Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2010) 626] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/66/UE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/66@2010-02-05/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III. Detti programmi devono riguardare almeno alcune sottopopolazioni di bovini appartenenti a determinati gruppi di età.
(2) Il citato regolamento stabilisce inoltre la possibilità di rivedere i programmi annuali di sorveglianza relativi agli Stati membri in grado di dimostrare — in base ad alcuni criteri — che la situazione epidemiologica nel loro territorio è migliorata.
(3) La decisione 2009/719/CE della Commissione autorizza gli Stati membri elencati nel suo allegato a rivedere il loro programma annuale di controllo. Essa dispone altresì che i programmi si applichino almeno a tutti gli animali appartenenti a determinate sottopopolazioni di bovini di età superiore a 48 mesi.
(4) Il 2 ottobre 2008 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
(5) Dal 29 giugno 2009 al 3 luglio 2009 l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione a Cipro al fine di accertare il rispetto dei criteri epidemiologici di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(6) I risultati dell'ispezione hanno confermato l'adeguata applicazione a Cipro delle disposizioni sulle misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi bovine (BSE) di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. Sono stati inoltre verificati tutti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici enunciati nell'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, dello stesso regolamento ed è risultato che Cipro li soddisfa.
(7) Viste tutte le informazioni disponibili, la domanda presentata da Cipro per la revisione del suo programma annuale di controllo della BSE è stata valutata favorevolmente. È quindi opportuno autorizzare Cipro a rivedere il suo programma annuale di controllo in modo che 48 mesi sia il nuovo limite di età per i test della BSE in tale Stato membro.
(8) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2009/719/CE.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2009/719/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Slovenia
Finlandia
Svezia
Regno Unito.