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Regolamento (CE) n. 644/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 623/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2009

In vigoreVersione 2009-07-22dal 2009-07-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/644@2009-07-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 23 luglio 2009
  4. ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1)2) 15.7.2009-21.7.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 623/2009 della Commissione.

(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 623/2009.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 623/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 623/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 23 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 23 luglio 2009

Codice NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (EUR/t) 10011000 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 0,00 di media qualità 0,00 di bassa qualità 0,00 10019091 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex10019099 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 10020000 SEGALA 61,37 10051090 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 31,15 10059000 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 31,15 10070090 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 66,36

ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1)2) 15.7.2009-21.7.2009

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: (EUR/t) Frumento tenero Granturco Frumento duro di alta qualità Frumento duro di media qualità Frumento duro di bassa qualità Orzo Borsa Minnéapolis Chicago — — — — Quotazione 175,68 94,79 — — — — Prezzo FOB USA — — 189,62 179,62 159,62 76,43 Premio sul Golfo — 16,16 — — — — Premio sui Grandi laghi 8,75 — — — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 20,65 EUR/t Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 19,24 EUR/t

Versioni

  1. 2009-07-22