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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1005/2011 della Commissione dell’11 ottobre 2011 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

In vigoreVersione 2011-10-11dal 2011-10-13
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/1005@2011-10-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 della Commissione avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito dei contingenti GATT di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(2) Per alcuni gruppi di prodotti e contingenti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2012. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione.

(3) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere all’assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L’assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all’autorità competente dei quantitativi accettati dall’operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

(4) Tenuto conto dei tempi previsti dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, e 22-Tokyo riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell’allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22- e 25-Uruguay, e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti. Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l’applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell’allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell’operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2011 Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel Silva Rodríguez Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA Identificazione del gruppo e del contingente Quantitativo disponibile per il 2012 (in tonnellate) Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 1 Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 2 Numero della nota Gruppo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 16 Not specifically provided for (NSPF) 16-Tokyo 908,877 0,2717243 16-Uruguay 3446,000 0,1769757 17 Blue Mould 17-Uruguay 350,000 0,0925926 18 Cheddar 18-Uruguay 1050,000 0,4929577 20 Edam/Gouda 20-Uruguay 1100,000 0,1834862 21 Italian type 21-Uruguay 2025,000 0,1359973 22 Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation 22-Tokyo 393,006 0,8675629 22-Uruguay 380,000 6,3333333 25 Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation 25-Tokyo 4003,172 1,8816320 25-Uruguay 2420,000 3,0344828

Versioni

  1. 2011-10-11