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Regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigoreVersione 2009-06-25dal 2009-07-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/555@2009-06-25/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2) L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3) La Germania e la Repubblica slovacca hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:

1) nella parte riguardante la Germania è soppressa la voce seguente: DE GERMANIA NW-2

2) dopo la parte riguardante il Portogallo è aggiunta la voce seguente relativa alla Repubblica slovacca: SK REPUBBLICA SLOVACCA SK-PO-101

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione

Versioni

  1. 2009-06-25