Regolamento (UE) n. 580/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/580@2011-06-08/it
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Nel 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004, che ha istituito l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (Agenzia).
(2) Nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 per quanto riguarda la durata dell’Agenzia.
(3) A novembre 2008 ha avuto inizio un dibattito pubblico sull’orientamento generale delle iniziative europee intese ad accrescere la sicurezza delle reti e dell’informazione, tra cui un dibattito sull’Agenzia. In linea con la strategia della Commissione per legiferare meglio, e come contributo a tale dibattito, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sugli obiettivi da perseguire per consolidare la politica in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione a livello dell’Unione, che si è svolta da novembre 2008 a gennaio 2009. Nel dicembre 2009 il dibattito ha portato all’adozione della risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 2009, su un approccio europeo cooperativo in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione.
(4) In considerazione dei risultati del dibattito pubblico, si prevede di sostituire il regolamento (CE) n. 460/2004.
(5) La procedura legislativa per riformare l’Agenzia può richiedere tempi lunghi per le discussioni e, poiché il mandato dell’Agenzia scadrà il 13 marzo 2012, è necessario adottare una proroga del mandato che da un lato lascerà tempo sufficiente per le discussioni in seno al Parlamento e al Consiglio e, dall’altro, garantirà coerenza e continuità.
(6) La durata dell’Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 13 settembre 2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:
Articolo 1
Articolo 27 Durata
L’Agenzia è istituita dal 14 marzo 2004 per un periodo di nove anni e sei mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2011 Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio La presidente Győri E.