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Regolamento (CE) n. 915/2009 della Commissione del 30 settembre 2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009

In vigoreVersione 2009-09-30dal 2009-10-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/915@2009-09-30/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009
  4. ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1)2) 16.9.2009-29.9.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 (frumento tenero di alta qualità), 100200, 10051090, 10059000 e 10070090 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o ottobre 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o ottobre 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2009

Codice NC Designazione delle merci Dazi all’importazione (EUR/t) 10011000 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità 7,27 di media qualità 17,27 di bassa qualità 37,27 10019091 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex10019099 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 10020000 SEGALA 74,12 10051090 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 32,00 10059000 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 32,00 10070090 SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 74,12

ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1)2) 16.9.2009-29.9.2009

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: (EUR/t) Frumento tenero Granturco Frumento duro di alta qualità Frumento duro di media qualità Frumento duro di bassa qualità Orzo Borsa Minnéapolis Chicago — — — — Quotazione 137,25 88,56 — — — — Prezzo FOB USA — — 125,82 115,82 95,82 58,97 Premio sul Golfo — 18,38 — — — — Premio sui Grandi laghi 10,11 — — — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 18,08 EUR/t Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 23,94 EUR/t

Versioni

  1. 2009-09-30