Regolamento (UE) n. 1269/2009 della Commissione del 21 dicembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 243/2007 per quanto concerne il contenuto minimo dell’additivo per mangimi nei mangimi destinati ai suini da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/1269@2009-12-21/it
Indice
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A seguito del regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione è stato autorizzato per dieci anni il preparato enzimatico a base di 3-fitasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 101.672) in qualità di additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici ad uso dei suinetti svezzati, suini da ingrasso e polli da ingrasso.
(2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la BASF SE, titolare dell’autorizzazione del preparato enzimatico, ha presentato una domanda per chiedere la modifica delle condizioni di autorizzazione per i suini da ingrasso mediante la diminuzione del contenuto minimo dell’additivo nei mangimi. La domanda era accompagnata dai relativi dati a sostegno della richiesta di modifica.
(3) Nel suo parere del 7 luglio 2009, l’Autorità ha concluso che vi sono prove sufficienti che corroborano l’efficacia del preparato enzimatico a base di 3-fitasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 101.672) per i suini da ingrasso con un contenuto minimo di 100 FTU per chilogrammo di mangime completo.
(4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 243/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella settima colonna, contenuto minimo, i termini 280 FTU sono sostituiti da 100 FTU.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso