Gelex

Decisione della Commissione del 27 gennaio 2010 relativa all’aiuto di Stato C 27/08 (ex N 426/05) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Sovello AG (ex EverQ GmhH) [notificata con il numero C(2010) 172] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/358/UE)

In vigoreVersione 2010-01-27dal 2010-07-01
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/358@2010-01-27/it

Indice
  1. Preambolo
  2. (21) Tabella I Sviluppo di Sovello
  3. (22) Tabella II Ripartizione dei costi del progetto (importi nominali)
  4. (23) Tabella III Finanziamento del progetto (importi nominali)
  5. (101) i)
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, comma 1,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli,

considerando quanto segue: PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 29 agosto 2005, protocollata in data 1o settembre 2005, la Germania ha notificato alla Commissione la propria intenzione di accordare un aiuto all’impresa EverQ GmbH [di seguito Sovello] a titolo di maggiorazione per le PMI. Con lettere del 28 ottobre 2005, 24 gennaio 2006 e 4 aprile 2006, protocollate nelle medesime date, le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni supplementari alla Commissione.

(2) Il 7 giugno 2006, con il documento numero C(2006) 2092 definitivo, la Commissione ha autorizzato la maggiorazione per le PMI accordata a Sovello (aiuto di Stato N 426/05).

(3) Nel corso di un’indagine relativa a un’altra misura di aiuto notificata a favore di Sovello [aiuto di Stato C 21/08 — ex N 864/06], la Commissione è venuta a conoscenza di elementi indicanti che la decisione relativa all’aiuto N 426/05 era probabilmente fondata su informazioni incomplete o incorrette fornite durante la procedura di notifica.

(4) Con lettera del 17 marzo 2008, la Commissione ha dato alla Germania l’opportunità di trasmettere osservazioni sulla propria intenzione di avviare il procedimento di indagine formale prima della possibile revoca della decisione del 7 giugno 2006, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE. La Germania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 15 aprile 2008, protocollata il 15 e il 16 aprile 2008.

(5) Con lettera del 17 giugno 2008 C(2008) 2669 definitivo, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in merito alla maggiorazione per le PMI accordata a Sovello.

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(7) La Germania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 10 settembre 2008, protocollata nella stessa data. Ha inoltre trasmesso ulteriori osservazioni con lettere del 20 marzo, 13 maggio e 16 novembre 2009, protocollate nelle stesse date. Il 2 aprile e il 13 ottobre 2009 si sono svolti incontri tra i rappresentanti dei servizi della Commissione e le autorità tedesche.

(8) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO Il progetto

(9) Scopo del progetto (sovvenzionato con un aiuto regionale accordato nell’ambito di regimi autorizzati e integrato dalla maggiorazione PMI notificata) era la costruzione di un nuovo stabilimento con una capacità di produzione di 30 MW (Sovello 1) per produrre moduli solari (codice ProdCom 32.10.52.37) con la tecnologia String Ribbon. Il nuovo stabilimento, la cui costruzione è iniziata nel dicembre del 2004, era il primo sito di produzione di Sovello. Era previsto che lo stabilimento raggiungesse una capacità di produzione di 30 Megawatt peak ed entrasse in funzione entro il 31 dicembre 2007. In realtà Sovello 1 ha iniziato la produzione già nell’aprile del 2006.

Il beneficiario dell’aiuto

(10) Beneficiario dell’aiuto notificato è Sovello. Sovello è stata fondata nel dicembre 2004 come joint venture tra Q-Cells SE (di seguito Q-Cells con il 24,9 % delle quote) e l’impresa statunitense Evergreen Solar Inc. (di seguito Evergreen con il restante 75,1 %). È quanto si evince dal primo contratto quadro della joint venture (Master Joint Venture Agreement) stipulato tra Evergreen e Q-Cells il 14 gennaio 2005 (di seguito contratto quadro n. 1). Stando a tale contratto quadro, Q-Cells aveva precedentemente acquisito Topas 107 V.V. GmbH, una società di comodo che su iniziativa di Q-Cells è stata successivamente trasformata in Sovello (all’epoca EverQ). L’11 febbraio 2005 la società di comodo ha cambiato ragione sociale ed è diventata EverQ.

(11) Evergreen è un produttore di moduli solari e detiene un brevetto per la tecnologia String Ribbon. Q-Cells è uno dei maggiori produttori mondiali di celle solari. L’obiettivo dell’impresa comune Sovello consisteva, innanzitutto, nel testare la redditività economica della produzione di moduli solari — basandosi sulla tecnologia String Ribbon, apportata da Evergreen, in combinazione con la competenza di Q-Cells nella fabbricazione di celle solari e la sua esperienza sul mercato tedesco — per passare, in seguito, alla produzione industriale di moduli String Ribbon.

(12) Nel novembre 2005, sulla base di un contratto per la fornitura di silicio a Sovello, Renewable Energy Corporation ASA (Norvegia, di seguito REC) è entrata a far parte della joint venture con una partecipazione del 15 %, mentre Evergreen e Q-Cells hanno contestualmente ridotto la loro partecipazione rispettivamente al 64 % e al 21 %. È quanto si evince dal secondo contratto quadro della joint venture, stipulato tra Evergreen e Q-Cells e REC il 25 novembre 2005 (di seguito contratto quadro n. 2). REC è uno dei maggiori produttori mondiali di materiali in silicio per l’industria fotovoltaica.

(13) Al momento della notifica, Q-Cells e REC avevano un socio comune: la società di venture capital Good Energies Investment BV (di seguito Good energies) che deteneva il 16 % delle quote di Q-Cells e il 39 % di REC (situazione al 7.3.2006). Le autorità tedesche avevano dichiarato che, a parte la rispettiva partecipazione a Sovello, non esistevano altri rapporti tra Q-Cells, REC e Evergreen.

(14) Dal 19 dicembre 2006 i tre partner Evergreen, Q-Cells e REC detengono ciascuno una quota del 33,3 % di Sovello (modifica del contratto quadro n. 2 del 29 settembre 2006).

(15) Il 5 febbraio 2007, Q-Cells ha reso nota la propria intenzione di acquisire una quota di REC pari al 17,9 %. Lo stesso giorno Good Energies ha annunciato con un comunicato stampa che avrebbe ceduto le proprie quote di REC a Q-Cells e Orkla ASA (26 febbraio 2007).

(16) Il seguente schema mostra la struttura societaria attuale di Sovello (situazione al terzo trimestre 2009):

(17) Diversi documenti dell’impresa e alcune decisioni della società illustrano lo sviluppo di Sovello. Il documento intitolato Project Sovello: Heads of Agreement (di seguito protocollo d’accordo) era stato firmato dagli amministratori delegati di Evergreen e Q-Cells prima del contratto quadro n. 1. L’accordo prospetta una possibile transazione tra le due imprese concernente la costituzione e la gestione di una joint venture per lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti realizzati con la tecnologia String Ribbon. Il documento menziona che i partner erano consapevoli del fatto che per richiedere determinate sovvenzioni statali in Germania la partecipazione di Q-Cells a Sovello doveva essere inferiore al 25 %. L’accordo cerca inoltre di assicurare a entrambi i partner una voce in capitolo nelle decisioni importanti relative alla società e contiene disposizioni che indicano il ruolo determinante di Q-Cells per l’operatività della joint venture.

(18) Anche lo statuto di Sovello conferisce a Q-Cells poteri di codecisione sostanziali (il consiglio di sorveglianza è composto da due membri designati da Evergreen e da un membro designato da Q-Cells, ma per svariate decisioni strategiche è necessario il consenso di almeno uno dei membri designati da ciascun partner).

(19) Benché il contratto quadro n. 1 fissi la partecipazione di Evergreen al 75,1 % e quella di Q-Cells al 24,9 %, esso prevede nondimeno la possibilità per Q-Cells di aumentare la propria partecipazione al 50 %, a patto che ciò non comporti una diminuzione degli aiuti agli investimenti. Lo stesso contratto prevede inoltre la possibilità che i partner concludano altri accordi (nei settori servizi, tecnologie e marketing). In pratica fino all’inizio del 2009 Evergreen ha distribuito col proprio marchio i moduli prodotti da Sovello.

(20) Il contratto quadro n. 2 definisce nel modo seguente la struttura societaria: Evergreen 64 %, Q-Cells 21 % e REC 15 %. Inoltre, conferma la possibilità per Q-Cells di allineare la propria partecipazione a quella di Evergreen; la possibilità per REC di aumentare le proprie quote dal 21 % al 33,3 % dipende invece da nuovi contratti di fornitura di silicio.

(21) Tabella I Sviluppo di Sovello

La tabella I riportata di seguito fornisce una sintesi cronologica dello sviluppo di Sovello e indica i documenti importanti e le decisioni fondamentali della società. Data Documento/Evento Struttura societaria Estate 2004 Protocollo d’accordo Evergreen 75,1 %, Q-Cells 24,9 % 27.12.2004 Domanda dell’aiuto di Stato 13.1.2005 Statuto di Sovello 14.1.2005 Primo contratto quadro della joint venture (contratto quadro n. 1) 21.4.2005 Concessione dell’aiuto di Stato 1.9.2005 Domanda di maggiorazione per le PMI (N 426/05) 25.11.2005 Secondo contratto quadro della joint venture (contratto quadro n. 2) REC 15 %, Evergreen 64 %, Q-Cells 21 % 7.6.2006 Autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione (N 426/05) 29.9.2006 (con effetto dal 19.12.2006) Modifica del contratto quadro n. 2 Evergreen, Q-Cells e REC: 33,3 % ciascuna

Costi dell’investimento e finanziamento del progetto

(22) Tabella II Ripartizione dei costi del progetto (importi nominali)

I costi totali (nominali) dell’investimento ammontano a 65699302 EUR, di cui 60873300 EUR ammissibili per gli aiuti a finalità regionale. La tabella II mostra la ripartizione dei costi complessivi dell’investimento per il progetto notificato. (in EUR) Categoria d’investimento Importo Terreno […] Edifici […] Macchinari/attrezzature […] Costo totale dell’investimento 65699302 Totale dei costi ammissibili agli aiuti 60873300

(23) Tabella III Finanziamento del progetto (importi nominali)

Oltre che dagli aiuti richiesti, il finanziamento del progetto è stato assicurato da risorse proprie e un prestito bancario. La tabella III fornisce una sintesi del finanziamento del progetto notificato. (in EUR) Fondi Importo Risorse proprie […] Sovvenzione regionale (azione d’interesse comune, GA-Zuschuss) 14142000 Premio d’investimento, conformemente alla legge sui premi statali di sostegno agli investimenti (InvZulG) 14329100 Prestito bancario (non coperto da una garanzia dello Stato) 8000000 Prestito delle società madre […] Totale 65699302

Aiuti a finalità regionale: livelli di intensità massima previsti

(24) Il sito dell’investimento si trova a Thalheim, Landkreis Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germania, un’area ammissibile agli aiuti regionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE con un livello di intensità massimo, espresso in equivalente sovvenzione lordo (ESL), del 35 %, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (di seguito gli orientamenti del 1998) e alla carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania (2004-2006) in vigore fino alla fine del 2006.

Importo e intensità dell’aiuto

(25) L’aiuto in esame è una maggiorazione per le PMI di 15 punti percentuali, notificata con il numero N 426/05 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (di seguito regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI), erogata a Sovello a titolo di integrazione di un aiuto regionale sulla base del regolamento attualmente in vigore azione d’interesse comune — Miglioramento della struttura economica regionale (Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur), [aiuto di Stato N 642/02, di seguito azione d’interesse comune] e della legge tedesca del 2005 sugli incentivi agli investimenti [aiuto di Stato N 142a/04, Investitionszulagengesetz, di seguito InvZulG]. La maggiorazione per le PMI corrisponde a un aiuto di Stato pari a 9130995 EUR.

Verifica dello status di PMI di Sovello nella decisione della Commissione N 426/05

(26) In conformità con gli orientamenti regionali del 1998, gli incentivi agli investimenti regionali possono essere integrati da una maggiorazione per le PMI. La maggiorazione per le PMI a favore di Sovello è stata autorizzata a titolo di integrazione dell’aiuto regionale erogato sulla base dell’azione di interesse comune del governo tedesco.

(27) La verifica dello status di PMI di un’impresa si fonda sulla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (di seguito raccomandazione sulle PMI). La Commissione esamina in particolare se l’impresa oggetto della verifica oltrepassa determinate soglie (effettivi, fatturato, totale di bilancio). Nel contesto di questo esame i dati delle imprese collegate (che hanno un influsso dominante soprattutto perché detengono la maggioranza delle quote o dei diritti di voto) sono presi in conto integralmente, mentre quelli delle imprese associate (che detengono solo il 25 % delle quote o dei diritti di voto) sono integrati solo proporzionalmente alla loro partecipazione.

(28) Nella decisione N 426/05 (cfr. sopra, considerando 2), la Commissione ha computato i dati pertinenti di Sovello ed Evergreen, ma non quelli di Q-Cells e REC, poiché al momento della notifica e durante tutto il periodo antecedente l’adozione della decisione da parte della Commissione le ultime due imprese detenevano meno del 25 % delle quote o dei diritti di voto. Su questa base, la Commissione era giunta alla conclusione che Sovello fosse una PMI e aveva pertanto autorizzato l’aiuto notificato.

MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE Le nuove informazioni

(29) Le nuove informazioni, di cui la Commissione è venuta a conoscenza nel corso della valutazione di un altro aiuto di Stato notificato a favore di Sovello, riguardano il contratto quadro n. 1 stipulato tra Evergreen e Q-Cells per la costituzione di Sovello, documento che non era stato trasmesso alla Commissione nel corso dell’esame preliminare dell’aiuto di Stato N 426/05. Tali informazioni hanno indotto a ritenere che per ottenere aiuti di Stato più elevati (tra cui la maggiorazione per le PMI) i partner dell’impresa comune abbiano mantenuto la partecipazione di Q-Cells artificialmente al di sotto del 25 % (inizialmente al 24,9 %), e ciò sebbene Q-Cells fosse rappresentata nel consiglio di amministrazione della joint venture da uno dei tre direttori con diritto di voto per le decisioni importanti. Per questo motivo e in conformità con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha invitato la Germania a comunicarle le sue osservazioni sulla propria intenzione di avviare il procedimento di indagine formale prima della possibile revoca della decisione del 7 giugno 2006 (cfr. sopra, considerando 2).

(30) Con lettera del 15 aprile 2008, le autorità tedesche hanno inviato lo statuto di Sovello, il protocollo d’intesa e copie autenticate dei contratti quadro n. 1 e n. 2, nonché del contratto quadro n. 2 modificato. Nella lettera la Germania affermava che, al momento della notifica dell’aiuto di Stato, Sovello soddisfaceva i criteri formali relativi alle soglie fissate nella raccomandazione per le PMI e che tale documento non definiva in modo chiaro altri criteri applicabili nella prassi. Secondo la Germania, tali criteri formali erano decisivi per determinare lo status di PMI di un’impresa e per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della politica di controllo della Commissione. Qualora non ritenga più appropriati tali criteri formali, invece di applicare procedimenti diversi a seconda del caso, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una modifica delle attuali disposizioni.

(31) La Germania ha inoltre sottolineato di non aver deliberatamente sottaciuto o trattenuto informazioni in suo possesso al momento della notifica e che la spartizione iniziale delle quote (75,1 % per Evergreen e 24,9 % per Q-Cells) si basava su considerazioni di carattere economico. Le autorità tedesche hanno infine affermato che la partecipazione di Q-Cells all’impresa comune iniziale non ha risparmiato a Sovello gli svantaggi tipici delle PMI di nuova fondazione.

Possibili conseguenze delle nuove informazioni ai fini della valutazione

(32) La Commissione riteneva tuttavia che, sebbene Sovello rispettasse i criteri formali della definizione di PMI, chiari indizi mostrassero come ciò fosse possibile solo perché la partecipazione di Q-Cells era stata mantenuta artificialmente al di sotto della soglia del 25 % allo scopo di ottenere la maggiorazione per le PMI e che Q-Cells esercitava in realtà un’influenza maggiore su Sovello. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che fosse necessario considerare la possibilità di una manipolazione della struttura societaria dell’impresa beneficiaria dell’aiuto allo scopo di aggirare la definizione di PMI.

(33) Le nuove informazioni hanno indotto la Commissione a dubitare che Sovello fosse davvero una PMI ai sensi della raccomandazione sulle PMI. In caso negativo, la maggiorazione per le PMI notificata e autorizzata per Sovello non sarebbe compatibile con il TFUE.

(34) Prima di revocare, se del caso, la decisione iniziale del 7 giugno 2006, fondata probabilmente su informazioni incomplete o inesatte, e adottare la presente decisione, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 che recita: La Commissione può revocare una decisione […] dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. […].

OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(35) La Commissione non ha ricevuto osservazioni delle parti interessate.

OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA Base giuridica Inapplicabilità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999

(36) La Germania ritiene che non siano soddisfatte le condizioni necessarie per revocare la decisione N 426/05 sulla base di presunte nuove informazioni. La Germania afferma che le informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro della notifica del caso N 426/05 non erano incomplete o inesatte e che pertanto l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 non trova applicazione. La Commissione, così le autorità tedesche, era al corrente che Sovello, una joint venture di Evergreen e Q-Cells, era un’impresa tecnologica di recente fondazione, operante nell’industria fotovoltaica, che non superava le soglie fissate per la definizione di PMI e che risentiva degli svantaggi tipici delle PMI. La Germania aggiunge che né il contratto quadro n. 1 né il protocollo d’accordo contengono nuove informazioni che giustifichino la revoca della decisione N 426/05.

(37) Le autorità tedesche evidenziano di aver fornito, nel corso della notifica e su richiesta della Commissione (lettera del 30 dicembre 2005 /D/57570), il modello di dichiarazione riportato in allegato alla dichiarazione della Commissione Esempio di dichiarazione recante informazioni che qualificano un’impresa come PMI (di seguito comunicazione della Commissione sull’esempio di dichiarazione) nel quale hanno dichiarato che Evergreen era un’impresa collegata a Sovello, ma che Sovello e Q-Cells erano indipendenti l’una dall’altra. La Germania ha trasmesso anche una dichiarazione giurata con la quale Q-Cells assicurava di non essere un’impresa associata o collegata a Sovello.

(38) La Germania fa presente che, a parere delle autorità tedesche e di Sovello, né il regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI, né la comunicazione della Commissione sull’esempio di dichiarazione e nemmeno le richieste di informazioni della stessa Commissione contenevano indicazioni dalle quali si potesse desumere l’obbligo di trasmettere il contratto della joint venture nel corso della notifica. La Germania ritiene pertanto che le informazioni fornite al momento della notifica siano complete.

Nel corso dell’indagine non è consentito applicare criteri supplementari

(39) La Germania osserva che la precedente raccomandazione sulle PMI del 1996 definiva le PMI sulla base di soglie e di un cosiddetto criterio d’indipendenza, mentre l’attuale definizione opera solo una distinzione tra imprese autonome, imprese associate e imprese collegate. La Germania fa presente che il regolamento vigente di esenzione per categoria relativo alle PMI, integrato dalla definizione di PMI, è vincolante per la Commissione e che non è certamente possibile procedere a ulteriori precisazioni appellandosi a criteri supplementari non scritti. Né la Corte di giustizia né il Tribunale di primo grado hanno fatto riferimento a siffatti criteri non scritti nelle sentenze emesse sulla base della nuova definizione di PMI.

(40) La Germania contesta che i criteri d’indipendenza definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C 91/01 Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee (di seguito causa Solar Tech) sulla base della precedente raccomandazione sulle PMI siano validi anche per i casi a cui si applica la nuova definizione di PMI. Secondo le autorità tedesche, una valutazione basata su simili criteri non scritti non è compatibile con l’obiettivo perseguito dalla revisione della definizione di PMI che, conformemente al considerando 8 del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI, è quello di […] evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto […].

(41) La Germania osserva che, per motivi di certezza del diritto e di parità di trattamento, la Commissione dovrebbe innanzitutto pubblicare le eventuali modifiche (integrazione di nuovi criteri supplementari) da apportare alla definizione di PMI prima di procedere alla loro applicazione in singoli casi. Inoltre se il legislatore europeo avesse inteso applicare il criterio degli svantaggi tipici delle PMI, avrebbe certamente inserito tale criterio nella nuova definizione di PMI. Se un’impresa risenta o meno degli svantaggi tipici delle PMI può essere verificato solo sulla base dei criteri formali definiti per le PMI. Sempre secondo la Germania, sarebbe inutile fissare una soglia del 25 % per le imprese associate se poi, nella prassi, tale soglia non funge da indicatore.

(42) La Germania sottolinea che lo scopo della nuova definizione di PMI era promuovere misure armonizzate a favore delle PMI che possano essere controllate dalle autorità pubbliche e giudiziarie sulla base di una definizione chiara ed inequivocabile. Da ciò le autorità tedesche deducono che la nuova definizione di PMI non lascia spazio a valutazioni discrezionali o disposizioni non scritte.

Il caso Solar Tech e Pollmeier non è paragonabile al caso Sovello

(43) La Germania evidenzia inoltre che non sono paragonabili con Sovello né la struttura societaria né le condizioni economiche quadro delle imprese implicate nella causa Solar Tech e Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG/Commissione (sentenza emessa sulla base della precedente raccomandazione sulle PMI del 1996).

(44) Nel caso Solar Tech solo il 24 % delle quote del beneficiario degli aiuti era detenuto dal gruppo Permasteelisa (una grande impresa), ma il fondatore e socio maggioritario del gruppo, che era anche direttore di Solar Tech, deteneva il 46 % del capitale, mentre il presidente del gruppo e un membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa detenevano ciascuno il 15 % del capitale. Considerando questa dipendenza finanziaria, la probabile influenza dei soci di Permasteelisa e le relazioni di ordine economico e strutturale con Permasteelisa, la Commissione giunse alla conclusione che Solar Tech non risentiva degli svantaggi tipici delle PMI e, di conseguenza, non rispondeva al criterio di indipendenza. La Germania osserva che, per contro, i due soci dell’impresa comune Sovello erano indipendenti l’uno dall’altro e che l’influenza esercitata dal socio di minoranza Q-Cells su Sovello non era superiore a quella di un socio che detiene il 25 % delle partecipazioni (cfr. il punto 5.3).

(45) Nel caso Pollmeier, l’intero capitale dell’impresa beneficiaria Pollmeier era detenuto da una persona fisica mediante una società intermedia. Tutte le altre imprese controllate da quella stessa persona fisica operavano nello stesso settore economico o in settori paralleli. La Commissione era partita dal presupposto che le imprese in possesso di quella stessa persona fisica formassero un unico soggetto economico e ne aveva sommato i dati finanziari e gli effettivi, che superavano quindi le soglie ammesse per le PMI. La Germania evidenzia che, all’epoca della costituzione di Sovello, i suoi due soci erano indipendenti l’uno dall’altro e perseguivano obiettivi economici differenti (ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia solare nel caso di Evergreen, produzione di celle solari nel caso di Q-Cells). Sovello non ha potuto quindi compensare con l’appartenenza a un gruppo di grandi imprese gli svantaggi tipici di cui ha risentito in quanto PMI.

Nessuna eccezione per le joint venture

(46) Secondo la Germania, con la decisione di avviare il procedimento formale del 17 giugno 2008 (cfr. considerando 5) la Commissione ha oltrepassato le proprie competenze, in quanto è chiaramente partita dal presupposto che un beneficiario e i suoi partner in una joint venture vadano automaticamente considerati come un unico soggetto economico e che pertanto i dati finanziari e gli effettivi di tutti i partner della joint venture debbano essere in ogni caso aggregati per il calcolo delle soglie relative alle PMI.

(47) La Germania dichiara che, così facendo, la Commissione si arroga il diritto di escludere un’intera categoria di imprese (ossia le joint venture) dall’applicazione della definizione giuridicamente vincolante di PMI, riservando loro criteri specifici. La Germania contesta che tale competenza promani dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea elaborata sulla base della raccomandazione per le PMI del 1996 o dalla prassi consolidata della Commissione.

Svantaggi tipici delle PMI nel caso di Sovello

(48) La Germania ribadisce che, al momento della notifica, data l’esiguità degli effettivi e le risorse limitate di cui disponeva per finanziare il progetto d’investimento, commercializzare la produzione e gestire l’amministrazione aziendale, Sovello risentiva degli svantaggi tipici delle PMI. Pur riconoscendo la sinergia risultante dalla collaborazione con Evergreen e Q-Cells, la Germania contesta che essa abbia potuto ammortizzare tali svantaggi.

Svantaggi tipici delle PMI in relazione al finanziamento

(49) Secondo la Germania, senza le sovvenzioni pubbliche Sovello non avrebbe ottenuto finanziamenti esterni per il suo progetto d’investimento a Thalheim. La percentuale degli investimenti esterni nel progetto di Sovello (8 milioni di EUR, pari al 13 % degli investimenti totali) rientrerebbe nella norma per una PMI. Inoltre, solo […] delle […] banche interpellate avrebbero manifestato interesse a finanziare il progetto e una di esse intendeva mettere a disposizione solo […] EUR di capitale d’esercizio e un finanziamento temporaneo fino a un massimo del 50 % della sovvenzione pubblica. Si tratterebbe di una situazione tipica per le PMI, ma non per le grandi imprese.

(50) La Germania afferma che il contratto di credito per il finanziamento esterno è stato concluso solo il […] novembre 2005. A causa del rating del […] di Sovello e della […] partecipazione finanziaria dei soci (nonché della […] situazione finanziaria dell’impresa) non sarebbe stato possibile negoziare condizioni di prestito favorevoli. Sovello aveva difficoltà a offrire sufficienti garanzie per il prestito (l’impresa non possedeva ancora il terreno, i macchinari e le installazioni non erano stati ancora consegnati, gli edifici erano in costruzione e non c’erano giacenze di magazzino). […] i soci erano in grado di offrire sicurezze […].

(51) La Germania precisa che i soci potevano conferire solo un importo assai ridotto di capitale proprio e che fino al 2006 solo Evergreen ha apportato finanziamenti oltre alla partecipazione di capitale e alle riserve di capitale. Q-Cells non […] conferire tali finanziamenti, poiché le […] risorse di cui disponeva erano già […] impegnate nel proprio progetto di investimento.

(52) La Germania afferma quindi che il progetto di investimento non sarebbe stato attuabile senza l’aiuto di Stato, inclusa la maggiorazione per le PMI.

Svantaggi tipici delle PMI relativi alla commercializzazione

(53) La Germania osserva che Sovello ha affrontato importanti rischi di carattere commerciale perché ha dovuto innanzitutto dimostrare che era possibile realizzare prodotti capaci di imporsi commercialmente sul mercato con la tecnologia String Ribbon. Il fatto che Sovello avesse stipulato un accordo di distribuzione con Evergreen non ha in realtà ridotto tali rischi, poiché la stessa Evergreen era una PMI e, inoltre, non conosceva il mercato tedesco. L’altro socio, Q-Cells, non aveva esperienza nella vendita di moduli solari, poiché produceva esclusivamente celle solari. Inoltre, anche Q-Cells era una PMI e doveva concentrare i propri sforzi sulla commercializzazione dei propri prodotti.

Svantaggi tipici delle PMI in relazione all’organizzazione amministrativa e aziendale

(54) La Germania afferma che i costi sostenuti da Sovello per l’organizzazione amministrativa e aziendale erano più elevati di quelli di una grande impresa. Ad esempio, Sovello doveva […].

Influenza di Q-Cells su Sovello

(55) La Germania contesta che al momento della notifica Q-Cells potesse esercitare un’influenza su Sovello superiore a quella di cui in genere dispone un socio con il 24,9 % delle quote. Al contrario, una tale partecipazione non è inusuale per progetti analoghi riguardanti le imprese di nuova fondazione nel settore dell’alta tecnologia.

(56) La Germania precisa che l’iniziativa di avviare il progetto era stata presa da Evergreen. Nell’arco di 10 anni Evergreen aveva investito più di […] milioni di USD nello sviluppo della tecnologia String Ribbon senza riuscire a renderla redditizia. Il prezzo delle azioni di Evergreen è sceso da circa 20 USD nel 2000 a circa 2 USD nel 2003-2004. Evergreen doveva mantenere il massimo controllo possibile sul progetto di investimento per assicurare il massimo rendimento possibile ai suoi azionisti in caso di esito positivo; tuttavia, senza la partecipazione finanziaria di un partner non avrebbe disposto del capitale necessario. Q-Cells era un buon candidato perché oltre alle risorse finanziarie poteva apportare anche l’esperienza acquisita nella costruzione di siti di produzione nel settore fotovoltaico e le proprie conoscenze nel campo della tecnologia solare. Per questi motivi, stando alle autorità tedesche, Evergreen ha deciso di scegliere Q-Cells come partner nella joint venture piuttosto che […], un partner finanziariamente più forte, ma che rivendicava anche maggiori possibilità d’influenza.

(57) Al momento della stipula del contratto quadro n. 1 con Evergreen, Q-Cells aveva già fatto investimenti in un grande progetto per la produzione di celle solari convenzionali e poteva quindi apportare solo risorse limitate ad altri progetti. Secondo la Germania, con la sua partecipazione a Sovello, Q-Cells intendeva, da un lato, acquisire conoscenze sulle nuove tecnologie per la produzione di dischi, celle e moduli solari e, dall’altro, mettere a frutto la propria esperienza nello sviluppo di stabilimenti di celle solari.

(58) Per questi motivi Q-Cells ha accettato una partecipazione minoritaria del 24,9 %. La Germania precisa inoltre che, seguendo la stessa logica, Q-Cells aveva acquisito un’analoga partecipazione di minoranza (21,19 %) in CSG Solar AG, un’impresa che produce moduli solari avvalendosi della tecnologia a strato sottile. L’entità della partecipazione non si fonda solo sul contributo finanziario possibile ma anche sull’apporto tecnologico.

(59) Le autorità tedesche sottolineano che le quote del capitale sociale di Sovello detenute dai suoi soci rispecchiavano fedelmente le intenzioni reali e l’influenza effettiva di entrambi i partner della joint venture e che i diritti di voto erano ripartiti di conseguenza. In pratica ciò significa che Evergreen, al contrario di Q-Cells, ha potuto prendere da sola importanti decisioni commerciali.

(60) La Germania afferma che era stato convenuto un possibile aumento in futuro della partecipazione di Q-Cells, subordinandolo tuttavia a determinate condizioni e al conferimento di risorse finanziarie adeguate. Una delle condizioni menzionate nel contratto quadro n. 1 era che tale aumento non doveva mettere a rischio gli aiuti concessi a Sovello. Le autorità tedesche evidenziano che le misure di aiuto sono state determinanti per realizzare il progetto di investimento in Germania e non negli Stati Uniti e che ciò non costituisce una violazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Aggiungono inoltre che Q-Cells non ha influito su questa decisione e che le disposizioni in materia di aiuti di Stato non sono né violate né aggirate se i partner di Sovello si adoperano per assicurarne il finanziamento.

(61) La Germania ritiene che si debba distinguere tra la reale influenza esercitata in un preciso momento e l’influenza potenziale esercitabile in futuro a seguito di un eventuale aumento della partecipazione di Q-Cells; sottolinea, inoltre, che non era affatto chiaro se la partecipazione sarebbe davvero aumentata e ricorda che entrambi i partner sapevano che tale aumento non era da attendersi in tempi brevi e certamente non prima che la nuova tecnologia avesse dato buoni risultati. Di fatto l’aumento massimo del 50 % menzionato nel contratto quadro n. 1 non si è mai verificato. Per contro, la partecipazione di Q-Cells è stata ridotta al 21 % sulla base del contratto quadro n. 2 del 22 novembre 2005. Secondo la Germania ciò mostra inequivocabilmente la non esistenza di un meccanismo automatico capace di giustificare l’ipotesi che fin dall’inizio si sarebbe concordato un aumento della quota di Q-Cells in Sovello oltre il 24,9 %.

(62) La Germania evidenzia altresì che la nomina di un direttore generale di Sovello da parte di Q-Cells era solo una soluzione transitoria (dal dicembre 2004 all’aprile 2005) che non ha affatto ridotto le possibilità di influsso di Evergreen, la quale aveva anch’essa nominato un direttore generale fin dalla fase di avvio della joint venture. Inoltre, in virtù della posizione maggioritaria che deteneva nel consiglio di sorveglianza, Evergreen aveva facoltà di nominare o revocare tutti i direttori generali.

(63) La Germania contesta che il passo del protocollo d’accordo specificante che la partecipazione di Q-Cells a Sovello doveva rimanere al di sotto del 25 %, affinché la joint venture fosse ammissibile a determinati aiuti di Stato tedeschi, abbia condotto a conferire a Q-Cells possibilità di influsso maggiori di quelle che spettano a un’impresa con il 24,9 % delle quote. La Germania osserva invece che il passo suddetto rispecchia solo quanto definito in seguito nel contratto quadro n. 1, ovvero la volontà di entrambi i partner di non violare le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stati. Le autorità tedesche rinviano inoltre a un’altra clausola del protocollo d’accordo, secondo cui era necessario che Evergreen detenesse a breve termine una quota maggioritaria del capitale di Sovello poiché quest’ultima ne assorbiva la maggior parte della capacità produttiva. Le autorità tedesche concludono quindi che il protocollo d’accordo serviva solo da base di lavoro per entrambi i partner e che in quanto tale non era giuridicamente vincolante.

(64) La Germania nega che Q-Cells abbia esercitato un influsso maggiore di quello consentito dalla sua partecipazione del 24,9 % e nega che ciò sia deducibile da accordi intercorsi con Sovello. Tutti gli accordi sarebbero stati conclusi alle condizioni del mercato e non vi erano altre relazioni economiche, finanziarie, gestionali o di qualsiasi altro tipo tra Q-Cells e Sovello.

(65) Concludendo la Germania evidenzia che le modifiche delle partecipazioni dopo la fondazione di Sovello non hanno a fondamento il primo contratto quadro, ma dipendono dall’entrata di REC in Sovello, poiché come contropartita per la sua partecipazione al 15 % nella joint venture, REC aveva promesso di fornire grandi quantità di silicio (come convenuto nel contratto quadro n. 2). Con l’entrata di REC nella joint venture, Evergreen ha ceduto l’11,1 % della sua partecipazione e Q-Cells il 3,9 %, il che, secondo la Germania, proverebbe l’intenzione di Q-Cells di rimanere socio di minoranza. Solo in seguito, dopo che REC aveva assicurato la fornitura di quantità di silicio ancora maggiori e Sovello 1 aveva ottenuto buoni risultati tecnologici, la partecipazione di tutti e tre i soci è stata portata al 33,3 % (modifica del contratto quadro n. 2 del 29 settembre 2006, in vigore dal 19 dicembre 2006).

Partecipazione di Q-Cells sulla base del diritto societario tedesco

(66) La Germania afferma che i poteri decisionali concessi a Q-Cells nell’impresa comune non rappresentano nulla di eccezionale per una joint venture tecnologica di recente fondazione come Sovello e che corrispondono a quelli accordati ad investitori con una partecipazione minoritaria in società di venture capital. L’influenza esercitata da Q-Cells non è maggiore di quella di un socio di minoranza. Oltre al 24,9 % del capitale, l’impresa ha apportato le proprie competenze nella fabbricazione di celle solari e, pertanto, intendeva esercitare una certa influenza quando si trattava di decidere in merito a contratti riguardanti la cooperazione della joint venture. La Germania ritiene che tale diritto di influire su determinate decisioni commerciali fosse necessario per proteggere Q-Cells, poiché in caso contrario sarebbe stato impossibile escludere che Evergreen esercitasse a proprio vantaggio un’influenza dominante sulla direzione di Sovello. È inoltre uso comune accordare ai soci di minoranza la nomina di un membro del consiglio di sorveglianza.

(67) A sostegno della tesi che la partecipazione di Q-Cells non era stata fissata al 24,9 % allo scopo di ottenere la maggiorazione per le PMI, la Germania rimanda inoltre al diritto societario tedesco. In primo luogo l’influenza esercitata da Q-Cells è conforme alle disposizioni che tutelano i soci di minoranza. Al riguardo la Germania rimanda agli articoli 50, 61 e 66 della legge tedesca sulle GmbH (ovvero la legge sulle società a responsabilità limitata tedesche, di seguito GmbH-Gesetz). Detti articoli accordano ai soci che detengono il 10 % delle quote di una GmbH cosiddetti diritti di minoranza quali, ad esempio, il diritto di convocare l’assemblea dei soci e di partecipare alle sue deliberazioni o il diritto di chiedere lo scioglimento della società ecc. Secondo la Germania, Q-Cells non esercita un influsso superiore a quello che la legge tedesca accorda a un socio di minoranza che detenga almeno il 10 % del capitale sociale. Come ulteriore motivo per gli ampi poteri di codecisione accordati a Q-Cells, la Germania menziona il fatto che, detenendo solo il 24,9 %, Q-Cells non disponeva della minoranza di blocco legale del 25 %. Per compensare la mancanza di tale protezione legale, i contratti quadro hanno accordato a Q-Cells adeguati poteri di codecisione.

Sintesi

(68) Le autorità tedesche contestano le motivazioni giuridiche addotte dalla Commissione per avviare il procedimento di indagine formale e sostengono di aver fornito informazioni complete ed esatte al momento della notifica, per cui l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 non è a loro parere applicabile. Affermano inoltre che la Commissione per valutare lo status di PMI di un’impresa può avvalersi solo dei criteri formali (effettivi e soglie finanziarie) fissati nella definizione di PMI e non può ricorrere a criteri non scritti per stabilire se un’impresa risenta degli svantaggi tipici di una PMI. Le autorità tedesche contestano che la maggiorazione per le PMI sia stata accordata a Sovello in violazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato e sostengono che le congetture della Commissione in merito a una possibile manipolazione non sono fondate.

(69) A loro parere, al momento della notifica Sovello soddisfaceva i criteri della definizione di PMI. Q-Cells deteneva solo una partecipazione di minoranza pari al 24,9 % e, ai sensi di detta definizione, non era impresa associata o impresa collegata a Sovello. Pertanto i dati relativi a Q-Cells non vanno considerati ai fini del calcolo delle soglie ammesse per le PMI. Le autorità tedesche negano che al momento della notifica l’influenza esercitata da Sovello fosse maggiore di quella che avrebbe esercitato un qualsiasi altro investitore in possesso del 24,9 % delle quote. Ritengono inoltre che Sovello abbia senz’altro risentito degli svantaggi tipici delle PMI e che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato senza l’aiuto di Stato, compresa la maggiorazione per le PMI.

VALUTAZIONE Osservazioni preliminari

(70) Il 7 giugno 2006 la Commissione ha autorizzato una maggiorazione per le PMI del 15 % ESL a favore di Sovello (a titolo di integrazione di un aiuto regionale già concesso). In seguito la Commissione è venuta a conoscenza di alcuni elementi indicanti che questa prima decisione si fondava probabilmente su informazioni incorrette fornite durante la procedura di notifica iniziale; poiché i nuovi elementi potevano rivelarsi decisivi ai fini dell’indagine, il 17 giugno 2008 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per revocare la decisione N 426/05 e adottare una nuova decisione in merito all’aiuto in questione. (Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, i nuovi atti adottati dalla Commissione devono essere denominati nella versione tedesca Beschluss e non più Entscheidung).

Obbligo di notifica, base giuridica e legislazione applicabile

(71) La Germania ha notificato la maggiorazione per le PMI a favore di Sovello con lettera del 29 agosto 2005, protocollata il 1o settembre 2005.

(72) Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, il 21 aprile 2005 le autorità tedesche hanno accordato a Sovello una maggiorazione per le PMI a titolo di integrazione dell’aiuto regionale erogato sulla base dell’azione di interesse comune del governo tedesco. Un’esplicita disposizione di detto regime d’aiuti specifica che la Germania deve notificare tutte le maggiorazioni per le PMI che superino la soglia fissata dal regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI. Ai sensi del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI in vigore al momento della notifica, gli aiuti all’investimento a favore delle PMI sono autorizzati su tutto il territorio dell’UE se l’intensità dell’aiuto non supera il 7,5 % di equivalente sovvenzione netto (ESN) per le medie imprese e il 15 % ESN per le piccole imprese. Ai sensi del suddetto regolamento, se il beneficiario dell’aiuto ha sede in un’area assistita sono altresì esentati dall’obbligo di notifica gli aiuti che non superano il massimale fissato dagli orientamenti regionali del 1998 integrato dalla maggiorazione supplementare per le PMI. Il regolamento non prevede tuttavia l’esenzione per i progetti i cui costi ammissibili superano i 25 milioni di EUR e per i progetti cui viene accordato un aiuto lordo superiore a 15 milioni di EUR. Tali aiuti devono essere notificati singolarmente.

(73) Per valutare se un’impresa sia o meno una PMI, la Commissione applica gli orientamenti per le PMI.

Valutazione dello status di PMI di Sovello Applicabilità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999

(74) L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 recita: La Commissione può revocare una decisione […], dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. […].

(75) La Germania nega di aver fornito informazioni inesatte o incomplete in un qualsiasi momento nel corso dell’indagine preliminare in quanto a) avrebbe trasmesso tutte le informazioni richieste dalla comunicazione della Commissione relativa al modello di dichiarazione, e b) nessuna verifica o disposizione rilevante prevista nella raccomandazione della Commissione richiederebbe la notifica di informazioni supplementari riguardanti l’organizzazione strutturale di una joint venture o lo statuto di un’impresa.

(76) La comunicazione della Commissione sull’esempio di dichiarazione precisa che non è obbligatorio utilizzare il modello di dichiarazione, il quale è proposto solo a titolo di esempio, e che tali dichiarazioni non pregiudicano le verifiche e le indagini previste dalla normativa degli Stati membri e dell’UE. Nel corso dell’indagine preliminare la Commissione aveva chiesto alla Germania di trasmetterle una dichiarazione giurata di Q-Cells in cui si specificasse che tale socio non rispondeva a nessuno dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d), dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI oppure, se ciò non era possibile, una copia dello statuto di Sovello. Il 28 ottobre 2005 le autorità tedesche hanno fornito alla Commissione la dichiarazione giurata richiesta. Dato che, nel corso dell’indagine preliminare relativa all’aiuto notificato, l’ingresso nella joint venture di un terzo partner (REC) ha modificato la struttura societaria di Sovello, il 4 aprile 2006 la Germania ha trasmesso anche la dichiarazione giurata del nuovo socio. La decisione N 426/05 è stata adottata a seguito dell’indagine preliminare sulla base delle informazioni fatte pervenire dalla Germania.

(77) La Commissione doveva verificare se l’impresa beneficiaria era una PMI. Se nel momento in cui viene svolta l’indagine preliminare esistono documenti che specificano esplicitamente per iscritto che la struttura societaria di una joint venture è stata concepita in modo tale da soddisfare i criteri fissati dalla definizione di PMI o indicano la chiara intenzione di modificare la struttura dell’impresa non appena la maggiorazione per le PMI sarà autorizzata, è impossibile sostenere che tali informazioni non siano almeno pertinenti o determinanti ai fini della decisione.

(78) Non avendo ricevuto tali documenti (protocollo d’accordo, statuto, contratti quadro n. 1 e n. 2), la Commissione aveva in quel momento un’immagine parziale della situazione effettiva; pertanto, l’autorizzazione iniziale della maggiorazione per le PMI a favore di Sovello si è basata su informazioni incomplete e, quindi, inesatte.

(79) Secondo la Commissione, le autorità tedesche erano tenute a trasmetterle tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione N 426/05 disponibili all’epoca dell’indagine preliminare. Considerando quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che le informazioni fornite dalla Germania erano incomplete e, quindi, inesatte. Di conseguenza trova applicazione l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999, che stabilisce un procedimento obiettivo per consentire alla Commissione di revocare una decisione sbagliata.

(80) Conformemente alla legislazione tedesca, la Germania era tenuta a controllare se si fosse verificato un aggiramento della definizione di PMI. Addirittura in presenza dei criteri formali relativi alla definizione di PMI, la normativa tedesca sulla cui base è stata accordata la maggiorazione per le PMI esclude esplicitamente dalla categoria di PMI le imprese controllate di fatto da una grande impresa e i soggetti economici che non possono essere considerate PMI sotto il profilo economico.

Ammissibilità di criteri supplementari ai fini della definizione dello status di PMI

(81) Secondo la Germania, dato che la raccomandazione sulle PMI non definisce in modo chiaro altri criteri oltre ai criteri formali riguardanti le soglie, questi ultimi dovrebbero essere determinanti allo scopo di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della politica di controllo della Commissione in materia di aiuti di Stato. La Germania aggiunge che l’introduzione di eventuali criteri supplementari potrebbe avvenire solo nel quadro di una revisione della definizione di PMI e non in relazione a casi specifici.

(82) È vero che per definire le imprese associate la raccomandazione della Commissione non prevede altri criteri oltre alla soglia del 25 % del capitale o dei diritti di voto. Inoltre, essa non presenta nemmeno una clausola che vieti l’aggiramento della definizione. Al fine di proteggere il mercato interno da non giustificabili distorsioni della concorrenza, la Commissione dispone tuttavia di un certo margine discrezionale in materia di controllo degli aiuti di Stato.

(83) La Commissione riconosce che le disposizioni relative agli aiuti di Stato vanno applicate nel pieno rispetto della certezza del diritto e della trasparenza. Di conseguenza, le verifiche che vanno oltre l’applicazione dei criteri formali devono essere assolutamente limitate a casi davvero eccezionali che presentano indicazioni inequivocabili di un aggiramento della definizione di PMI.

(84) La Commissione non applica tuttavia criteri supplementari rispetto alla definizione di PMI: essa va semplicemente oltre una pura analisi formale, il che deve essere possibile nei casi in cui la Commissione è chiamata a decidere in merito a singoli aiuti sulla base dell’articolo 6 del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI. Così facendo la Commissione assicura che solo le vere PMI, che risentono di tutta una serie di problemi legati alle loro dimensioni, beneficino della maggiorazione per le PMI e ne siano invece escluse quelle imprese che per il tramite di imprese collegate o associate riescono ad accedere a risorse e aiuti finanziari non disponibili per concorrenti delle loro stesse dimensioni. Per garantire che siano prese in considerazione solo le vere PMI, è necessario trovare il modo di escludere le strutture giuridiche create per aggirare la definizione di PMI. Tale approccio è conforme alla sentenze emesse nelle cause Solar Tech e Pollmeier (cfr. note 20 e 21) nelle quali gli organi giurisdizionali dell’Unione europea hanno approvato la decisione della Commissione di non autorizzare la maggiorazione per le PMI in caso di aggiramento. La definizione di PMI risulta pertanto implicitamente non applicabile se sussiste il rischio di aggiramento e l’osservanza dei criteri è solo formale.

(85) Non è inoltre pertinente l’argomentazione delle autorità tedesche secondo cui la situazione di Sovello sarebbe diversa da quella di Solar Tech e Pollmeier e la giurisprudenza fondata sulla raccomandazione sulle PMI del 1996 non sarebbe applicabile all’attuale definizione di PMI. La raccomandazione sulle PMI 2003/361/CE, infatti, non fa che precisare i principali criteri riguardanti le imprese associate riprendendoli dalla raccomandazione sulle PMI del 1996 (partecipazione di capitale e diritti di voto pari o superiori al 25 %). Tuttavia, dato che, nonostante la definizione più esaustiva e più precisa, continua a sussistere il rischio di aggiramento di tali criteri, deve essere comunque possibile contrastare i tentativi di eludere la definizione di PMI in vigore. È con questo spirito che gli organi giurisdizionali hanno confermato un principio assai generale, ovvero di divieto di aggiramento.

Documenti dell’impresa e situazione di fatto

(86) I documenti dell’impresa (protocollo d’accordo, statuto di Sovello del 13 gennaio 2005 e contratto quadro n. 1) contengono elementi indicanti chiaramente che la struttura originaria dell’impresa era stata ideata con l’intenzione di beneficiare della maggiorazione per le PMI. Il punto 5 del protocollo d’accordo è assai esplicito al riguardo: The Parties understand that, in order to qualify for maximum grants, it is in the interest of JVCo that Q restricts its equity portion of JVCo until such time that either E or JVCo are no longer categorised as small or medium enterprises under the rules for investment grants ecc., or that this restriction becomes null and void. As such, Q’s ownership of JVCo must be less than 25 % in order to qualify for certain German government subsidies. [Nella prospettiva di beneficiare delle maggiori sovvenzioni possibili, le parti convengono che Q limiti la propria partecipazione nella JVCo, nell’interesse di quest’ultima, fino a quando E o JVCo non saranno più classificate come piccole e medie imprese a norma delle disposizioni relative agli aiuti all’investimento ecc., oppure fino a quando tale restrizione non sarà più valida. Ciò significa che per potere beneficiare di determinati aiuti di Stato tedeschi la partecipazione di Q nella JVCo deve essere inferiore al 25 %.] [Sottolineatura della Commissione].

(87) Questa chiara intenzione è confermata all’articolo 2.5, lettera c), del contratto quadro n. 1: The Parties shall use reasonable best efforts to obtain the Government Investment Grant Approval as soon as reasonably practicable following the Closing Date, including, but not limited to, making changes to the overall structure of the joint venture, this Agreement, the shareholdings in VentureCo, the Articles of Association and the Concurrent Agreements in order to ensure that the maximum amount of Government Investment Grants available for small and medium size enterprises will be secured by VentureCo; and to obtain the funds necessary to fund to VentureCo the amounts specified in Section 2.4 (b) and 2.4 (c) when due. [Le parti si adoperano al massimo per ottenere quanto prima, dopo il termine di scadenza, l’autorizzazione per i contributi statali agli investimenti, tra l’altro, ma non solo, apportando modifiche alla struttura globale della joint venture, al presente contratto, alle partecipazioni nella joint venture, allo statuto e a tutte le disposizioni pertinenti, affinché la joint venture possa beneficiare dell’importo massimo di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e affinché le siano conferite le risorse necessarie al finanziamento della joint venture, come specificato all’articolo 2.4, lettere b) e c).] (Sottolineatura della Commissione).

(88) Diversi elementi indicano che fin dall’inizio Evergreen e Q–Cells intendevano accordare pari diritti ad entrambi i partner non appena la concessione della maggiorazione per le PMI fosse stata assicurata:

l’articolo 3, paragrafo 6, del contratto quadro n. 1 stabilisce quanto segue: se ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di aiuti fosse possibile un aumento della quota di Q-Cells fino al 50 %, senza che ciò implichi il rifiuto da parte delle autorità competenti della domanda di aiuti di Stato […], allora verrà proposta a Q-Cells una percentuale di partecipazione equivalente a quella di Evergreen, applicando in questo contesto un prezzo preferenziale,

l’articolo 3, paragrafo 6, del contratto quadro n. 1 prevede addirittura un piano d’emergenza per consentire eventualmente a Q-Cells di aumentare i propri diritti di proprietà in modo diverso dalla partecipazione azionaria: If at the time of an Additional Financing request the Grant Impunity Notice cannot be obtained, the Parties shall enter into discussions as to whether Q can participate in the Additional Financing to the extent necessary to enable it to increase its ownership in VentureCo to 50 %, as provided herein, in a manner other than by share subscription. [Se, al momento della domanda di capitali supplementari, non è possibile ottenere il certificato di conformità relativo agli aiuti, le parti si consulteranno per esaminare se Q può partecipare al finanziamento supplementare nella misura necessaria per consentirgli di aumentare fino al 50 % i diritti di proprietà nella VentureCo, conformemente alle disposizioni del presente accordo, in un modo diverso dalla sottoscrizione di capitale sociale.] (Sottolineatura della Commissione).

(89) A parere della Commissione le disposizioni dello statuto, del protocollo d’accordo e del contratto quadro n. 1 concedono a Q-Cells possibilità maggiori di influire sulle decisioni commerciali di Sovello rispetto a quelle che il diritto societario tradizionale conferisce a un socio di minoranza con il 24,9 % delle quote (anche se è vero che ciò non è inusuale nei contratti di joint venture). Il protocollo d’accordo recita: The Governance of JVCo will generally be structured and balanced to take into account each Party’s relative economic interest in JVCo and the fact that E needs initially to have a higher degree of control of JVCo as a result of the materiality of the operations of JVCo relative to Ès operations on a consolidated basis. At the same time, the JVCo governance structure will include provisions that ensure that both E and Q have a shared voice in major actions of JVCo. [In generale, la direzione di JVCo sarà strutturata e ponderata in modo da tener conto degli interessi economici di ciascuna parte e anche del fatto che E dovrà inizialmente disporre di un livello di controllo più elevato, in considerazione dell’importanza decisiva delle attività di JVCo per le attività di E su una base consolidata. Nel contempo, la struttura della direzione di JVCo sarà soggetta a disposizioni che assicurano ad E e Q pari diritti nelle decisioni fondamentali di JVCo.] (Sottolineatura della Commissione).

(90) Nel protocollo d’accordo le parti convengono inoltre che determinate decisioni commerciali di particolare importanza dovranno essere approvate da entrambi i soci.

(91) Lo statuto iniziale di Sovello prevede quanto segue:

il consiglio di sorveglianza è composto da tre membri, di cui due designati da Evergreen (tra cui anche il presidente, sotto riserva di accettazione da parte di Q-Cells; il terzo membro, che è anche il vicepresidente dell’impresa, è designato e revocato da Q-Cells),

diverse decisioni aziendali importanti (l’approvazione della programmazione annuale e del bilancio; le decisioni strategiche riguardanti il calendario e il volume della produzione, l’aumento della capacità, la vendita di dischi/celle e moduli; la definizione di marchi e delle denominazioni commerciali; questioni relative alla proprietà intellettuale, ecc.) devono essere approvate da almeno uno dei membri nominati rispettivamente da Evergreen e Q-Cells.

(92) Visti gli ampi poteri decisionali di Q-Cells, non risulta pertinente l’argomentazione delle autorità tedesche secondo cui Evergreen avrebbe detenuto una partecipazione superiore al 75 % al fine di proteggere i propri interessi (e la partecipazione del 24,9 % di Q-Cells sarebbe da ascriversi a ragioni diverse dall’aggiramento). La Commissione osserva che inizialmente Evergreen intendeva davvero detenere una partecipazione di maggioranza in Sovello (cfr. il punto 5 del protocollo d’accordo: E will be required to own a majority interest in the equity of JVCo in the near term [A breve termine E deve detenere la maggioranza del capitale sociale della KVCo]), ma tale maggioranza si poteva raggiungere anche con una partecipazione percentuale diversa (tra il 51 % e il 75 %).

(93) Anche la relazione annuale 2004 di Evergreen conferma che Q-Cells poteva influenzare le decisioni strategiche; nel documento si legge: the strategic partnership is highly dependent on Q-Cells’s expertise [il partenariato strategico dipende in larga misura dal know how di Q-Cells], (Sottolineatura della Commissione) nonché although initially a minority shareholder in the strategic partnership, Q-Cells will have the ability to influence the strategic direction of the strategic partnership and other material decisions of the strategic partnership; as a result, we may be unable to take certain actions that we believe would be in our best interests, which, given the expected materiality of the strategic partnership to our combined operations, could significantly harm our business; further, we may be liable to third parties for the material decisions and actions of Q-Cells in the strategic partnership, which actions may harm the strategic partnership and our business. [nonostante la sua posizione iniziale di socio di minoranza del partenariato strategico, Q-Cells potrà influire sugli obiettivi strategici e su altre decisioni fondamentali di tale partenariato; di conseguenza, non potremmo essere eventualmente in grado di prendere determinate decisioni che riteniamo rientrino nel nostro interesse; tenuto conto dell’importanza che tale partenariato strategico dovrebbe avere per le nostre operazioni congiunte, ciò potrebbe fortemente compromettere la nostra attività commerciale; inoltre, potremmo essere tenuti a rispondere a terzi di determinanti decisioni e misure attuate da Q-Cells nell’ambito del partenariato strategico, misure che rischiano di arrecare danno al partenariato strategico e alle nostre attività commerciali.] (Sottolineatura della Commissione).

(94) I passi seguenti del protocollo d’accordo mostrano che il ruolo di Q-Cells in Sovello era determinante per l’operatività della joint venture:

It is anticipated that because the facility will be located in Germany near Q’s current operations, that Q will be a major source of transferred and seconded employees for JVCo. In addition, initially Q will take primary responsibility for recruiting new employees for the facility. [Dato che lo stabilimento sarà situato in Germania nei pressi dell’attuale stabilimento di Q, è probabile che quest’ultima sarà per JVCo un’importante fonte di risorse umane in virtù del trasferimento e distaccamento di personale. Inoltre, Q sarà all’inizio il responsabile principale delle assunzioni di nuovo personale per lo stabilimento.]

JVCo may outsource to a Party on a permanent or temporary basis, certain services (Infrastructure, management, operational and technology support and development, ecc.) that can be provided by a party to JVCo on a more cost effective basis than if JVCo were to provide such services itself. In particular for the early phases of JVCo, both Parties commit to enter into agreements to supply necessary services to JVCo for a period of at least 2 years, until JVCo is in a position to function cost effectively without this support from its owner entities. [JVCo può affidare in modo permanente o provvisorio a una delle parti determinati servizi (infrastruttura, gestione, assistenza operativa e tecnologica, sviluppo ecc.) che possono essere forniti a costi minori dalla parte in questione piuttosto che dalla stessa JVCo. Soprattutto nella fase di avvio di JVCo, entrambe le parti si impegnano a stipulare accordi riguardanti la fornitura dei servizi necessari a JVCo per un periodo di almeno 2 anni, fino a quando JVCo non sarà in grado di funzionare in modo redditizio senza l’assistenza dei suoi proprietari.]

For example, it is anticipated that because of the proximity of the JVCo facility to Q, that Q will be in a position to effectively provide JVCo with infrastructure services until such time as JVCo is able to provide such services independently. [Si presuppone, ad esempio, che data la sua vicinanza geografica allo stabilimento di JVCo, Q potrà fornire servizi di infrastruttura a JVCo fino a quando quest’ultima non sarà in grado di provvedervi da sola.]

(95) Il contratto quadro n. 1 elenca altresì tutta una serie di servizi che possono essere forniti a Sovello (da entrambi i partner Q-Cells e Evergreen), tra cui: consulenze di carattere generale riguardanti questioni gestionali, assistenza per la presentazione di domande di aiuti di Stato agli investimenti e di domande di autorizzazione in Germania, assistenza per la selezione e il reclutamento dei dirigenti tedeschi, assistenza fiscale, consulenza in merito a questioni organizzative e inerenti la struttura aziendale, consulenza e assistenza in merito al reperimento di capitali, messa a disposizione di fornitori dei partner, consulenza per il transfer di tecnologia dei partner, assistenza tecnica, assistenza per l’acquisizione di infrastrutture locali, risorse umane e reclutamento del personale (articolo 9.9 del contratto quadro n. 1). Sebbene i documenti stabiliscano che tutti i servizi in questione saranno forniti ai prezzi del mercato o al prezzo di costo più maggiorazione, essi testimoniano non di meno lo stretto rapporto esistente tra Sovello e Q-Cells.

