Decisione della Commissione del 10 agosto 2010 che proroga il periodo di deroga concesso alla Bulgaria per sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti verso il suo territorio, destinati al recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti [notificata con il numero C(2010) 5434] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/438/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/438@2010-08-10/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 63, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Bulgaria può sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti destinati al recupero per un periodo di tempo che si conclude il 31 dicembre 2009.
(2) Con nota del 23 dicembre 2009, la Bulgaria ha chiesto la proroga di tale periodo fino al 31 dicembre 2012.
(3) Occorre garantire che la tutela dell’ambiente sia mantenuta a livelli elevati in tutta l’Unione, in particolare allorché il recupero di talune spedizioni di rifiuti continua a non essere conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti. Pertanto, la Bulgaria deve poter continuare ad opporsi a determinate spedizioni, previste verso il suo territorio, di rifiuti non desiderati, destinati al recupero. È quindi necessario prolungare fino al 31 dicembre 2012 il regime di deroga applicabile alla Bulgaria.
(4) Per poter continuare a garantire una più efficace tutela dell’ambiente nonché a preservare la certezza giuridica relativamente al regime giuridico applicabile alle spedizioni verso la Bulgaria di rifiuti destinati al recupero, a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, le misure di cui alla presente decisione devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2010. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, il periodo durante il quale le autorità bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero, elencati all’articolo 63, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento e conformemente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 11, è prolungato fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010. Per la Commissione Janez Potočnik Membro della Commissione