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Regolamento (CE) n. 286/2009 della Commissione del 7 aprile 2009 recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

In vigoreVersione 2009-04-07dal 2009-04-28
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/286@2009-04-07/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO 1.2.
  4. ALLEGATO 1.
  5. Classe 1.6. ITALIA
  6. Classe 1.7. SPAGNA
  7. Classe 2.4. PORTOGALLO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni Melva de Andalucía e Caballa de Andalucía presentate dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione Ovos Moles de Aveiro presentata dal Portogallo e la domanda di registrazione della denominazione Castagna di Vallerano presentata dall'Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO 1.2.

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato: Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento:

ALLEGATO 1.

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

Classe 1.6. ITALIA

Castagna di Vallerano (DOP)

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Classe 1.7. SPAGNA

Melva de Andalucía (IGP) Caballa de Andalucía (IGP)

ALLEGATO 1.2.

Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

Classe 2.4. PORTOGALLO

Ovos Moles de Aveiro (IGP)

Versioni

  1. 2009-04-07