Regolamento (UE) n. 909/2010 della Commissione dell’11 ottobre 2010 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2010/909@2010-10-11/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito di alcuni contingenti GATT avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2011 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009.
(2) Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.
(3) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.
(4) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 635/2010 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (UE) n. 635/2010 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti. Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010. Per la Commissione, a nome del presidente, Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA Identificazione del gruppo e del contingente Quantitativo disponibile per il 2011 (in tonnellate) Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1 Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2 Numero della nota Gruppo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 16 Not specifically provided for (NSPF) 16-Tokyo 908,877 0,2409568 16-Uruguay 3446,000 0,1832277 17 Blue Mould 17-Uruguay 350,000 0,0542064 18 Cheddar 18-Uruguay 1050,000 0,3125000 20 Edam/Gouda 20-Uruguay 1100,000 0,1776486 21 Italian type 21-Uruguay 2025,000 0,0851556 22 Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation 22-Tokyo 393,006 4,9125750 22-Uruguay 380,000 4,7500000 25 Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation 25-Tokyo 4003,172 4,2262326 25-Uruguay 2420,000 2,5548447