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Decisione della Commissione del 24 agosto 2010 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del penthiopyrad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5556] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/466/UE)

In vigoreVersione 2010-08-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/466@2010-08-24/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 10 dicembre 2009 la società LKC Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva penthiopyrad chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell’Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’inclusione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 agosto 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’inclusione o meno della sostanza attiva indicata all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2010. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC Richiedente Data della domanda Stato membro relatore Penthiopyrad N. CIPAC: 824 LKC Ltd 10.12.2009 UK

Versioni

  1. 2010-08-24