(96) Nella dichiarazione alla stampa rilasciata dai due partner il 24 gennaio 2005 si legge: con ogni probabilità lo stabilimento sorgerà in un’area vicina a quella in cui Q-Cells dispone già di fabbriche per la produzione di celle solari e dovrebbe quindi sviluppare importanti sinergie in connessione con l’attività di quest’impresa.

(97) Si ricorda che, per fondare Sovello, Q-Cells aveva acquisito una società di comodo, i cui dirigenti erano il presidente del consiglio di amministrazione e il gestore finanziario di Q-Cells, per quanto l’amministratore delegato avesse potere di firma.

(98) Q-Cells ha nominato un direttore generale di Sovello e, benché la Germania sostenga che si sia trattato solo di una soluzione temporanea e che anche Evergreen ne aveva nominato uno, ciò testimonia, come almeno agli inizi della joint venture, intercorresse una stretta relazione tra Q-Cells e Sovello.

(99) La Germania afferma che Evergreen avrebbe intavolato trattative con altri partner potenziali della joint venture sulla base di una partecipazione superiore al 75 %, ma non mai ha fornito prove scritte al riguardo. Le autorità tedesche avevano inoltre proposto, in alcune lettere, di trasmettere una dichiarazione giurata dei rappresentanti di Evergreen e Q-Cells sulle considerazioni che hanno portato a una partecipazione al 24,9 %, ma non lo hanno mai fatto.

(100) Per i suddetti motivi, la Commissione non può avvalorare l’ipotesi secondo cui la partecipazione di Q-Cells al 24,9 % conseguirebbe necessariamente dell’applicazione del diritto societario tedesco e non sarebbe invece da ascrivere all’intenzione di ottenere la maggiorazione per le PMI.

(101) La Commissione non è convinta da quanto affermano le autorità tedesche secondo cui la possibilità, prevista dal contratto quadro n. 1, che Q-Cells portasse la partecipazione al 50 % non era subordinata solo al mantenimento dell’aiuto di Stato, bensì alla decisione dei due partner di aumentare la capacità produttiva sulla base dei buoni risultati economici di Sovello 1; l’articolo 3, paragrafo 6, lettera c), del contratto quadro n. 2, infatti, recita: Risorse finanziarie supplementari. Se la VentureCo, nella prospettiva di un aumento della capacità o per un altro motivo, dovesse chiedere per iscritto a E e Q risorse supplementari oltre all’apporto complessivo di fondi propri (aggregate equity funding) e alle risorse finanziarie alternative (alternative funding) e se i soci autorizzassero un aumento di capitale conformemente alle condizioni fissate nel contratto della società (richiesta di risorse finanziarie supplementari), vale quanto segue:

(101) i)

se le disposizioni in vigore in materia di aiuti di Stato previa conferma scritta delle autorità competenti per l’autorizzazione (certificato di conformità per gli aiuti statali) — consentono che Q porti la sua quota nella VentureCo al 50 % senza che ciò implichi il rifiuto totale o parziale della domanda di concessione di aiuti di Stato da parte delle autorità competenti o la revoca totale o parziale di aiuti di Stato già accordati, a Q sarà sottoposta per iscritto la proposta di conferire risorse finanziarie supplementari tali da consentirle di partecipare alla VentureCo con una quota percentuale equivalente (ma non superiore) a quella di E […].(Sottolineatura della Commissione).

(102) Dopo un’attenta disamina dei vari documenti dell’impresa, la Commissione è giunta alla conclusione che, al momento della notifica dell’aiuto, la struttura decisionale e formale della proprietà di Sovello — inclusa la partecipazione del 24,9 % di Q-Cells e l’influenza considerevole esercitata da quest’ultima nelle decisioni prese dalla joint venture — è stata predisposta intenzionalmente e con grande determinazione per consentire a Sovello di ottenere la maggiorazione per le PMI; la Commissione conclude altresì che i due partner strategici intendevano fondare fin dall’inizio un partenariato su un piano di parità una volta ottenuta tale maggiorazione.

(103) La Germania osserva che la partecipazione di Q-Cells si fonda sul diritto societario tedesco e afferma in particolare che lo sviluppo positivo della joint venture Sovello era così determinante per il successo economico di Evergreen che quest’ultima voleva mantenere l’influsso maggiore e i più ampi poteri decisionali possibili su Sovello e che per questo motivo, nella fase iniziale, aveva rifiutato di detenere al massimo il 75 % del capitale sociale e dei diritti di voto. La sola interpretazione possibile di quanto appena esposto è che Evergreen non era disposta a cedere a Q-Cells una quota uguale o superiore al 25 % delle azioni o dei diritti di voto.

(104) Per comprendere quanto affermato e valutarne la credibilità, la Commissione ha esaminato le disposizioni del GmbH-Gesetz, ossia della normativa nazionale in vigore, poiché la ragione sociale di Sovello AG al momento della notifica era EverQ GmbH e l’impresa rientrava nel campo di applicazione del GmbH-Gesetz.

(105) Il GmbH-Gesetz e in particolare gli articoli 50, 61, 66 e 53 riconoscono determinati diritti legali ai soci di minoranza. Gli articoli 50, 61 e 66 riguardano i diritti dei soci con più del 10 % dei diritti di voto e non sono quindi rilevanti ai fini della presente valutazione, dato che Q-Cells rientra in questa categoria. Solo l’articolo 53 prevede un diritto di minoranza che Q-Cells non può legalmente esercitare, detenendo il 24,9 % delle quote. A norma dell’articolo 53 del GmbH-Gesetz, i soci di minoranza che detengono più del 25 % dei diritti di voto possono bloccare una modifica del contratto della società. Di conseguenza, ad Evergreen, in quanto socio di maggioranza con più del 75 % dei diritti di voto spettavano per legge tutte le decisioni aziendali importanti, incluse le modifiche del contratto della società. Se le disposizioni dello statuto o del contratto quadro relative ai poteri decisionali non prevedessero poteri decisionali supplementari per Q-Cells, la tesi della Germania, secondo cui Evergreen necessitava di una quota superiore al 75 %, sarebbe convincente e la partecipazione di Q-Cells al 24,9 % potrebbe essere giustificata sulla base della rigorosa applicazione dei diritti fissati per legge; in tal caso non si dovrebbe presumere che tale partecipazione rispecchi una struttura aziendale artificiale che ha per fine l’aggiramento della definizione di PMI.

(106) Secondo il diritto societario tedesco, e indipendentemente dal rispetto delle disposizioni di legge, vige libertà contrattuale e lo statuto dell’impresa può prevedere norme di tutela più elevate di quelle previste per legge.

(107) Proprio questo è il caso di Sovello, poiché nello statuto le parti hanno convenuto che per tutte le decisioni importanti, e in particolare per quelle riguardanti la modifica dello stesso statuto, è necessario il consenso di entrambi i soci. Tuttavia se, come nella fattispecie, le parti hanno pattuito che è necessaria l’unanimità, la regola summenzionata non si applica, poiché tutelerebbe i diritti del socio di minoranza, senza tuttavia limitarli. D’altro canto, le parti avevano ovviamente piena facoltà di inserire la stessa clausola nello statuto anche se avessero concordato una partecipazione di Q-Cells diversa dal 24,9 %. Di conseguenza, nella fattispecie l’argomento relativo ai diritti di veto dei soci di minoranza è irrilevante. Gli argomenti addotti dalla Germania risultano pertanto contraddittori: il fatto che un socio di maggioranza con una quota superiore al 75 % disponga di diritti legali è irrilevante se i più importanti poteri decisionali conferiti da tale partecipazione maggioritaria sono limitati per contratto. Considerando quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che stando al diritto societario tedesco non c’è motivo di fissare la partecipazione al 24,9 %. È inoltre irrilevante ai fini dei risultati dell’indagine che la partecipazione di Q-Cells sia stata temporaneamente ridotta a seguito dell’entrata di REC nella joint venture, tanto più che tale riduzione è stata mantenuta solo per i tre mesi successivi all’autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione.

(108) La Germania ha evidenziato che nel novembre 2005 (con l’entrata nella società di REC mediante l’acquisizione del 15 % delle azioni), e quindi prima dell’adozione della decisione N 426/05 riguardante la maggiorazione per le PMI, il contratto quadro n. 1 era stato annullato per venir sostituito dal contratto quadro n. 2 e la partecipazione di Q-Cells era stata ridotta al 21 %.

(109) In generale, la Commissione valuta un caso sulla base dei fatti al momento della notifica, a meno che lo Stato membro non modifichi espressamente tale notifica. Nel caso in cui fin dal momento della prima notifica un’impresa non è una PMI (anche se ne rispetta formalmente le soglie) e in presenza del rischio di aggiramento della definizione di PMI, la Commissione presta naturalmente particolare attenzione alle successive modifiche comunicatele dopo la notifica iniziale. Nella fattispecie, le modifiche della struttura societaria riferite alla Commissione dopo la notifica iniziale non incidono sulla valutazione giuridica. Le successive modifiche apportate alla struttura societaria (prima della decisione N 426/05 relativa alla maggiorazione per le PMI) non hanno cambiato la presunta intenzione di mantenere la quota di Q-Cells artificialmente al di sotto del 25 %, mentre il contratto quadro n. 2 conferma la forte influenza esercitata da Q-Cells sulla joint venture Sovello.

(110) Il fatto che nella joint venture iniziale Q-Cells esercitasse un’influenza superiore alla sua quota del 24,9 % è confermato anche dal contratto quadro n. 2, il quale, nel caso in cui una parte degli aiuti debba venire rimborsata, prevede che i tre partner accordino a Sovello un prestito pari all’importo da restituire; la percentuale di REC in tale prestito sarebbe proporzionale alla quota detenuta, mentre l’importo restante verrebbe suddiviso in parti uguali tra Evergreen e Q-Cells.

