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Decisione della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina [notificata con il numero C(2010) 5779] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/470/UE)

In vigoreVersione 2010-08-26dal 2010-08-31
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/470@2010-08-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Oggetto
    2. Articolo 2 Scambi di sperma di animali della specie equina
    3. Articolo 3 Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina
    4. Articolo 4 Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina
    5. Articolo 5 Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina
    6. Articolo 6 Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina
    7. Articolo 7 Abrogazioni
    8. Articolo 8 Decorrenza di efficacia
    9. Articolo 9 Destinatari
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina
  4. PARTE A
  5. PARTE B
  6. PARTE C
  7. ALLEGATO II Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina
  8. PARTE A
  9. PARTE B
  10. ALLEGATO III Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina
  11. PARTE A
  12. PARTE B
  13. PARTE C
  14. ALLEGATO IV Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina
  15. PARTE A
  16. PARTE B
  17. ALLEGATO V Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina
  18. PARTE A
  19. PARTE B

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le prescrizioni relative agli scambi di sperma, ovuli ed embrioni delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (di seguito i prodotti di cui trattasi). La direttiva indica inoltre i certificati sanitari che è necessario prevedere per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi.

(2) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, stabilisce determinate nuove condizioni relative ai prodotti di cui trattasi che si applicano a decorrere dal 1o settembre 2010.

(3) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e stabilisce condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. L'allegato D, così modificato, ha modificato anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

(4) Risulta necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi – modelli che tengano conto dei requisiti di polizia sanitaria di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010.

(5) È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle riserve esistenti nell'Unione dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Pertanto è necessario stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina, nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1o settembre 2010.

(6) Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di magazzinaggio a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.

(7) A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari siano inseriti in un'unica decisione e tengano conto del Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale.

(8) Al fine di garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali delle specie equina, ovina e caprina, raccolto in centri riconosciuti di raccolta dello sperma e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che esso faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9) Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare espressamente gli atti dell'Unione che stabiliscono modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina, la decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino, la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina e la decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei seguenti prodotti:

a) sperma di animali della specie equina;

b) ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

c) sperma di animali delle specie ovina e caprina;

d) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina;

e) ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

Articolo 2 Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

a) modello di certificato sanitario IA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b) modello di certificato sanitario IB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c) modello di certificato sanitario IC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3 Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

a) modello di certificato sanitario IIA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario IIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 4 Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:

a) modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b) modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c) modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 5 Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato IV:

a) modello di certificato sanitario IVA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario IVB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 6 Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:

a) modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 7 Abrogazioni

Le decisioni 95/294/CE, 95/307/CE, 95/388/CE e 95/483/CE sono abrogate.

Articolo 8 Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 9 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010. Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. il centro di raccolta dello sperma (2) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE; II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato: II.1.1.1. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (1) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE (3); II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE; II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi; II.2. sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE; II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che: II.3.1. non hanno evidenziato alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma; II.3.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi; II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. o II.3.5.3. alla fine del periodo di raccolta; II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente: (1) [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;] (1) oppure [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;] e (1) [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;] (1) oppure [II.3.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;] e [II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della Taylorella equigenitalis dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi; II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di test (4) di cui ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. e II.3.5.3.: II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore. I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni; UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore. I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopradescritto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni; e il test di cui al punto II.3.4.1. per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato su un campione di sangue prelevato (5) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra; e (1) [uno dei test di cui al punto II.3.4.2. per l'arterite virale degli equidi è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato (5) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,] (1) oppure [un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (5) non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopradescritto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno (5) è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluzione serica superiore a 1:4;] e il test di cui al punto II.3.4.3. per la metrite contagiosa degli equidi è stato effettuato su campioni prelevati (5) non oltre 60 giorni prima della raccolta dello sperma sopradescritto; II.3.5.3. i test descritti al punto II.3.4. sono stati eseguiti da ultimo su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopradescritto è stato raccolto, e i test descritti al punto II.3.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati (5) in un periodo compreso tra il 14o e il 90o giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui sopra; II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5. eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date: Identificazione dello sperma Programma di test Data di inizio (5) Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (5) Soggiorno del donatore Raccolta dello sperma Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1. Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2. Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3. Campione di sangue Campione di sperma 1o campione 2o campione (1) [II.4 non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;] (1) oppure [II.4 sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (6):… …;] II.5. lo sperma di cui al presente certificato è stato: II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE; II.5.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23. UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Note Parte I Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto. Parte II Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6: Abbreviazioni: AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE) AIE-2 secondo test per l'AIE AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1o campione CEM-12 primo test per la CEM — 2o campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11 CEM-21 secondo test per la CEM — 1o campione CEM-22 secondo test per la CEM — 2o campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21 Istruzioni: Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1., II.3.5.2. e/o II.3.5.3.) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste. Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio anteriormente alla prima raccolta del seme, secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. e II.3.5.3., sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le seguenti diciture: AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12. Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2. o II.3.5.3. sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22. UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Identificazione dello sperma Programma di test Data di inizio (5) Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (5) Soggiorno del donatore Raccolta dello sperma Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1. Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2. Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3. Campione di sangue Campione di sperma 1o campione 2o campione A B C D AIE-1 AVE-B1 AVE-S1 CEM-11 CEM-12 AIE-2 AVE-B2 AVE-S2 CEM-21 CEM-22 (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (4) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione. (5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note). (6) Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni. Veterinario ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. il centro di raccolta dello sperma (2) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi: II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE; II.1.2. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (1) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE (3), dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato (1) oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato (1); II.1.3. fdurante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato (1) o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato (1), soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE; II.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato (1) o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato (1), ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi; II.2. tutti gli equidi sono stati ammessi al centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE; II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che: II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose; II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale; II.3.3. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale degli equidi; II.3.4. per almeno 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava sintomi clinici di metrite contagiosa degli equidi; II.3.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma; II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7. [II.3.6.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi, con esito negativo; e (1) [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;] (1) oppure [II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;] e II.3.6.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della Taylorella equigenitalis nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi; II.3.7 sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test (4): II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore. I test di cui al punto II.3.6. sono stati effettuati su campioni prelevati in data … (5) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data … (5), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo; UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto con equidi di stato sanitario inferiore. I test di cui al punto II.3.6. sono stati effettuati su campioni prelevati in data … (5) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data … (5), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo; e il test di cui al punto II.3.6.1. per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato in data … (5), che non deve essere di oltre 120 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra; e (1) [uno dei test di cui al punto II.3.6.2. per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato su un campione prelevato in data … (5), che non deve essere di oltre 30 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;] (1) oppure [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus eseguito su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto in data …(5), non più di un anno prima della raccolta dello sperma sopra descritto; II.3.7.3. i test di cui al punto di cui al punto II.3.6. sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data … (5) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data … (5); II.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato nel rispetto delle disposizioni di cui ai capitoli II e III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE. Note Parte I Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (4) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione. (5) Indicare la data. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. N. di certificati originali annessi N. di documenti di accompagnamento I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte C II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto: (1) [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. situato nello Stato membro di origine dello sperma in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte: (1) [nell'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [nell'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [nella decisione 95/307/CE;]] (1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente: (1) [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [alla decisione 95/307/CE;]] (1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2004/211/CE conformemente: (1) [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/471/UE;] (1) oppure [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/471/UE;] (1) oppure [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/471/UE;] (1) oppure [alla decisione 96/539/CE;]] II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma (2) indicato nella casella I.12., gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE; II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23. Note Parte I Casella I.6.: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato. Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma. UNIONE EUROPEA Sperma equino — Parte C II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta o magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicati sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Qualification and title: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari. Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli ed embrioni equini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: (1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.1. gli embrioni concepiti in vitro/gli embrioni micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1) e 2), della direttiva 92/65/CEE;] (1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;] II.3. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che: II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE (4) nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE; II.3.2. soddisfano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE; II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4. e II.3.5. e la raccolta di ovuli ed embrioni; II.3.4. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data … (3), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito l'ultima volta su un campione di sangue prelevato in data … (3); non oltre 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni; II.3.5. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della Taylorella equigenitalis, dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estri consecutivi in data … (3) e in data … (3), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale in data … (3); (1) oppure [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;] II.5. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23. Note Parte I: Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. UNIONE EUROPEA Ovuli ed embrioni equini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) Indicare la data. (4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari. Parte I: Informazioni relative ala partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli ed embrioni equini — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. gli ovuli/embrioni (1) sopra descritti sono stati raccolti da un gruppo di raccolta (2) riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato; II.2. gli ovuli/embrioni (1) sono stati raccolti da giumente donatrici che: II.2.1. alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE (3); II.2.2. soggiornavano in aziende poste sotto sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE. II.2.3. prima della raccolta, soggiornavano in aziende in cui, da 60 giorni, non sono stati riscontrati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi; II.2.4. non sono state utilizzate per scopi di riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1); II.2.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1); II.2.6. alla data della raccolta, non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose; II.3. gli ovuli/embrioni (1) sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE; II.4. lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE (4) (1); II.5. gli ovuli utilizzati per la produzione in vivo degli embrioni soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE (1). Note Parte I: Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolt ogli ovuli/embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (4) Non si applica agli ovuli. UNIONE EUROPEA Ovuli ed embrioni equini — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO III Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma ovino e caprino — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. lo sperma di cui sopra: II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma (2) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE; II.1.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.1.4. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) oppure [II.1.4. soddisfa i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie (3) richieste dallo Stato membro di destinazione;] II.1.5. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23; (1) [II.2. non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma;] (1) oppure [II.2. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (4): …] Note Parte I Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) Le garanzie addizionali previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). (4) Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma ovino e caprino — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto: II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma (2) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; II.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.4. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) oppure [II.4. soddisfa i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie (3) richieste dallo Stato membro di destinazione.] Note Parte I Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) Le garanzie addizionali previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma. Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. N. di certificati originali annessi N. di documenti di accompagnamento I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Centro sperma Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Centro sperma Azienda Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Sperma ovino e caprino — Parte C II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto: (1) [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12 situato nello stesso Stato membro di origine dello sperma in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte: (1) [nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [nell'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [alla decisione 95/388/CE;]] (1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente: (1) [all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;] (1) oppure [alla decisione 95/388/CE;]] (1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea secondo le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE conformemente: (1) [all'allegato II, sezione A, parte 2, della decisione 2010/472/UE;] (1) oppure [all'allegato II, sezione B, parte 2, della decisione 2010/472/UE;] (1) oppure [all'allegato II della decisione 2008/635/CE;]] II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma (2) indicato nella casella I.12, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE; II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23. Note Parte I: Casella I.6: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato. Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è stato spedito lo sperma. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario. UNIONE EUROPEA Sperma ovino e caprino — Parte C II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i centri riconosciuti di raccolta e magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicati sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO IV Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale 1.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità

Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: (1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.1. gli embrioni concepiti in vitro/gli embrioni micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1) e 2) della direttiva 92/65/CEE;] (1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;] II.3. gli ovuli e gli embrioni di cui sopra: (1) [II.3.1. risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) oppure [II.3.1. soddisfano i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie (3) richieste dagli Stati membri di destinazione;] II.3.2. provengono da animali donatori della specie ovina/caprina (1) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, sezione 3, della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, prodotto, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;] (1) oppure [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;] II.5. gli ovuli e gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23. Note Parte I Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni. UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (3) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE B

Modello di certificato sanitario IVB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari. Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale 1.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra: II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE; II.2. provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina (1) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) oppure [II.3. soddisfano i requisiti indicati nell'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (2) richieste dallo Stato membro di destinazione;] (1) [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) oppure [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti indicati nella direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (2) richieste dallo Stato membro di destinazione.] Note Parte I Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28). Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO V Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina

PARTE A

Modello di certificato sanitario VA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale 1.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza Categoria Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità

Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni suini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra: II.1. sono stati prodotti/raccolti (1), trattati e immagazzinati da un gruppo (1) di raccolta/produzione (2) di embrioni che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE; II.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; II.3. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, sezione 2, della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.4. sono embrioni concepiti in vivo che: II.4.1. sono il risultato di inseminazione artificiale utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE; II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione: (1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]] (1) oppure [II.4. sono embrioni concepiti in vitro/micromanipolati (1) che: II.4.1. sono il risultato di fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE; II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione: (1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]] UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni suini — Parte A II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. (1) oppure [II.4. sono ovuli derivati in vivo originari di uno Stato membro o di una sua regione: (1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;] (1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]] II.5. sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23. Note Parte I: Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni di cui alla casella I.12. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

PARTE B

Modello di certificato sanitario VB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari Parte I: Informazioni relative alla partita UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Gruppo embrioni Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale 1.14. I.15. I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85 I.20. Quantità I.21. Temperatura Ambiente Di refrigerazione Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del contenitore I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. I.30. I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Categoria Marchio di identificazione Data di raccolta Numero di riconoscimento del gruppo Quantità Parte II: Certificazione UNIONE EUROPEA Ovuli/embrioni suini — Parte B II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.1. gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra: II.1.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE; II.1.2. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE; II.1.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE; (1) [II.2. per quanto riguarda gli embrioni: II.2.1. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 90/429/CEE; II.2.2. gli embrioni sono stati lavati con tripsina (2).] (1) oppure [II.2. per quanto riguarda gli ovuli, essi provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE (2).] Note Parte I: Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccoltogli ovuli/embrioni. Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni. Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Tale condizione si applica soltanto a ovuli ed embrioni originari di uno Stato membro o di una sua regione non elencati negli allegati I e II della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e destinati a uno Stato membro o a una sua regione ivi elencati. Si applica inoltre ai movimenti da Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE a Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*) Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: (*) II timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Versioni

  1. 2010-08-26