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Regolamento di esecuzione (UE) n. 379/2011 della Commissione del 18 aprile 2011 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kiełbasa jałowcowa (STG)]

In vigoreVersione 2011-04-18dal 2011-05-09
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/379@2011-04-18/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. Classe 1.2. POLONIA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione Kiełbasa jałowcowa, presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2) Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione, in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, motivata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006. Con lettera del 26 gennaio 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(3) Poiché è stato raggiunto un accordo entro sei mesi senza modifica degli elementi pubblicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve prendere una decisione.

(4) Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dunque procedere alla registrazione della suddetta denominazione.

(5) Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

Classe 1.2. POLONIA

Kiełbasa jałowcowa (STG)

Versioni

  1. 2011-04-18