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Decisione della Commissione del 22 novembre 2010 relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione [notificata con il numero C(2010) 7963] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/704/UE)

In vigoreVersione 2010-11-22dal 2010-11-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/704@2010-11-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità di Cipro, del 13 maggio 2005, che chiede il riconoscimento dello Sri Lanka ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione della gente di mare rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW).

(2) In seguito alla domanda delle autorità di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dello Sri Lanka al fine di verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di novembre 2006.

(3) Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, le autorità dello Sri Lanka hanno trasmesso alla Commissione le pertinenti informazioni richieste e le prove relative all’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti a porre rimedio alla maggioranza di tali carenze.

(4) Sussistono alcune carenze, relative ad aspetti delle procedure nazionali in merito ai sistemi di formazione e di abilitazione della gente di mare. Esse riguardano in particolare l’assenza di disposizioni giuridiche nazionali in materia di qualifiche degli istruttori, l’uso dei simulatori e la mancanza di progettazione e collaudo per gli esercizi di simulazione in uno degli istituti per l’istruzione e la formazione marittima esaminati. Le autorità dello Sri Lanka sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze, tuttavia, non autorizzano a mettere in dubbio il livello generale di conformità con la convenzione STCW dei sistemi dello Sri Lanka in materia di istruzione, formazione e abilitazione della gente di mare.

(5) I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità dello Sri Lanka dimostrano che lo Sri Lanka soddisfa i pertinenti requisiti della convenzione STCW. Lo Sri Lanka ha inoltre adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dall’Unione.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo Sri Lanka è riconosciuto per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010. Per la Commissione Siim Kallas Vicepresidente

Versioni

  1. 2010-11-22