Regolamento (CE) n. 511/2009 della Commissione del 16 giugno 2009 recante deroga al regolamento (CE) n. 793/2006 per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 27 nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica nel 2009
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/511@2009-06-16/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in particolare l’articolo 25, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, prevede all’articolo 27 l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda d’aiuto.
(2) Dall’inizio del 2009, i dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica hanno dovuto affrontare per diverse settimane un grave conflitto sociale che ha ostacolato il normale funzionamento delle attività economiche e amministrative. Ciò ha comportato in particolare l’interruzione dei servizi postali e grandi difficoltà di spostamento per tutti gli operatori economici. Di conseguenza, le autorità locali hanno avuto molte difficoltà a ricevere e a vistare i fascicoli delle domande di aiuto relative alle misure a favore delle produzioni locali del programma francese, approvato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006. Pertanto, nel 2009 la stretta osservanza della data limite per la presentazione delle domande, fissata al 28 febbraio dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 793/2006 risulta incompatibile, in considerazione delle disfunzioni constatate nei due dipartimenti.
(3) Questa situazione è tale da ledere il diritto degli agricoltori dei suddetti dipartimenti di ricevere l’intero aiuto al quale avrebbero normalmente diritto.
(4) Viste le circostanze eccezionali, non è opportuno applicare, per il 2009, né la riduzione dell’1 % per giorno lavorativo né l’esclusione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 793/2006 alle domande presentate entro il 31 marzo 2009 nei dipartimenti della Guadalupa e della Martinica.
(5) Tale rinvio non dovrà avere conseguenze né sulle attività di controllo di cui al capo III del titolo III del regolamento (CE) n. 793/2006, né sul rispetto della data limite del pagamento degli aiuti, fissata al 30 giugno dall’articolo 29 del suddetto regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2009 e in deroga all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 793/2006, la riduzione e l’esclusione di cui al suddetto articolo non si applicano alle domande di aiuto relative alle misure a favore delle produzioni locali, presentate entro il 31 marzo 2009 nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione