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Decisione della Commissione del 9 febbraio 2010 recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2010) 764] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/84/UE)

In vigoreVersione 2010-02-09dal 2010-02-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/84@2010-02-09/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione oppure lo Stato membro designato come relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3) Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tali informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 13 gennaio, l’11 febbraio e l’11 marzo 2009.

(4) Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni diverse imprese si sono mostrate interessate ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e dei tipi di prodotto in questione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Occorre pertanto fissare un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a detti principi attivi e tipi di prodotti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i principi attivi e i tipi di prodotti indicati nell’allegato il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO Principi attivi e tipi di prodotti per i quali il nuovo termine per la presentazione dei fascicoli è il 28 febbraio 2011

Nome Numero CE Numero CAS Tipo di prodotto SMR Bromuro di ammonio 235-183-8 12124-97-9 11 SE Acido borico 233-139-2 10043-35-3 22 NL Cloralose 240-016-7 15879-93-3 15 PT Cloralose 240-016-7 15879-93-3 23 PT Rame 231-159-6 7440-50-8 2 FR Rame 231-159-6 7440-50-8 4 FR Rame 231-159-6 7440-50-8 5 FR N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina 248-872-3 28159-98-0 7 NL N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina 248-872-3 28159-98-0 10 NL Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 2 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 3 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 4 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 7 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 9 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 10 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 11 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 12 FR Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero 374572-91-5 20 FR Pino, estratto 304-455-9 94266-48-5 10 LV Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 2 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 3 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 4 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 7 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 9 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 10 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 11 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 12 FR Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero 57028-96-3 20 FR Sodio tosil clorammide 204-854-7 127-65-1 11 ES

Versioni

  1. 2010-02-09