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Regolamento (UE) n. 901/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)]

In vigoreVersione 2010-10-08dal 2010-10-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/901@2010-10-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. Classe 1.6. GRECIA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2010 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Classe 1.6. GRECIA

Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (DOP)

Versioni

  1. 2010-10-08