Regolamento (UE) n. 712/2010 del Consiglio del 26 luglio 2010 che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca e modifica il regolamento (CE) n. 754/2009
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/712@2010-07-26/it
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) Nel contesto dell’accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione dell’Unione altre 521 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II, nonché 150 tonnellate di merlano e 100 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord. Inoltre sono stati modificati gli accordi relativi alle licenze per le navi dell’UE che praticano la pesca dello sgombro nelle acque norvegesi. Tali misure dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione.
(3) Nella riunione annuale del 2009 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN dopo aver fissato una moratoria per oltre dieci anni. È opportuno modificare le norme sulle catture accessorie stabilite nel regolamento (UE) n. 53/2010 per le due attività di pesca riaperte al fine di garantire la coerenza con le norme generali sulle catture accessorie applicabili nella zona di regolamentazione NAFO ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale.
(4) Nel contesto dell’accordo di pesca con la Groenlandia, sono state modificate le condizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi. Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione.
(5) Nella riunione speciale tenutasi a Madrid dal 24 al 26 febbraio 2010 il comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha ridotto il contingente di tonno rosso assegnato all’Unione europea. È pertanto necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione.
(6) Tenuto conto dell’articolo 5, paragrafi 5 e 8, e dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, è necessario stabilire il numero massimo e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso, il numero massimo di tonnare che possono essere autorizzate da ciascuno Stato membro, la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti.
(7) Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Germania ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm. L’Irlanda ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. La Francia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm. Sulla base di tali informazioni, che hanno formato oggetto della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da detti gruppi di navi non superano l’1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all’impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dal regime dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.
(8) A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008, nel 2009 gli Stati membri potevano modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sui trasferimenti di una parte dello sforzo e della capacità dal Mare del Nord al Mare d’Irlanda, è opportuno adeguare lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale Stato membro che è fissato nell’allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 53/2010.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010 e il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.
(10) Il regolamento (UE) n. 53/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2010. Per seguire il regime di comunicazione annuale sulle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dal 1o febbraio 2010. Tale applicazione retroattiva lascerebbe impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca da ridurre non sono ancora state esaurite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:
1) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
1)
Articolo 15 Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell’allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell’allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell’allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell’allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato IV.;
Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
2) l’allegato IA è così modificato:
a) Condizioni speciali: la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) UE 8203 Specie Merlano Merlangius merlangus Zona IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.) Belgio 240 TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 1036 Germania 270 Francia 1557 Paesi Bassi 599 Svezia 2 Regno Unito 7490 UE 11194 Norvegia 640 TAC 12897
b) Condizioni speciali: la voce relativa alla passera di mare nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-) EU 24439 Specie Passera di mare Pleuronectes platessa Zona IV; acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgio 3671 TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 11931 Germania 3442 Francia 688 Paesi Bassi 22946 Regno Unito 16979 UE 59657 Norvegia 4168 TAC 63825
c) Condizioni speciali: la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: IIIa (MAC/*03A.) IIIa and IVbc (MAC/*3A4BC) IVb (MAC/*04B.) IVc (MAC/*04C.) VI, acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2010 (MAC/*2A6.) Danimarca 4130 5360 Francia 490 Paesi Bassi 490 Svezia 390 10 1697 Regno Unito 490 Norvegia 3000 Specie Sgombro Scomber scombrus Zona IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.) Belgio 475 TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 12529 Germania 495 Francia 1496 Paesi Bassi 1507 Svezia 4485 Regno Unito 1395 UE 22382 Norvegia 103374 TAC Non pertinente
3) l’allegato Ib è modificato come segue:
a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente: Specie Merluzzo bianco Gadus morhua Zona acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514) Germania 1636 TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Regno Unito 364 UE 2500 TAC Non pertinente
b) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente: Specie Merluzzo bianco Gadus morhua Zona acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) Germania 2486 TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Grecia 308 Spagna 2773 Irlanda 308 Francia 2281 Portogallo 2773 Regno Unito 9642 UE 20571 TAC Non rilevante
4) l’allegato IC è così modificato:
a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente: Specie Merluzzo bianco Gadus morhua Zona NAFO 3M (COD/N3M.) Estonia 61 Germania 247 Lettonia 61 Lituania 61 Polonia 209 Spagna 796 Francia 110 Portogallo 1070 Regno Unito 521 UE 3136 TAC 5500
b) la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente: Specie Scorfano Sebastes spp. Zona NAFO 3LN (RED/N3LN.) Estonia 173 Germania 119 Lettonia 173 Lituania 173 UE 638 TAC 3500
5) nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nella zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente: Specie Tonno rosso Thunnus thynnus Zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W) Cipro 70,18 Grecia 130,30 Spagna 2526,06 Francia 2021,93 Italia 1937,50 Malta 161,34 Portogallo 237,66 Tutti gli Stati membri 2,41 UE 7087,38 TAC 13500
6) l’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue:
a) nella tabella b), le colonne relative a Germania (DE) e Paesi Bassi (NL) sono sostituite dalle seguenti: Attrezzo regolamentato DE NL TR 1 1269111 371757 TR 2 516154 1080920 TR 3 3501 48508 BT 1 29271 999808 BT 2 1691253 34743212 GN 224484 438664 GT 467 0 LL 0 0
b) nella tabella c), la colonna relativa all’Irlanda (IE) è sostituita dalla seguente e si aggiunge la seguente colonna per i Paesi Bassi (NL): Attrezzo regolamentato IE NL TR 1 59625 0 TR 2 778729 0 TR 3 8433 0 BT 1 0 0 BT 2 514584 200000 GN 18255 0 GT 0 0 LL 0 0
c) nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Francia (FR) sono sostituite dalle seguenti: Attrezzo regolamentato DE FR TR 1 11151 2685733 TR 2 0 7415 TR 3 0 0 BT 1 0 7161 BT 2 0 13211 GN 35442 400503 GT 0 0 LL 0 54917
7) l’allegato III è sostituito dal seguente:
8) l’allegato IV è così modificato:
a) la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente: Spagna 139 Francia 86 Italia 35 Cipro 25 Malta 83 UE 368
b) sono aggiunti i seguenti punti:
4. Tabella A Tabella B Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo Numero di navi da pesca Cipro Grecia Italia Francia Spagna Malta Reti a circuizione 1 1 24 19 6 0 Palangari 12 0 30 0 81 83 Lenze a canna 0 0 0 8 61 0 Lenze a mano 0 0 0 29 2 0 Pescherecci da traino 0 0 0 78 0 0 Altre navi per la pesca artigianale 0 256 0 87 33 0 Capacità totale esprezza in stazza lorda Cipro Grecia Italia Francia Spagna Malta Reti a circuizione 51 260 4826 1608 0 Palangari 409 — 1196 0 4416,73 1365,64 Lenze a canna — — — 243 10335,58 0 Lenze a mano — — — 1436 20,96 0 Pescherecci da traino — — — 9212 0 0 Altre navi per la pesca artigianale — 3343,21 — 943 489,83 0
5) Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro Numero di tonnare Spagna 6 Italia 6 Portogallo 1
6) Tabella A Tabella B Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso Numero di allevamenti Capacità (in tonnellate) Spagna 14 11852 Italia 15 13000 Grecia 2 2100 Cipro 3 3000 Malta 8 12300 Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) Spagna 5855 Italia 3764 Grecia 785 Cipro 2195 Malta 8768
Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:
f) il gruppo di navi d’altura battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Germania del 26 marzo 2010, integrata dalle lettere del 9 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque UE della zona CIEM IIa e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm;
g) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;
h) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 24 marzo 2010, integrata dalle lettere del 25 e 29 marzo, dell’8 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm..
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punti da 1 a 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 2 si applicano dal 1o febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere
ANNEX
ALLEGATO III Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca Attività di pesca Numero di autorizzazioni di pesca Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri Numero massimo di navi presenti nello stesso momento Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen Aringa, a nord di 62°00′ N 93 DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 69 Specie demersali, a nord di 62°00′ N 80 DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 50 Sgombro 97 DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36 70 Specie industriali, a sud di 62°00′ N 480 DK: 450, UK: 30 150 Acque delle isole Færøer Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O 8 4 Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. 70 BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O 70 DE: 8, FR: 12, UK: 0 20 Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco 70 22 Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata zona di pesca principale del melù. 36 DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 20 Attività di pesca con palangari 10 UK: 10 36 Sgombro 12 DK: 12 12 Aringa, a nord di 61° N 21 DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 21