Decisione 2009/935/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 che stabilisce l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2009/935@2009-11-30/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (decisione Europol), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate, in particolare gli articoli 5 e 6,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, stabilire un elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol con cui Europol stipula accordi.
(2) Compete al consiglio di amministrazione preparare tale elenco.
(3) È opportuno prevedere una procedura che stabilisca le modalità per poter aggiungere altri paesi e organizzazioni terzi all’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi,
DECIDE:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione Europol, quest’ultimo conclude accordi con i paesi e le organizzazioni terzi immessi nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione. Europol può avviare la procedura di conclusione di un accordo non appena il paese o l’organizzazione terzi sono stati immessi nell’elenco. Europol si adopera per la conclusione di un accordo di cooperazione con tali paesi o organizzazioni terzi che consenta lo scambio di dati personali, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
2. Europol dà la priorità alla conclusione di accordi di cooperazione con paesi e organizzazioni terzi immessi nell’elenco, tenuto conto delle proprie necessità operative e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Il consiglio di amministrazione può fornire al direttore qualsiasi ulteriore istruzione che ritenga necessaria per la negoziazione di un accordo specifico.
3. Il direttore informa con regolarità il consiglio di amministrazione sull’andamento dei negoziati in corso con terzi e presenta ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
Articolo 2
1. Un membro del consiglio di amministrazione o Europol può proporre di aggiungere all’elenco un nuovo paese o una nuova organizzazione terzi. A tal fine, illustra la necessità operativa di concludere un accordo di cooperazione con il paese o l’organizzazione terzi in questione.
2. Il consiglio di amministrazione decide se proporre o meno al Consiglio di aggiungere all’elenco il paese o l’organizzazione terzi in questione.
3. Il Consiglio decide di aggiungere all’elenco il nuovo paese o la nuova organizzazione terzi modificando l’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. Ask
ANNEX
ALLEGATO
Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi:
1. Paesi terzi (in ordine alfabetico)
Albania
Australia
Bolivia
Bosnia-Erzegovina
Canada
Cina
Colombia
Croazia
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)
India
Islanda
Israele
Liechtenstein
Marocco
Moldova
Monaco
Montenegro
Norvegia
Perù
Russia
Serbia
Stati Uniti d’America
Svizzera
Turchia
Ucraina
2. Organizzazioni (in ordine alfabetico)
OIPC-Interpol
Organizzazione mondiale delle dogane
Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC)