Decisione della Commissione del 20 gennaio 2011 relativa ad una deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi [notificata con il numero C(2011) 140] (2011/47/UE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/47@2011-01-20/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (decisione sull’associazione d’oltremare), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 37 stabilisce che si possono accordare deroghe a tali norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio.
(2) Con decisione 2009/699/CE Commissione, la richiesta, presentata nel 2009 ai fini dell’estensione della deroga precedente, è stata respinta mentre è stata accordata la nuova deroga richiesta per i quantitativi di zucchero in merito ai quali erano state concesse licenze di importazione ai Paesi Bassi per il 2009 e il 2010.
(3) In base agli elenchi trimestrali dei quantitativi adoperati ai sensi della decisione 2009/699/CE, inviati dalle Antille olandesi alla Commissione, l’utilizzo della deroga concessa per 7000 tonnellate nel 2010 è attualmente pari a circa 2500 tonnellate per quest’anno.
(4) Il 24 agosto 2010 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome delle Antille olandesi, una nuova deroga alle norme di origine stabilite all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, data di scadenza della decisione 2001/822/CE. L’8 settembre 2010 e l’11 ottobre 2010 le Antille olandesi trasmisero informazioni supplementari. La richiesta riguarda un quantitativo annuo complessivo di 7000 tonnellate di derivati dello zucchero originari dei paesi terzi che vengono trasformati nelle Antille olandesi ai fini dell’esportazione nell’Unione.
(5) La richiesta di una nuova deroga intende consentire l’uso di zucchero greggio originario di paesi terzi per la sua aromatizzazione, colorazione, molitura e trasformazione in zollette nelle Antille olandesi; durante tale processo si conferirebbe inoltre allo zucchero l’origine PTOM (paesi e territori d’oltremare). Le Antille olandesi chiedono altresì che, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013, l’importo annuo per il quale è possibile autorizzare temporaneamente il cumulo ACP/UE-PTOM in virtù dell’articolo 6 dell’allegato III della decisione 2001/822/CE venga fissato a 7000 tonnellate.
(6) La richiesta di una nuova deroga si basa su requisiti qualitativi, dato che lo zucchero ACP nella regione dei Caraibi non è rispondente ai criteri relativi ad una produzione di zucchero di alta qualità destinata ai clienti dell’Unione, e sulla disponibilità, visto che lo zucchero ACP originario dei Caraibi è soggetto a problemi di scarsità dovuti alle condizioni climatiche. D’altro canto, gli Stati ACP esportano sempre più lo zucchero da loro prodotto direttamente negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Va detto poi che l’Unione non produce lo zucchero di canna greggio adoperato per ottenere il prodotto finito. Sarebbe pertanto giustificato che le Antille olandesi si rifornissero di zucchero di canna greggio in paesi terzi vicini che non fanno parte degli Stati ACP, dei PTOM né dell’Unione.
(7) Nelle loro informazioni aggiuntive, i Paesi Bassi hanno segnalato che l’industria dello zucchero nelle Antille olandesi, che dovrebbe beneficiare della deroga richiesta, intende diversificare la propria produzione, elaborando miscele e zucchero biologico, prodotti chiaramente destinati a mercati completamente diversi da quelli corrispondenti ai prodotti derivati dallo zucchero per i quali si chiede la deroga. Poiché ora come ora la diversificazione è insufficiente, la deroga consentirebbe di ottenere il capitale necessario a realizzare gli investimenti richiesti da una maggiore diversificazione.
(8) La nuova deroga richiesta dalle norme di origine stabilite nell’allegato III della decisione 2001/822/CE per un quantitativo di 7000 tonnellate per i prodotti che rientrano nei codici NC 17011190, 17019910 e 17019100 si giustifica ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 7, del suddetto allegato, a determinate condizioni, destinate ad equilibrare i legittimi interessi degli operatori dei PTOM con gli obiettivi della dimensione esterna dell’organizzazione comune di mercato dell’Unione nel settore dello zucchero.
(9) Va a favore degli interessi legittimi delle Antille olandesi il fatto che la deroga si applichi a prodotti che vengono effettivamente trasformati e che il valore aggiunto dello zucchero greggio sia pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito. Inoltre, la concessione della deroga contribuirà a permettere che l’industria esistente continui ad esportare la propria produzione nell’Unione. Ci si aspetta che la deroga richiesta generi il volume d’affari necessario a finanziare ulteriori investimenti destinati alla diversificazione dei prodotti e delle attività, in modo che il settore non debba più chiedere deroghe del genere.
