Gelex

Regolamento (CE) n. 772/2009 della Commissione del 25 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

In vigoreVersione 2009-08-25dal 2009-08-27
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/772@2009-08-25/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO XVII DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO XVII DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione Periodo di applicazione Livello limite (tonnellate) 78.0015 07020000 Pomodori 1o ottobre-31 maggio 415907 78.0020 1o giugno-30 settembre 40107 78.0065 07070005 Cetrioli 1o maggio-31 ottobre 19309 78.0075 1o novembre-30 aprile 17223 78.0085 07099080 Carciofi 1o novembre-30 giugno 16421 78.0100 07099070 Zucchine 1o gennaio-31 dicembre 65893 78.0110 08051020 Arance 1o dicembre-31 maggio 700277 78.0120 08052010 Clementine 1o novembre-fine febbraio 385569 78.0130 08052030 08052050 08052070 08052090 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi 1o novembre-fine febbraio 95620 78.0155 08055010 Limoni 1o giugno-31 dicembre 329947 78.0160 1o gennaio-31 maggio 61422 78.0170 08061010 Uve da tavola 21 luglio-20 novembre 89140 78.0175 08081080 Mele 1o gennaio-31 agosto 824442 78.0180 1o settembre-31 dicembre 327526 78.0220 08082050 Pere 1o gennaio-30 aprile 223485 78.0235 1o luglio-31 dicembre 70116 78.0250 08091000 Albicocche 1o giugno-31 luglio 5785 78.0265 08092095 Ciliege, diverse dalle ciliege acide 21 maggio-10 agosto 133425 78.0270 080930 Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno-30 settembre 131459 78.0280 08094005 Prugne 11 giugno-30 settembre 129925

Versioni

  1. 2009-08-25