Regolamento (CE) n. 203/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (O35) come additivo per mangimi contenenti decochinato e narasin/nicarbazina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/203@2009-03-16/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l'Autorità).
(3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1137/2007.
(4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per polli da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato decochinato e narasin/nicarbazina. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
(5) Il 22 ottobre 2008 l'autorità ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) con decochinato e narasin/nicarbazina.
(6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO 1.2.
Numero di identificazione dell'additivo Nome del titolare dell’autorizzazione Additivo (Denominazione commerciale) Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Scadenza dell'autorizzazione CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. 4b1821 Chr. Hansen A/S Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) Polli da ingrasso — 8 × 108 1,6 × 109 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, decochinato e narasin/nicarbazina. 22 ottobre 2017
Composizione dell'additivo: Preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 contenente almeno 1,6 × 109 CFU/g di additivo
Caratterizzazione della sostanza attiva: Concentrato di spore di Bacillus subtilis DSM 17299
Metodo di analisi: Metodo di enumerazione con piastra per diffusione (spread plate) utilizzando triptone soya agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime