Decisione della Commissione del 4 dicembre 2008 che approva taluni programmi modificati per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2008 e che modifica la decisione 2007/782/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione [notificata con il numero C(2008) 7572] (2008/920/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2008/920@2008-12-04/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.
(2) La decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l’importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
(3) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2008, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.
(4) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
(5) Inoltre il Belgio, la Danimarca e la Finlandia hanno presentato programmi modificati per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’Ungheria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia e la Romania ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della peste suina classica.
(6) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai cinque Stati membri.
(7) Occorre pertanto modificare la decisione 2007/782/CE.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dal Belgio il 23 maggio 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 2
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Danimarca il 18 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 3
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Finlandia il 9 aprile 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 4
Il programma modificato di sorveglianza della rabbia presentato dall’Ungheria il 4 settembre 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 5
Il programma modificato di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Romania il 30 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 6
La decisione 2007/782/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
a) 1550000 EUR per l’Irlanda;
b) 3000000 EUR per la Spagna;
c) 4100000 EUR per l’Italia;
d) 15000 EUR per Cipro;
e) 1460000 EUR per il Portogallo;
f) 4400000 EUR per il Regno Unito.;
2) l’articolo 2, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera b), i termini 6100000 EUR sono sostituiti da 7700000 EUR;
b) alla lettera d), i termini 1100000 EUR sono sostituiti da 1500000 EUR;
3) all’articolo 3, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) 4400000 EUR per la Spagna;
b) 3500000 EUR per l’Italia;
4) l’articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera a), i termini 377000 EUR sono sostituiti da 630000 EUR;
b) alla lettera c), i termini 3100000 EUR sono sostituiti da 1200000 EUR;
c) alla lettera e), i termini 4100000 EUR sono sostituiti da 5800000 EUR;
d) alla lettera f), i termini 351000 EUR sono sostituiti da 3100000 EUR;
e) alla lettera i), i termini 527000 EUR sono sostituiti da 125000 EUR;
f) alla lettera k), i termini 1004000 EUR sono sostituiti da 610000 EUR;
g) alla lettera l), i termini 43000 EUR sono sostituiti da 100000 EUR;
5) l’articolo 5, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera a), i termini 550000 EUR sono sostituiti da 700000 EUR;
b) alla lettera c), i termini 200000 EUR sono sostituiti da 500000 EUR;
c) alla lettera e), i termini 600000 EUR sono sostituiti da 50000 EUR;
d) alla lettera i), i termini 500000 EUR sono sostituiti da 400000 EUR;
e) alla lettera j), i termini 470000 EUR sono sostituiti da 120000 EUR;
f) alla lettera m), i termini 400000 EUR sono sostituiti da 750000 EUR;
g) alla lettera n), i termini 1300000 EUR sono sostituiti da 1000000 EUR;
h) alla lettera p), i termini 2000000 EUR sono sostituiti da 2400000 EUR;
i) alla lettera r), i termini 400000 EUR sono sostituiti da 10000 EUR;
6) l’articolo 6, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera a), i termini 750000 EUR sono sostituiti da 500000 EUR;
b) alla lettera d), i termini 2000000 EUR sono sostituiti da 250000 EUR;
c) alla lettera g), i termini 3500000 EUR sono sostituiti da 2450000 EUR;
d) alla lettera i), i termini 1000000 EUR sono sostituiti da 200000 EUR;
e) alla lettera k), i termini 300000 EUR sono sostituiti da 80000 EUR;
f) alla lettera m), i termini 2000000 EUR sono sostituiti da 3400000 EUR;
g) le lettere da o) a s) sono sostituite dalle seguenti:
o) 700000 EUR per l’Austria;
p) 3500000 EUR per la Polonia;
q) 50000 EUR per il Portogallo;
r) 20000 EUR per la Romania;
s) 500000 EUR per la Slovacchia;
7) l’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera f), i termini 2500000 EUR sono sostituiti da 2000000 EUR;
b) alla lettera h), i termini 525000 EUR sono sostituiti da 375000 EUR;
8) l’articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera c), i termini 65000 EUR sono sostituiti da 25000 EUR;
b) alla lettera e), i termini 580000 EUR sono sostituiti da 280000 EUR;
c) alla lettera k), i termini 380000 EUR sono sostituiti da 600000 EUR;
d) alla lettera u), i termini 465000 EUR sono sostituiti da 300000 EUR;
9) l’articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera f), i termini 250000 EUR sono sostituiti da 280000 EUR;
b) alla lettera g), i termini 5000000 EUR sono sostituiti da 6200000 EUR;
c) alla lettera i), i termini 4700000 EUR sono sostituiti da 5500000 EUR;
d) alla lettera k), i termini 3050000 EUR sono sostituiti da 5800000 EUR;
e) alla lettera l), i termini 250000 EUR sono sostituiti da 450000 EUR;
f) alla lettera m), i termini 300000 EUR sono sostituiti da 350000 EUR;
g) alla lettera r), i termini 3150000 EUR sono sostituiti da 2950000 EUR;
h) alla lettera s), i termini 1250000 EUR sono sostituiti da 1400000 EUR;
i) alla lettera t), i termini 3250000 EUR sono sostituiti da 1350000 EUR;
j) alla lettera u), i termini 1250000 EUR sono sostituiti da 2700000 EUR;
k) alla lettera v), i termini 7500 EUR sono sostituiti da 1000000 EUR;
l) alla lettera x), i termini 750000 EUR sono sostituiti da 550000 EUR;
m) alla lettera y), i termini 650000 EUR sono sostituiti da 550000 EUR;
n) alla lettera z), i termini 1150000 EUR sono sostituiti da 1500000 EUR;
10) l’articolo 11, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera g), i termini 430000 EUR sono sostituiti da 130000 EUR;
b) alla lettera i), i termini 500000 EUR sono sostituiti da 200000 EUR;
c) alla lettera o), i termini 100000 EUR sono sostituiti da 300000 EUR;
d) alla lettera p), i termini 232000 EUR sono sostituiti da 130000 EUR;
11) l’articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera d), i termini 204000 EUR sono sostituiti da 110000 EUR;
b) alla lettera e), i termini 1000000 EUR sono sostituiti da 100000 EUR;
c) alla lettera g), i termini 550000 EUR sono sostituiti da 250000 EUR;
d) alla lettera i), i termini 3800000 EUR sono sostituiti da 3700000 EUR;
e) alla lettera j), i termini 3000000 EUR sono sostituiti da 2450000 EUR;
f) alla lettera l), i termini 1100000 EUR sono sostituiti da 1200000 EUR;
g) alla lettera q), i termini 258000 EUR sono sostituiti da 150000 EUR;
h) alla lettera s), i termini 35000 EUR sono sostituiti da 100000 EUR;
i) alla lettera t), i termini 881000 EUR sono sostituiti da 100000 EUR;
j) alla lettera v), i termini 302000 EUR sono sostituiti da 100000 EUR;
k) alla lettera w), i termini 201000 EUR sono sostituiti da 50000 EUR;
l) alla lettera x), i termini 4000000 EUR sono sostituiti da 1800000 EUR;
12) l’articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) alla lettera a), i termini 700000 EUR sono sostituiti da 0 EUR;
b) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:
c) 1000000 EUR per l’Ungheria;
d) 330000 EUR per l’Austria;
e) 4200000 EUR per la Polonia;
f) 0 EUR per la Romania;
g) 425000 EUR per la Slovacchia.;
13) all’articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) 3000000 EUR per la Polonia.;
14) all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) 4650000 EUR per la Polonia.;
15) all’articolo 16, paragrafo 5, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
b) 225000 EUR per la Germania;
c) 860000 EUR per l’Estonia;
d) 700000 EUR per la Lettonia;
e) 380000 EUR per la Slovenia;
16) l’articolo 18, paragrafo 5, è modificato come segue:
a) alla lettera a) i termini 400000 EUR sono sostituiti da 650000 EUR;
b) alla lettera c) i termini 300000 EUR sono sostituiti da 350000 EUR.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione