioni e le autorità slovene.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO Il beneficiario
(7) L'impresa Novoles Straža produce semilavorati di legno e mobili ed è sita nella città di Straža, in Slovenia, che si trova in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Nel 2003 aveva circa 800 dipendenti ed è uno dei principali datori di lavoro del settore in Slovenia.
(8) L'impresa ha partecipazioni in due società, Novoles-Primara, d.o.o (100 %) e Pohistvo Brezice, d.d. (93,7 %). La Slovenia ha dichiarato che anche queste due società erano in condizioni finanziarie sfavorevoli. Anche se la prima impresa ha generato un utile molto ridotto nel 2003, la seconda era in perdita.
(9) L'impresa appartiene a diverse persone fisiche e giuridiche. La partecipazione azionaria è tuttavia così diffusa che nessuno può esercitare un controllo significativo sull'impresa tale da poterla considerare parte di un gruppo più grande. In effetti i maggiori azionisti sono dipendenti ed ex dipendenti, che non sono collegati tra loro mediante un accordo di partecipazione di alcun genere e che detengono il 22,3 %. Esistono inoltre varie società di investimento (le cosiddette PID) che detengono nel complesso il 3,4 %. Secondo le informazioni della Commissione, tuttavia, i fondi di investimento PID sono soltanto organismi amministrativi che gestiscono le azioni di azionisti privati. Tali partecipazioni azionarie sono il risultato della privatizzazione avvenuta in Slovenia del cosiddetto capitale della società, basato sul concetto che le imprese appartenevano a tutti. Il passaggio della proprietà del capitale della società ha avuto luogo mediante l'emissione di certificati di proprietà ai cittadini, che potevano scambiarli contro azioni. Le PID sono state costituite per permettere ai cittadini sloveni di partecipare a tale trasformazione scambiando i certificati contro azioni. Le autorità slovene hanno confermato che le PID non dispongono di risorse per aiutare l'impresa a superare le proprie difficoltà.
Situazione finanziaria del beneficiario
(10) Tabella 1 Indicatori finanziari di Novoles Straža
La difficile situazione finanziaria dell'impresa trae origine dal fatto che essa ha perso una parte significativa del suo capitale sociale registrato di 1,262 miliardi di SIT (circa 5,3 milioni di EUR), che nell'aprile 2004 è sceso a 0,75 miliardi di SIT. I principali indicatori finanziari ed operativi, derivati dalla situazione di bilancio, dalla dichiarazione sui risultati di esercizio e dalla dichiarazione sul cash flow, sono indicati nella tabella seguente: Indicatore 1999 2000 2001 2002 2003 Risultato netto delle vendite 6341790 6507932 6602106 8093436 6014466 Scorte 880544 936471 1113218 955305 1279940 Crediti 930585 1053433 1218067 1676595 1133643 Utile (Perdita) 78809 109884 128843 110215 (511149) Tasso di indebitamento 42,1 44,7 47,2 50,2 57,6
(11) Le autorità slovene hanno spiegato che le perdite dell'impresa sono dovute essenzialmente al mancato rispetto del piano di vendite, accompagnato da un aumento dei costi finanziari. Questo è dimostrato dal fatto che il tasso di indebitamento dell'impresa ha continuato ad aumentare allo stesso ritmo delle scorte medie.
(12) In risposta all'avvio del procedimento, le autorità slovene hanno spiegato che anche le vendite erano effettivamente diminuite tra il 2000 e il 2001 e tra il 2002 e il 2003, mentre l'aumento nel 2002 era dovuto ad alcuni eventi straordinari, ossia opere di edilizia in Croazia (fornitura di grandi complessi alberghieri), l'introduzione di un nuovo programma di mobili e la contabilizzazione delle entrate di due controllate, che sono state integrate in Novoles il 1o gennaio 2003.
(13) Le autorità slovene hanno inoltre fornito alla Commissione prove documentali del fatto che l'impresa non poteva ottenere una quantità sufficiente di capitale nuovo sui mercati dei capitali. In particolare le banche hanno respinto la richiesta di nuovi fondi avanzata da Novoles Straža in quanto l'impresa aveva un merito di credito insoddisfacente e non aveva garanzie sufficienti per compensare tale rating. Non è stata considerata sufficiente neppure una garanzia statale per il 65 % dell'importo richiesto.
Programma di ristrutturazione
(14) Onde superare le proprie difficoltà, nell'aprile 2004 Novoles Straža ha presentato un piano di ristrutturazione del marzo 2004 al ministero dell'Economia riguardante un periodo di ristrutturazione compreso tra il 2004 e il 2008.
(15) Nel piano di ristrutturazione sono indicate come ragioni della situazione attuale il rallentamento della crescita economica sui principali mercati di esportazione (in particolare Germania e Stati Uniti), dove l'impresa vendeva il 60 % dei propri prodotti. È inoltre calata la domanda di prodotti semilavorati. Il calo delle entrate nel 2003 è culminato nell'incapacità dell'impresa di far fronte alle passività mediante risorse proprie e dunque un aumento dei debiti e degli oneri finanziari. La struttura organizzativa dell'impresa non le ha altresì consentito adattare la produzione alla domanda.
(16) Per superare le difficoltà era prevista una ristrutturazione finanziaria, che nel frattempo ha avuto luogo, volta alla trasformazione di prestiti a breve termine garantiti da ipoteca per 1669940776 SIT in obbligazioni a lungo termine: una parte è costituita da prestiti, coperti al 65 % da ipoteca, e dotati di una garanzia statale di 1,1 miliardi di SIT, mentre il rimanente, pari a 569940776 SIT, è stato finanziato senza aiuti di Stato ma con una copertura ipotecaria superiore al 100 % del valore nominale.
(17) Novoles Straža intende inoltre riorientare le proprie attività, nel modo descritto in appresso.
modificando la sua strategia di vendita, passando in parte dai mercati dell'UE e del Nord America ai mercati dell'Europa orientale e della Russia. Le autorità slovene hanno fornito prove di diversi progetti di vendita avviati, tra l'altro, in Russia, Slovacchia e Serbia. Le vendite sui mercati esteri passeranno dal 70 % nel 2004 al 77 % nel 2008, mentre le vendite ai mercati dell'Europa orientale rappresenteranno l'8 % (invece dello 0),
riducendo la quota di prodotti semilavorati a favore dei prodotti finiti. Nel 2008 i prodotti finiti rappresenteranno il 33 % (rispetto al 26 % del 2003) ed i prodotti a marchio proprio il 26 % (rispetto al 20 % del 2003), mentre i prodotti semilavorati scenderanno dal 41 % al 31 %. Tuttavia, i prodotti semilavorati rimarranno una parte importante della produzione, ma poiché non si tratterà unicamente di pannelli di compensato il valore aggiunto aumenterà. In questo caso il vantaggio offerto dall'impresa consiste nella produzione di quantità ridotte per un produttore noto.
(18) Il nuovo indirizzo dato all'impresa si accompagna inoltre alla ristrutturazione tecnologica volta ad una produzione più efficiente sotto il profilo dei costi ed all'adeguamento dell'attrezzatura tecnologica ad una produzione basata sulla domanda che rispetti altresì gli standard ecologici. Sono previsti investimenti per 1455 milioni di SIT (6,06 milioni di EUR) per misure destinate, in particolare, ad aumentare la produttività, migliorare le condizioni di lavoro, migliorare l'utilizzo dei materiali, il risparmio energetico ed il rispetto degli standard ecologici. Le autorità slovene hanno trasmesso alla Commissione un elenco degli investimenti, che comprendono misure quali la modernizzazione del centro di profitto (profit center) dei pannelli di compensato, l’introduzione di un processo di essiccazione controllato elettronicamente, la modernizzazione della produzione nel centro di profitto dei nuovi prodotti, la revisione del sistema energetico e l’introduzione di un nuovo sistema informatico. Le autorità slovene hanno segnalato ritardi nell'esecuzione di alcuni investimenti chiave come la produzione presso il centro di profitto dei nuovi prodotti o la revisione del sistema energetico a causa della mancanza di fondi (tali investimenti dovevano essere finanziati principalmente mediante risorse proprie).
(19) La ristrutturazione del personale mirerà infine ad una riduzione di 96 unità nonché alla formazione generale e specifica per i restanti dipendenti. I costi, pari a 537 milioni di SIT, saranno parzialmente coperti mediante una sovvenzione di 283 milioni di SIT (1,2 milioni di EUR).
(20) La Slovenia ha presentato proiezioni quinquennali sulle attività che indicano che il piano di ristrutturazione permetterà a Novoles Straža di ripristinare la redditività.
(21) Le autorità slovene hanno fornito alla Commissione dati che confermano le previsioni di vendita. Le proiezioni hanno tenuto conto in primo luogo di una crescita tra il 2005 e il 2007 di circa dieci punti percentuali sui mercati dell'Europa occidentale e di circa venti punti sui mercati dell'Europa orientale. In secondo luogo hanno considerato il passaggio dalla produzione di prodotti semilavorati a quella di prodotti finiti (59 % di prodotti finiti anziché 46 %).
(22) Sulla base di queste proiezioni, connesse alle previsioni di vendita basate sulle informazioni ottenute nelle fiere commerciali, attraverso gli agenti e direttamente dagli acquirenti, Novoles Straža ha elaborato un piano di vendite per il periodo 2004-2008.
(23) Sulla base di proiezioni realistiche, per il periodo 2003-2008 si prevede una crescita annua delle vendite compresa tra il 3,6 ed il 5,7 % sul mercato nazionale e tra il 6,5 e l'8,4 % all'estero. La ristrutturazione determinerà pertanto un avanzo operativo dell'11,7 % nel 2008. Il rapporto tra utile operativo e capitale proprio salirà al 12,6 % nel 2008.
Costi e finanziamento della ristrutturazione
(24) Tabella 2 Costi e finanziamento della ristrutturazione
La tabella seguente illustra il finanziamento dei costi di ristrutturazione: Risorse necessarie (in migliaia di SIT) Risorse proprie Sovvenzioni Garanzie Totale Ristrutturazione finanziaria 369000 1100000 1469000 Ristrutturazione commerciale e sviluppo 675000 675000 Ristrutturazione tecnologica 1456000 200000 1656000 Ristrutturazione del personale 253988 282771 536759 Totale: 2384988 282771 1300000 4337699
(25) L'impresa ha ricevuto aiuti di Stato per un totale di 1583 milioni di SIT (6,6 milioni di EUR), ma, apparentemente, soltanto alla fine del 2004 e non come previsto alla metà del 2004.
(26) La parte essenziale dell'aiuto è stata concessa mediante una garanzia statale su quattro prestiti per un totale di 1,3 miliardi di SIT che permettono a Novoles Straža di ripianare l'indebitamento esistente. Il termine per il rimborso è di sette anni, compresa una moratoria di due anni. Il tasso d'interesse è pari dunque al 4,5 %, compreso il pagamento di un importo forfettario, pari allo 0,1 %, per concludere e gestire l'operazione di credito. La garanzia coprirà il 100 % dei prestiti e sarà inoltre coperta da un'ipoteca di almeno il 65 %.
(27) La Slovenia ha dichiarato che 2385 milioni di SIT di costi di ristrutturazione sono finanziati medianti i fondi propri dell'impresa. La Commissione ritiene tuttavia opportuno aggiungere altri 569 milioni di SIT a titolo di finanziamento privato dei prestiti (pari all'8,5 %). Alcune risorse proprie dovevano provenire da cessioni (1323 milioni di SIT, ossia il 30,5 %) e da ammortamenti (29,76 %). Per quanto riguarda le cessioni, le autorità slovene hanno fornito alla Commissione un elenco dettagliato dei disinvestimenti. Circa 300 milioni di SIT sono stati già realizzati nel 2005; per il 2006 sono previste (e in parte realizzate) alcune ulteriori cessioni per circa 600 milioni, mentre altri 450 milioni sono previsti nel 2007 e nel 2008.
Situazione di mercato e contropartite
(28) Tabella 3 Quota di mercato
Novoles Straža produce i seguenti prodotti, per i quali detiene le seguenti quote di mercato a livello dell'UE-25: Prodotto Quota di mercato 2003 Quota di mercato 2005 Pannelli di compensato 0,14 % 0,13 % Sedie e relativi componenti 0,07 % 0,04 % Mobili e relativi componenti 0,08 % 0,05 % Media 0,09 % 0,06 %
Altri aiuti
(29) Le autorità slovene hanno presentato una rettifica rispetto alle cifre indicate nella decisione di avvio del procedimento, specificando che Novoles Straža aveva in effetti beneficiato nel 2004 di prestiti favorevoli, ma pari soltanto a 115,2 milioni di SIT (0,48 milioni di EUR) da fonti pubbliche e private per scopi ambientali, con un equivalente sovvenzione netto pari a 14,9 milioni di SIT (62000 EUR). Tale aiuto è stato concesso nell'ambito del regime Cofinanziamento degli investimenti ambientali ed approvato nel febbraio 2004.
(30) La Slovenia ha inoltre specificato che l'aiuto concesso nel 1999 ammontava soltanto a 18,1 milioni SIT (75000 EUR) per un contributo in conto interessi, a 11,5 milioni di SIT (48000 EUR) per aiuti all'occupazione, a 3,6 milioni di SIT (15000 EUR) di aiuti alla ricerca e sviluppo ed a 1,1milioni di SIT (4600 EUR) di aiuti all'esportazione.
(31) Il primo aiuto citato al punto precedente, che era originariamente ritenuto un aiuto alla ristrutturazione, era semplicemente una misura di sovvenzione relativa agli interessi in quanto i tassi d'interesse in Slovenia erano relativamente alti rispetto a quelli stranieri. In effetti, una delle condizioni per poter beneficiare del regime era che le imprese avessero un rating di credito A, B, C o D e non fossero oggetto di una procedura di fallimento. L'impresa ha fornito la prova del fatto che all'epoca il suo rating era A/B.
MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE
(32) Nella sua lettera del 16 maggio 2006 la Commissione ha rilevato che le misure in questione costituirebbero un nuovo aiuto e dovrebbero pertanto essere notificate in base all'articolo 88 del trattato CE e valutate ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. A tale scopo, la Commissione ha ribadito che il criterio rilevante è l'atto giuridicamente vincolante mediante il quale l'autorità nazionale competente si impegna a concedere un aiuto di Stato, che nel caso di specie è stato emesso nel maggio 2004.
(33) La Commissione ha inoltre espresso dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato comune ed in particolare con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 per i motivi illustrati in appresso:
non era chiaro se l’impresa in questione presentasse le usuali caratteristiche di un’impresa in difficoltà, in quanto le sue vendite aumentavano ancora nel 2003 e le scorte diminuivano ancora nel 2002. Non era inoltre chiaro se l'impresa facesse parte di un gruppo più grande,
non era chiaro in che modo l'impresa l'impresa dovesse ristabilire la propria redditività a lungo termine, in particolare in quanto mancavano i dati su cui si basavano le proiezioni finanziarie per il futuro,
non era chiaro se l'impresa stesse fornendo un proprio contributo significativo alla ristrutturazione, in quanto non era chiaro da dove provenissero i fondi propri citati,
non è stata presentata un'analisi di mercato per giustificare la mancanza di contropartite,
l'osservanza del principio una tantum era incerta poiché l'impresa aveva già ricevuto aiuti alla ristrutturazione nel 1999.
OSSERVAZIONI DELLA SLOVENIA
(34) La Slovenia sostiene che l'aiuto di Stato è stato concesso a Novoles Straža prima dell'adesione della Slovenia all'Unione europea perché l'esposizione economica dello Stato era nota prima dell'adesione.
(35) In secondo luogo, la Slovenia ha contestato i dubbi della Commissione europea relativi al fatto che Novoles Straža appartenga o meno ad un gruppo di imprese più grande, spiegando le particolarità della struttura proprietaria in Slovenia, come sopra esposto, e rettificando le percentuali delle partecipazioni degli azionisti.
(36) In terzo luogo, la Slovenia ha presentato la prova del fatto che Novoles Straža è una impresa in difficoltà chiarendo meglio la tendenza generale delle difficoltà finanziarie che l'impresa ha dovuto affrontare dal 1999 in poi (aumento delle scorte e dell'indebitamento, nonché diminuzione delle vendite, anche se alcuni eventi straordinari ne hanno determinato un aumento nel 2002), culminate nell'incapacità dell'impresa di ottenere un finanziamento esterno nel 2004.
(37) In quarto luogo le autorità slovene hanno fornito informazioni sul fatto che la strategia di Novoles Straža si basa su ricerche e previsioni di mercato che confermano vendite relativamente alte di mobili.
(38) In quinto luogo, per quanto riguarda le contropartite, la Slovenia ha presentato uno studio di mercato da cui risulta che la quota di mercato di Novoles Straža sul mercato dell'UE-25 sul mercato del prodotto rilevante è molto ridotta. Le autorità slovene sottolineano inoltre che l'impresa Novoles Straža è situata in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
(39) Infine, per quanto riguarda l'aiuto di Stato ricevuto in passato, la Slovenia ha rettificato alcuni errori materiali relativi agli importi ricevuti; essa sostiene inoltre che l'aiuto, originariamente identificato come aiuto alla ristrutturazione, non è stato concesso per il salvataggio e la ristrutturazione come definiti negli orientamenti.
VALUTAZIONE DELL'AIUTO Esistenza di un aiuto di Stato
(40) L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, a meno che non possano essere giustificati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 o dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.
(41) La Commissione sottolinea che l'aiuto è stato concesso mediante risorse statali ad una singola impresa. Questo si applica chiaramente alla sovvenzione diretta, ma anche alla garanzia, in particolare qualora l'impresa sia in difficoltà e venga fornita una garanzia per il 100 % del prestito. In effetti la garanzia ha permesso all'impresa di ottenere un prestito maggiore di quanto sarebbe stato possibile senza garanzia.
(42) Poiché esistono scambi di prodotti di legno tra la Slovenia ed altri Stati membri, la misura è atta a migliorare la posizione del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti in Slovenia e nell'UE e dunque a falsare la concorrenza incidendo sugli scambi fra Stati membri. Di conseguenza la Commissione ritiene che le attuali misure a favore di Novoles Straža costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
Esistenza di un nuovo aiuto di Stato
(43) Le autorità slovene hanno messo in dubbio il fatto che la Commissione avesse la competenza per valutare l'aiuto ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, sostenendo che esso era stato concesso prima dell'adesione. La Commissione ha chiarito nella decisione di avvio del procedimento che, per determinare se è stata data esecuzione ad un aiuto prima o dopo l'adesione, l'evento rilevante è l'atto giuridicamente vincolante mediante il quale le autorità nazionali competenti si impegnano a concedere l'aiuto. In assenza di una tale decisione prima dell'adesione la misura costituisce un nuovo aiuto, anche se l'esposizione dell'aiuto di Stato era nota in precedenza.
(44) La Commissione conferma la propria conclusione iniziale secondo la quale l'atto vincolante mediante il quale le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere l'aiuto non è diventato esecutivo prima dell'adesione. Secondo le rilevanti disposizioni slovene, l'aiuto viene concesso mediante una decisione del governo sulla base di una proposta del ministero competente. Le decisioni preliminari del comitato di esperti interdipartimentale e del ministero responsabile sono in effetti necessarie ma non sufficienti per la concessione dell'aiuto. La decisione definitiva viene adottata dal governo. Nel caso di specie, la decisione del governo è stata emessa il 27 maggio 2004, mentre l'adesione della Slovenia all'Unione europea è avvenuta il 1o maggio 2004. Le misure costituiscono pertanto un nuovo aiuto e devono essere notificate ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE e valutate ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
Compatibilità dell’aiuto
(45) Poiché l'aiuto in questione è un aiuto alla ristrutturazione, è compatibile con il mercato comune se rispetta i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso gli orientamenti).
(46) In considerazione delle osservazioni della Slovenia e delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine, la Commissione ha raggiunto le conclusioni illustrate in appresso sui punti che l'avevano indotta ad avviare il procedimento di indagine formale.
Ammissibilità
(47) Viste le informazioni presentate dalla Slovenia, la Commissione ritiene che i risultati dell'impresa, come descritti ai punti da 24 a 27, dimostrino che si trattava effettivamente di un'impresa in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto di Stato in questione. La Commissione nota in particolare che i problemi erano parte di una tendenza registrata nel periodo 2000-2004 e non costituivano semplicemente un avvenimento eccezionale nel 2003. Le autorità slovene hanno inoltre fornito prove sufficienti del fatto che l'impresa nel 2004 non avrebbe potuto rifinanziare i propri debiti a breve termine da sola. Ciò non è nella contraddizione con il fatto che l'impresa fosse riuscita per ottenere un qualche rifinanziamento senza aiuto, in quanto questo era dovuto ad un elevato livello di garanzia, che l'impresa non avrebbe tuttavia potuto fornire per l'intero importo da rifinanziare.