(10) Inoltre, le norme relative al cumulo dell’origine non offrono una soluzione all’industria dello zucchero nelle Antille olandesi. L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE stabilisce i periodi ed i limiti quantitativi per i quali il cumulo dell’origine è stato temporaneamente concesso, che sono compatibili con gli obiettivi dell’organizzazione comune di mercato dell’Unione e tengono in debito conto gli interessi legittimi degli operatoti PTOM. Tali quantitativi, che sono stati progressivamente ridotti, si collocheranno a zero tonnellate al 1o gennaio 2011.
(11) La graduale soppressione del cumulo ACP/CE-PTOM per quanto riguarda lo zucchero, come stabilisce l’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, rispecchia l’intenzione dell’Unione di far sì che le norme d’origine specifiche siano più restrittive per quanto riguarda lo zucchero onde tenere nel debito conto gli interessi degli operatori dell’Unione sul mercato dello zucchero. Tale principio andrebbe applicato in modo da determinare i quantitativi per i quali si concede la deroga. La graduale soppressione si giustifica anche con il progetto dell’Unione di avviare negoziati su accordi di libero scambio con i paesi latino-americani generalmente in grado di rifornire di zucchero le Antille olandesi. Tenuto conto dell’intenzione delle Antille olandesi di diversificare la propria produzione di zucchero mediante la fabbricazione di prodotti diversi da quelli che richiedono una deroga come quella in parola, è opportuno sopprimere gradualmente gli importi per i quali si chiede la deroga.
(12) Dato lo scarso utilizzo dei contingenti concessi nell’ambito delle deroghe accolte in precedenza, è opportuno stabilire il doppio importo dell’attuale utilizzo come quantitativo iniziale in modo da permettere all’industria esistente di continuare ad esportare verso l’Unione. Conformemente alla prevista soppressione graduale, occorre ridurre man mano gli importi durante il periodo richiesto. Tale soppressione dovrebbe consentire al tempo stesso di generare il volume di affari necessario a finanziare ulteriori investimenti nelle Antille olandesi ed offrire un incentivo all’industria dello zucchero di cui trattasi onde stimolare l’auspicata diversificazione.
(13) Pertanto, a patto di rispettare determinate condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata, deve essere concessa una deroga per 5000 tonnellate nel 2011, 3000 tonnellate nel 2012 e 1500 tonnellate nel 2013.
(14) Soddisfatte le condizioni di cui sopra, la deroga non può ledere gravemente un settore economico oppure un’industria stabilita nell’Unione.
(15) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, stabilisce le norme applicabili alla gestione dei contingenti tariffari. Queste norme debbono essere applicate mutatis mutandis alla gestione del quantitativo per il quale si concede la deroga di cui trattasi.
(16) Poiché la deroga attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2010 ed è stata richiesta una nuova deroga per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, la deroga richiesta deve applicarsi con decorrenza dal 1o gennaio 2011 per l’intero periodo.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al disposto dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti derivati dallo zucchero trasformati nelle Antille olandesi dei codici NC 17011190, 17019910 e 17019100 sono considerati originari delle Antille olandesi se vengono ottenuti da zucchero che non ha ottenuto l’origine, conformemente al disposto degli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti ed ai quantitativi stabiliti nell’allegato, destinati all’immissione in libera pratica nell’Unione dalle Antille olandesi durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
Articolo 3
Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione del quantitativo figurante in allegato.
Articolo 4
Le autorità doganali delle Antille olandesi adottano le misure necessarie a realizzare i controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 2. A tale fine, su tutti i certificati di circolazione EUR.1 che dette autorità rilasciano in merito ai suddetti prodotti deve figurare un riferimento alla presente decisione. Le competenti autorità delle Antille olandesi inviano alla Commissione una dichiarazione trimestrale dei quantitativi per i quali i certificati di circolazione EUR.1 sono stati rilasciati ai sensi della presente decisione nonché i numeri di serie di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti voci:
Derogation — Decision 2011/47/EU,
Dérogation — Décision 2011/47/UE.
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011. Per la Commissione Algirdas Šemeta Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
N. d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo Quantitativi (in tonnellate) 09.7910 17011190 17019910 17019100 Prodotti dello zucchero 1.1.2011-31.12.2011 5000 1.1.2012-31.12.2012 3000 1.1.2013-31.12.2013 1500