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Decisione del Consiglio del 24 giugno 2010 concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2010/360/UE)

In vigoreVersione 2010-06-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/360@2010-06-24/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l’accordo) conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) L’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 5 maggio 2006, su riserva dell’eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2006/426/CE del Consiglio.

(4) In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea dovrebbe notificare alla Bosnia-Erzegovina che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(5) È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo e ad effettuare la seguente notifica: In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010. Per il Consiglio Il presidente J. Blanco López

Versioni

  1. 2010-06-24