(48) La Commissione prende inoltre atto delle spiegazioni della Slovenia in merito alla natura della struttura proprietaria di Novoles Straža. In considerazione della natura passiva e delle scarse risorse di capitale dei proprietari istituzionali di Novoles Straža e la frammentazione del restante azionariato, la Commissione ammette che l'impresa non avrebbe potuto ottenere i fondi necessari dai suoi azionisti. Per le stesse ragioni, e in considerazione del fatto che nessun singolo azionista detiene più del 22 % del capitale sociale di Novoles Straža, la Commissione ritiene inoltre che Novoles Straža non appartenga ad un gruppo di imprese di dimensioni maggiori.
(49) La Commissione accetta di conseguenza il fatto che Novoles Straža fosse ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione.
Ripristino della redditività
(50) La Commissione ha precisato nella decisione di avvio del procedimento che non è chiaro in che modo il piano di ristrutturazione permetterà a Novoles Straža di ripristinare la redditività a lungo termine. Ciò riguarda soprattutto le proiezioni finanziarie quinquennali che indicano la probabile evoluzione dell'impresa a seguito di misure di ristrutturazione. La Commissione ha rilevato che la Slovenia non aveva presentato i dati necessari per permetterle di valutare le ipotesi sul probabile andamento di Novoles Straža in base al piano di ristrutturazione.
(51) Nel corso del procedimento, la Slovenia ha presentato le informazioni complementari menzionate ai punti 21 e 22. Tali informazioni spiegano in modo sufficiente la base su cui si fondano le ipotesi. La Commissione nota che le previsioni di vendite per Novoles Straža potrebbero sembrare troppo ottimiste considerando il fatto che nel 2005 e nel 2006 il settore doveva affrontare la forte concorrenza delle imprese dell'Estremo Oriente che determinava un eccesso di offerta e una pressione per la riduzione dei prezzi. Non è tuttavia chiaro se tali informazioni erano già note all'inizio del 2004. Inoltre, nel 2006 la Commissione stessa ha osservato che vi è stato negli ultimi anni un aumento significativo della produzione e del consumo di pannelli di compensato, con il conseguente sviluppo di un forte mercato di esportazione per determinate categorie. Poiché non ha ricevuto alcuna informazione contrastante che metta in dubbio le ipotesi avanzate dalle imprese e le proprie, la Commissione non ha alcun motivo per contestarle. La Commissione ritiene pertanto che le proiezioni non siano improbabili, il che permette di dissipare i dubbi espressi dalla Commissione su questo punto.
(52) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha inoltre constatato che il piano di ristrutturazione contiene diverse misure interne che, se attuate, potrebbero contribuire a ribaltare la situazione dell'impresa. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali che l'impresa non aveva ancora attuato tutte le misure di ristrutturazione previste. Le autorità slovene hanno dichiarato che questo era dovuto, tra l'altro, al ritardato ricevimento dell'aiuto di Stato nonché a risultati operativi peggiori del previsto. In questo contesto la Commissione osserva che il piano di ristrutturazione prevedeva che il finanziamento della ristrutturazione tecnica fosse basato soprattutto sulle risorse proprie. Tuttavia, una tale lacuna non era evidente in precedenza e potrebbe anche essere giustificata considerando il fatto che l'aiuto di Stato dovrebbe effettivamente essere limitato al minimo indispensabile, in particolare per uno Stato membro che si è impegnato in tale progetto alla vigilia dell'adesione. Pertanto, in questo caso particolare la Commissione non considererà questa mancanza come sufficiente per mettere in dubbio l'esistenza di un piano di ristrutturazione atto a ripristinare la redditività. La Commissione ricorda che l'approvazione dell'aiuto è subordinata all'attuazione completa del piano di ristrutturazione (punto 43) e che ne controllerà l'esecuzione (punto 46).
(53) La Commissione prevede pertanto che la Slovenia presenti almeno due relazioni di controllo, conformemente al punto 46 degli orientamenti: una relativa al 2007 alla fine di gennaio 2008 ed una relativa al 2008 alla fine di gennaio 2009, contenenti anche informazioni dettagliate sui risultati finanziari dell'impresa e sugli investimenti effettuati. La Commissione sottolinea che, anche se ripristinerà la redditività senza effettuare tutti gli investimenti, l'impresa potrebbe dover rimborsare una parte degli aiuti di Stato se gli investimenti previsti non verranno interamente realizzati.
Aiuto limitato al minimo indispensabile
(54) L'aiuto è inoltre limitato al minimo indispensabile. In particolare, sono stati dissipati i dubbi della Commissione in merito all'apporto di un significativo contributo proprio. Ai sensi del punto 40 degli orientamenti, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per consentire il ripristino della redditività e i beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri.
(55) Le spiegazioni fornite dalle autorità della Slovenia in merito al contributo proprio, come specificato al punto 27, sono sufficientemente dettagliate da permettere alla Commissione di verificare se l'impresa ha realizzato o realizzerà un numero significativo di disinvestimenti tra il 2005 e il 2008, pari al 30,5 % dei costi di ristrutturazione. La Commissione ha inoltre constatato che Novoles Straža ha ottenuto un finanziamento esterno privo di aiuti pari all'8,5 %.
(56) D'altro canto, la Commissione sottolinea nuovamente di non poter accettare l'ammortamento come contributo proprio in quanto non fornisce risorse disponibili all'impresa e dipende anche da attività future che saranno il risultato dell'aiuto di Stato concesso.
(57) La Commissione può pertanto concludere che il contributo proprio totale è pari al 39 %, che può essere considerato un contributo significativo ai sensi degli orientamenti del 1999.
(58) Inoltre, l'aiuto è anche limitato al minimo indispensabile per permettere il ripristino della redditività poiché copre essenzialmente i bisogni immediati di rifinanziamento dei prestiti a breve termine giunti a scadenza e non fornisce quindi all'impresa liquidità in eccesso.
Contropartite
(59) Ai sensi dei punti 35 e 36 degli orientamenti, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Tuttavia, conformemente al punto 36 degli orientamenti, tali contropartite non sono richieste qualora la quota del mercato rilevante detenuta dal beneficiario sia trascurabile. In tali casi, le contropartite non sono pertanto un presupposto per ritenere l'aiuto compatibile con il mercato comune.
(60) La Commissione non contesta quanto sostenuto dalle autorità slovene, ossia che Novoles Straža operi su diversi mercati del prodotto quali i mercati dei pannelli di compensato, delle sedie e di altri mobili. Per quanto riguarda i pannelli di compensato, la Commissione nota che, in un caso di concentrazione, una ricerca di mercato ha in gran parte confermato che i diversi tipi di pannelli a base di legno, come pannelli di compensato, pannelli rigidi, pannelli truciolari grezzi e rivestiti, laminati decorativi (HPL/CPL), e i componenti per pannelli a base di legno per l'industria dei mobili e dell'edilizia appartengono a mercati del prodotto distinti.
(61) Ai fini della definizione del mercato rilevante la Slovenia ha fornito alla Commissione uno studio di mercato che indica le quote sul mercato del prodotto rilevante nell'UE-25. A tale riguardo, la Commissione non ha motivi per non attenersi a quanto presunto alla nota 20 degli orientamenti, ossia che il mercato rilevante sia il SEE. La Commissione ricorda che ha effettuato in precedenza alcune indagini di mercato nell'industria europea dei prodotti a base di legno (in particolare dei pannelli truciolari in legno) in un caso di concentrazione, concludendo che il mercato rilevante era più ampio rispetto al mercato nazionale e che era almeno regionale transfrontaliero. Questo era confermato dai considerevoli scambi commerciali transfrontalieri. Il fatto che simili scambi commerciali esistano anche nel caso dei pannelli di compensato è confermato dalle cifre fornite dagli esperti interni della Commissione (in effetti anche le esportazioni intracomunitarie di Novoles Straža rappresentano la maggior parte del suo fatturato, ossia il 60 %). Si è inoltre constatato che il mercato regionale transfrontaliero interessa una distanza di circa 1000 km; la distanza varia a seconda del valore aggiunto dei prodotti, ossia è maggiore per i prodotti rivestiti rispetto ai prodotti non rivestiti. Poiché i pannelli di compensato sono già di qualità superiore e le esportazioni riguardano soprattutto il compensato impiallacciato, i costi di trasporto sono meno elevati per i pannelli di compensato rispetto ai pannelli truciolari (questo vale ancora di più per sedie ed altri mobili in legno compensato). In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il mercato rilevante per i prodotti fabbricati da Novoles Straža debba corrispondere, se non all'intero SEE o all'UE-25, almeno ad una buona parte dell'UE-25.
(62) Poiché la quota di mercato di Novoles Straža nell'UE-25 non è comunque superiore allo 0,13 % e — in linea di principio — dovrebbe poco più che raddoppiare se il mercato geografico è dimezzato, la Commissione ritiene che la quota di mercato sia ancora ben inferiore all'1 %, il che può essere ritenuto trascurabile in considerazione del fatto che il mercato comprende un gran numero di produttori piccoli e medi. Di conseguenza, non sono necessarie contropartite per garantire che l'aiuto di Stato in questione sia compatibile con il mercato comune.
Altri aiuti
(63) La Slovenia ha infine fornito alla Commissione informazioni sufficienti su tutti gli altri aiuti concessi all'impresa, in modo da permettere una valutazione adeguata del principio dell'aiuto unico (una tantum). Secondo tale principio, sancito dai punti 48 e seguenti degli orientamenti, la Commissione non può approvare aiuti alla ristrutturazione a favore di un'impresa che abbia ricevuto in precedenza aiuti di tale tipo. La Commissione ritiene che, in base a detto principio, vadano presi in considerazione tutti gli aiuti alla ristrutturazione concessi nei 10 anni che precedono la concessione dell'aiuto in esame, indipendentemente dal fatto che il primo aiuto sia stato concesso o meno prima dell'adesione dello Stato membro all'UE.
(64) La Commissione constata innanzi tutto che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto alla ristrutturazione in passato. In particolare, per quanto riguarda l'aiuto concesso nel 1999 per un totale di 18,1 milioni di SIT (75000 EUR) per un contributo in conto interessi, i dubbi della Commissione sul fatto che si trattasse di un aiuto alla ristrutturazione sono stati dissipati poiché l'impresa aveva all'epoca un rating A/B. Pertanto, l'impresa non può essere considerata come un'impresa in difficoltà e l'aiuto non può essere ritenuto un aiuto alla ristrutturazione atto a violare la condizione una tantum.
(65) La Commissione constata inoltre che le autorità slovene hanno corretto l'errore materiale presente nelle informazioni comunicate e che era stato riportato nella decisione di avvio del procedimento, il che significa che tutti gli aiuti citati nell'avvio del procedimento sono pertanto aiuti de minimis. Le autorità slovene hanno inoltre chiarito che tutti questi aiuti sono stati concessi prima dell'adesione a scopi diversi rispetto alla ristrutturazione. La valutazione dell'aiuto non rientra pertanto nella competenza della Commissione; anche se l'impresa era in difficoltà, questo non significa che gli aiuti in questione fossero aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 e pertanto la condizione una tantum non si applica a nessuno degli aiuti concessi in precedenza.
CONCLUSIONE
(66) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l'aiuto in questione sia un aiuto alla ristrutturazione che soddisfa le condizioni previste dagli orientamenti applicabili, ossia gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999. La Commissione conclude pertanto che, malgrado la Slovenia abbia dato illegalmente esecuzione all'aiuto alla ristrutturazione a favore di Novoles Straža in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, l'aiuto di Stato in questione è compatibile con il mercato comune,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato a cui la Slovenia ha dato esecuzione a favore di Novoles Straža è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999.
Articolo 2
1. Il piano di ristrutturazione verrà attuato integralmente. Verranno adottate tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
2. L'attuazione del piano di ristrutturazione verrà controllata sulla base di relazioni annuali presentate dalla Slovenia alla Commissione. Una relazione dettagliata sulle attività del 2007 verrà presentata alla fine di gennaio 2008, mentre una relazione dettagliata sulle attività del 2008 verrà presentata alla fine di gennaio 2009. Le relazioni conterranno informazioni particolareggiate sui risultati finanziari dell'impresa e sugli investimenti effettuati.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione