Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio dell’11 febbraio 2010 che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/126@2010-02-11/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue: PROCEDIMENTO
(1) In seguito ad un riesame eseguito in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (il riesame), il Consiglio ha istituito tramite il regolamento (CE) n. 1683/2004 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex29310099 nonché ex38089327 (il prodotto interessato) esteso alle importazioni di glifosato proveniente dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd. ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di Taiwan o meno), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Sinon Corporation. L’aliquota del dazio antidumping è pari a 29,9 %.
(2) Con decisione 2009/383/CE (la decisione relativa alla sospensione), la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009.
(3) In seguito a una richiesta presentata dall’industria dell’Unione, il 29 settembre 2009 è stato avviato un riesame in previsione della scadenza della misura.
MOTIVI DELL’ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE
(4) L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.
(5) Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione 2009/383/CE, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato del glifosato, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese.
(6) Da un esame dei flussi di importazione recenti risulta che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste a livelli bassi, calando ulteriormente dopo la sospensione delle misure.
(7) La situazione dell’industria dell’Unione risulta rimasta stabile dopo l’entrata in vigore della sospensione in data 16 maggio 2009. Pur di fronte a una lieve diminuzione della produzione e delle vendite del prodotto generico (il prodotto di base da cui vengono ricavate le formulazioni) direttamente concorrente con le importazioni cinesi, tale tendenza è in linea con i dati relativi al periodo settembre 2008-agosto 2009, dai quali emerge una diminuzione del consumo. Grazie ai favorevoli prezzi unitari di vendita (a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione sta spostando il proprio baricentro verso prodotti formulati, a più elevato valore aggiunto) e a prezzi di produzione stabili, l’industria è riuscita a raggiungere un agevole margine di profitto per il periodo settembre 2008-agosto 2009. Le informazioni di mercato attualmente disponibili non lasciano prevedere una sostanziale modifica a breve termine di questa situazione in conseguenza di un’eventuale estensione della sospensione delle misure.
(8) A causa, tra le altre cose, delle considerevoli scorte detenute dai produttori, dagli importatori e dagli utilizzatori, nei mesi seguenti alla sospensione il mercato appare stabile. Le importazioni dalla Cina sono notevolmente calate tra maggio e ottobre 2009, e attualmente sono inferiori rispetto al periodo durante il quale era in vigore il dazio antidumping. Alla luce di questo calo nelle importazioni, la diminuzione dei prezzi all’esportazione dalla Cina osservata tra il maggio e l’ottobre 2009 non ha avuto un impatto significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Non vi sono elementi sufficienti che indichino un aumento delle importazioni a breve termine.
(9) Nonostante le indicazioni fornite dall’industria comunitaria riguardo a un aumento della capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese, dalle statistiche attuali non risulta un incremento delle importazioni verso l’UE. È vero che probabilmente la capacità di produzione della Cina continuerà ad aumentare nei prossimi anni, ma contemporaneamente si prevede un aumento della domanda a livello mondiale. Inoltre il consumo del mercato interno cinese è fortemente lievitato. Occorre inoltre osservare che la produzione effettiva derivante da detto rafforzamento della capacità è stata limitata.
(10) Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la proroga della sospensione non sarebbe nell’interesse dell’Unione.
(11) In conclusione, nonostante una diminuzione dei prezzi all’esportazione cinesi nel corso dei mesi passati, a causa di fattori quali la scarsità delle quantità importate e gli elevati livelli di profitto dell’industria dell’Unione è improbabile che il pregiudizio legato alle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese riemerga a seguito della proroga della sospensione. In linea di principio la sospensione verrà prorogata di un anno. Tuttavia a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. In particolare una simile decisione potrà essere presa qualora durante il riesame in previsione della scadenza emerga che le misure debbano essere mantenute.
(12) Si rammenta che la presente analisi non pregiudica comunque la revisione in corso, lanciata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, soggetta a differenti criteri giuridici.
CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
(13) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria dell’Unione l’intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping vigenti. L’industria dell’Unione ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni e queste sono state prese in considerazione. Si ricorda in particolare che a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio viene eseguito con riferimento al complesso dell’industria dell’Unione, e che la situazione globale dell’industria dell’Unione non rispecchia necessariamente la situazione di tutti i singoli produttori.
CONCLUSIONI
(14) La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame. È pertanto opportuno prorogare per un periodo di un anno la sospensione del dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1683/2004.
(15) La Commissione continuerà a sorvegliare l’andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora in seguito dovessero mutare le circostanze che hanno determinato la proroga della sospensione, la Commissione può ripristinare le misure antidumping revocando, con decorrenza immediata, la sospensione dei dazi antidumping,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2009/383/CE è prorogata per un periodo di un anno.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Á. Moratinos