Decisione della Commissione del 12 novembre 2009 relativa a misure urgenti che impongono condizioni particolari per i controlli ufficiali sulle importazioni di pere originarie della Turchia o da essa provenienti a causa degli elevati livelli di residui di amitraz [notificata con il numero C(2009) 8977] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/835/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/835@2009-11-12/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio stabilisce tra l’altro i livelli massimi di residui (LMR) per l’amitraz e i suoi metaboliti.
(2) In varie occasioni nel corso del 2007, 2008 e 2009 il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha ricevuto notifiche che attestavano un livello di amitraz superiore alla dose acuta di riferimento (DAR) fissata per questo pesticida nelle pere originarie della Turchia. Secondo le informazioni più recenti fatte pervenire in data 21 ottobre 2009 dalle autorità tedesche, livelli di amitraz di gran lunga superiori alla DAR sono stati riscontrati nelle ultime analisi.
(3) Dato il rischio elevato al quale i consumatori europei potrebbero essere esposti, è opportuno che gli Stati membri sottopongano a controlli all’importazione almeno il 10 % delle partite di pere originarie dalla Turchia per verificare la presenza di amitraz. Anche le partite già sul mercato devono essere sottoposte a controlli ufficiali.
(4) È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati degli esami. I risultati sfavorevoli devono essere segnalati mediante il sistema RASFF.
(5) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione impone agli Stati membri di applicare un livello accresciuto di controlli all’importazione alle pere originarie della Turchia, al fine di verificare la presenza di amitraz nel 10 % di tutte le partite di tale prodotto. Dato che i suddetti controlli si applicheranno a decorrere dal 25 gennaio 2010, per le misure previste dalla presente decisione è opportuno stabilire una durata che eviti qualsiasi sovrapposizione con i controlli di cui al regolamento (CE) n. 669/2009.
(6) L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(7) Considerata l’urgenza, è opportuno adottare queste misure urgenti secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su almeno il 10 % delle partite di pere fresche di cui ai codici NC 08082010 e 08082050 originarie della Turchia o da essa provenienti. Le partite sono trattenute in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vengano sottoposti a controlli di livello adeguato anche i prodotti di cui al paragrafo 1 già immessi sul mercato.
3. I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno in particolare l’obiettivo di accertare che il livello di amitraz non superi il livello massimo di residui stabilito a livello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.
4. Gli Stati membri segnalano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i risultati ogni due settimane. La relazione, il cui schema verrà fornito dalla Commissione, comprende le seguenti informazioni:
a) dati particolareggiati di ogni consegna, compresa la dimensione espressa in peso netto;
b) il numero di partite oggetto di campionamento per le analisi;
c) i risultati dei controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio.
6. Se i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 accertano la non conformità, si adottano provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i costi derivanti dall’attuazione del paragrafo 1 siano sostenuti dagli operatori responsabili dell’importazione.
Articolo 2
La presente decisione può essere rivista alla luce dei risultati di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa si applica fino al 24 gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione