Gelex

Decisione della Commissione del 12 marzo 2010 che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2010) 1314] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/157/UE)

In vigoreVersione 2010-03-12dal 2010-03-17
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/157@2010-03-12/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/502/CE della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3) La decisione 2006/502/CE è stata modificata tre volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE che ne ha prorogato la validità fino all’11 maggio 2008, in secondo luogo dalla decisione 2008/322/CE che ne ha prorogato la validità fino all’11 maggio 2009 e in terzo luogo dalla decisione 2009/298/CE che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all’11 maggio 2010.

(4) In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2011.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2010 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione

Versioni

  1. 2010-03-12