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Regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio del 19 dicembre 2011 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

In vigoreVersione 2011-12-19dal 2012-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/1386@2011-12-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
    5. Articolo 5
    6. Articolo 6
    7. Articolo 7
    8. Articolo 8
    9. Articolo 9
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC
  4. ALLEGATO II Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali a uso commerciale e industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011.

(2) Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La richiesta è stata motivata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull’occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.

(3) Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali.

(4) Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 le Isole Canarie hanno fatto registrare il livello più alto di tutto il paese (Eurostat: statistiche regionali — tasso di disoccupazione, dalla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica — NUTS 2 regioni, 1999-2009). Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie è consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è là che la domanda locale è stata particolarmente colpita.

(5) Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle Isole Canarie, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni beni elencati nell’allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002.

(6) Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tre nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 390210, 390311 e 390610. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l’economia delle Isole Canarie.

(7) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(8) In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(9) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. Al fine di procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco dei beni per i quali è prevista una sospensione dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.

(10) Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali a uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato I. Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.

Articolo 2

Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Articolo 3

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8. I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2. Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

3. Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 6

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012.

3. La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni.

Articolo 7

Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Korolec

ANNEX

ALLEGATO I Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC

401120 845020 85229080 90065380 401130 845090 852321 900659 401161 84690091 900710 401162 8472 85232939 900720 401163 85232990 900850 401169 85234999 401192 85235199 401193 8473 85235999 401194 85238099 401199 8501 852550 901010 5608 85258011 901050 640340 85258019 9011 64035105 8526 64035905 64039105 64039905 9012 8415 903010 8701 903031 903033 8702 9106 87042131 9107 84183080 87042139 9207 84184080 87042191 841850 87042199 95069190 841861 870422 950710 841869 870423 95072090 841891 87043131 950730 841899 87043139 8427 87043191 843120 87043199 844331 870432 844332 85184030 870490 84433910 84433939 851890 8705 851920 900610 84501190 85198151 845012 85211095 900630 845019 85229049 900652

ALLEGATO II Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC

3901 5501 390210 5502 390311 5503 8706 390410 5504 8707 390610 5505 8708 440721 8714 5506 440722 5507 5108 55081010 440725 5110 55082010 5111 5509 5510 440726 5512 5513 5514 900290 440729 5515 900691 5516 900791 6001 900792 6002 900890 5112 901090 621790 9104 440799 6305 9108 4410 9109 4412 5205 5208 9110 5209 5210 5212 6309 54011012 6406 54011014 7601 9111 54012010 9112 5402 85291080 9114 5403 85291095 540411 852990 540490 5407 5408

Versioni

  1. 2011-12-19