(111) Le disposizioni valide dopo l’entrata di REC sono definite nel contratto quadro n. 2. Quest’ultimo prevede che a seguito di una richiesta di risorse finanziarie supplementari nella prospettiva di un aumento della capacità o per un altro motivo Q-Cells possa aumentare la propria partecipazione fino alla concorrenza della partecipazione di Evergreen [articolo 3.5, lettera c)]. Su riserva della stipula di un nuovo contratto di fornitura di silicio entro […], REC può portare la propria partecipazione al 21 %, acquisendo da Evergreen il 6 % delle quote (articolo 3.4). Nel caso di richiesta di risorse finanziarie supplementari, e sempre su riserva di un ulteriore contratto di fornitura di silicio, REC può portare al 33,3 % la sua partecipazione in Sovello [articolo 3,5, lettera d)], vale a dire allo stesso livello di Evergreen e Q-Cells. La decisione interna dell’impresa relativa all’ampliamento della capacità di produzione è stata presa a fine giugno 2006. La partecipazione a parti uguali dei tre partner a Sovello, portando le rispettive quote di Q-Cells e REC al 33 % (modifica del contratto quadro n. 2), è stata convenuta tre mesi dopo la prima autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione.

(112) Le disposizioni relative alla costituzione della direzione e alle procedure decisionali nel consiglio di sorveglianza sono rimaste sostanzialmente immutate: ai sensi del contratto quadro n. 2, sia Q-Cells che REC hanno il diritto di nominare un direttore (ovvero due nel momento il cui le loro quote rispettive superano il 30 %), mentre per le decisioni è richiesta la maggioranza dei direttori e il consenso di almeno due dei tre partner. Anche questa disposizione va oltre i poteri decisionali che in una normale situazione societaria spettano a un socio di minoranza (anche se ciò è meno raro nel caso di una joint venture).

(113) Inoltre, Q-Cells ha introdotto REC nella joint venture. Q-Cells era legata da uno stretto rapporto cliente-fornitore a REC e alle sue controllate ScanModule AB, Glava, Svezia (di seguito ScanModule), ScanCell AS, Narvik, Norvegia (di seguito ScanCell) e ScanWafer ASA, Høvik, Glomfjord, Porsgrunn, Norvegia. REC forniva silicio a Q-Cells ed era il maggior fornitore di dischi per Q-Cells, mentre Q-Cells vendeva una parte considerevole della propria produzione di celle solari a ScanModule. Le celle prodotto da ScanCell erano distribuite da Q-Cells. Inoltre, nel 2004 Q-Cells e REC avevano convenuto oralmente che Q-Cells fornisse servizi di assistenza per la commercializzazione e il marketing in Norvegia. Oltre a ciò esistevano chiari legami nella persona del signor Brenninkmeijer, che era membro del consiglio di sorveglianza di Q-Cells e anche di REC e rivestiva la funzione di direttore commerciale di Good Energies, l’impresa che deteneva il 16 % delle quote di Q-Cells e il 39 % di REC (cfr. punto 2.2). Una struttura analoga era stata creata anche per l’impresa CSG; Q-Cells e REC erano entrambe soci di minoranza e il presidente del consiglio di amministrazione di Q-Cells e il signor Brenninkmeijer erano membri del consiglio di sorveglianza.

(114) Considerando quando precede, la Commissione ritiene che, al momento sia della notifica sia dell’adozione della decisione N 426/05, la struttura decisionale e della proprietà di Sovello sul piano formale sia stata manipolata in modo da consentire a Sovello di ottenere la maggiorazione per le PMI (mantenendo la partecipazione di Q-Cells al di sotto del 25 %); contemporaneamente i due e, in seguito, tre partner strategici (REC ha assicurato le forniture di silicio) hanno sempre perseguito l’obiettivo di istituire un partenariato a parti uguali una volta ottenuta la maggiorazione per le PMI. Di fatto, tre mesi dopo l’autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione, una modifica del contratto quadro n. 2 conferiva ai tre partner la stessa quota (33,3 % ciascuno).

Calcolo della soglia per le PMI considerando una partecipazione di Q-Cells pari al 25 %

(115) Ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI, le piccole e medie imprese sono imprese che:

occupano meno di 250 persone, e

il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR, oppure

il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(116) Il calcolo di queste soglie dipende dalla struttura dell’impresa interessata (impresa autonoma o impresa associata/collegata ai sensi dell’articolo 3 del suddetto allegato). A norma dell’articolo 4 dell’allegato, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. A norma dell’articolo 6 dell’allegato, i dati delle imprese associate o collegate devono essere aggregati ai fini del calcolo delle soglie (al 100 % per le imprese collegate e percentualmente per le imprese associate, vale a dire quelle imprese che detengono una quota almeno del 25 %).

(117) Considerando quando precede, la Commissione ritiene che, se fosse stata in possesso di tutte le informazioni rilevanti, nella sua prima decisione avrebbe dovuto considerare Q-Cells impresa associata di Sovello (vale a dire con una partecipazione del 25 %). Su tale base la Commissione procede a ricalcolare per Sovello le soglie fissate nella raccomandazione sulle PMI.

(118) In virtù della sua partecipazione di maggioranza Evergreen era un’impresa collegata a Sovello e i suoi dati devono essere quindi incorporati al 100 % nel calcolo delle soglie relative alle PMI. I dati utilizzati per Evergreen si riferiscono al 2004 (215 effettivi, 18,9 milioni di EUR di fatturato annuo e 36,5 milioni di EUR di totale di bilancio annuo). Nello stesso anno Sovello non aveva né effettivi né fatturato, ma un totale di bilancio di 0,025 milioni di EUR. Alla fine del 2004, Q-Cells contava 350 effettivi, un fatturato annuo di 128,7 milioni di EUR e un totale di bilancio annuo di 105,6 milioni di EUR.

(119) La Commissione ha ricalcolato come segue le soglie relative alle PMI nel caso di Sovello: 100 % degli effettivi, del fatturato e del bilancio di Sovello (dati comunicati al momento della notifica); 100 % dei dati riguardanti Evergreen (impresa collegata, situazione al momento della notifica del 2004); 25 % dei dati relativi a Q-Cells. In base a questo calcolo tutte le soglie ammesse per le PMI risultano superate: a Sovello non viene riconosciuto lo status di PMI e, di conseguenza, nemmeno la maggiorazione per le PMI.

(120) La Germania afferma che la Commissione partirebbe dal presupposto che una joint venture e i suoi relativi partner sarebbero da considerare come un unico soggetto economico e che quindi abbia messo a punto e applichi criteri specifici per la definizione di PMI in relazione alle joint venture. Al riguardo la Commissione osserva che, nella fattispecie, la valutazione mostra l’infondatezza di tale argomento: ai sensi dell’articolo 6 della raccomandazione sulle PMI, la Commissione ha incorporato solo percentualmente (25 %) i dati di Q-Cells nel suo calcolo, partendo dal presupposto che la partecipazione di Q-Cells sia stata mantenuta artificialmente al di sotto di tale soglia.

Mancanza di necessità della maggiorazione per le PMI

(121) Poiché le soglie ammesse per le PMI risultano superate, non occorre esaminare se Sovello abbia o meno risentito degli svantaggi tipici delle PMI e se per questo motivo fosse necessario accordarle la maggiorazione per le PMI. Le autorità tedesche hanno tuttavia elencato una serie di svantaggi tipici delle PMI di cui, a loro parere, Sovello avrebbe sofferto (cfr. punto 5.2). In merito all’accesso limitato a risorse finanziarie e all’asserzione delle autorità tedesche che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato senza la maggiorazione per le PMI, la Commissione rileva che il contratto quadro n. 1 prevedeva la possibilità di finanziamenti alternativi [alternative funding] nel caso in cui l’aiuto di Stato non fosse stato accordato. Il contratto quadro n. 2 prevede inoltre che i tre partner della joint venture compensino (mediante un prestito a Sovello, cfr. il punto 110) gli obblighi di rimborso per gli aiuti. La Commissione non è dunque convinta che l’investimento non sarebbe stato effettuato senza la maggiorazione per le PMI. Secondo la Commissione, il rischio commerciale è stato ammortizzato da Sovello che ha potuto far affidamento sull’esperienza dei suoi tre associati, in particolare Evergreen (vendita e distribuzione), Q-Cells (presenza sul mercato tedesco) e REC (attività sul mercato dei moduli solari attraverso le sue controllate) (cfr. considerando 113). La Commissione respinge l’argomento addotto dalle autorità tedesche, secondo cui Sovello ha dovuto sostenere spese di gestione e costi aziendali maggiori di quelli di una grande impresa, poiché, come illustrato ai punti 94 e 95, la joint venture disponeva di un sostegno importante da parte di Q-Cells, mentre le sue forniture di silicio erano assicurate da REC (nel 2005 si sono registrate seri problemi di approvvigionamento di silicio nel settore dell’energia solare).

(122) A parere della Commissione la valutazione effettuata sulla base delle nuove informazioni mostra come, grazie ai suoi associati attivi nel suo stesso settore, Sovello potesse accedere a risorse finanziarie e ad aiuti non disponibili per concorrenti delle sue stesse dimensioni che non godevano dell’appoggio di imprese collegate o associate. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Germania, la Commissione conclude che la maggiorazione per le PMI accordata a Sovello non era indispensabile per assicurare il finanziamento del progetto di investimento.

Conclusioni

(123) Per i motivi suesposti la Commissione ritiene che la maggiorazione per le PMI del 15 % non avrebbe dovuto essere accordata a Sovello e che la concessione di detta maggiorazione non è compatibile con il mercato interno.

(124) Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in linea di principio la Commissione deve imporre il recupero dal beneficiario dell’aiuto dichiarato incompatibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione adottata il 7 giugno 2006 relativa al caso N 426/05 è revocata.

Articolo 2

L’aiuto di Stato per un importo totale di 9130995 EUR, espresso ai prezzi del 2007, cui la Germania ha dato illegalmente esecuzione in favore di Sovello in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1. La Germania procede al recupero dal beneficiario dell’aiuto di cui all’articolo 2.

2. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere inerenti l’aiuto di cui all’articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 dovrà essere immediato ed effettivo.

2. La Germania provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2. La Germania informa la Commissione dell’avanzamento delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. La Germania trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione

Versioni

  1. 2010-01-27
  2. 2010-04-23