Gelex

Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2011 della Commissione del 20 giugno 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11

In vigoreVersione 2011-06-20dal 2011-06-24
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2011/589@2011-06-20/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Durante i primi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011 i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale hanno registrato un livello costantemente elevato che ha provocato un rallentamento del ritmo delle importazioni, in particolare di quelle provenienti dai paesi terzi che usufruiscono di alcuni accordi preferenziali.

(2) Di fronte a tale situazione, la Commissione ha recentemente adottato una serie di misure intese a portare sul mercato dell’Unione ulteriori quantitativi di zucchero. Tali misure includevano il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011, il quale ha aumentato di 526000 tonnellate la disponibilità di zucchero e di isoglucosio sul mercato dell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11, che ha sospeso i dazi all’importazione per lo zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300000 tonnellate.

(3) Le importazioni di zucchero nell’ambito del regime di perfezionamento attivo conformememente al capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, sono state ridotte e l’industria di trasformazione ha incrementato l’utilizzo di zucchero di quota nei prodotti esportati. Tale evoluzione ha mantenuto una situazione tesa in termini di offerta sul mercato dell’Unione, minacciando di provocare una penuria nel corso degli ultimi mesi della campagna di commercializzazione, fino all’arrivo del nuovo raccolto.

(4) Pertanto, i prezzi elevati sul mercato mondiale dello zucchero mettono in pericolo la disponibilità dell’approvigionamento sul mercato dell’Unione. Per questa ragione è necessario aumentare di 200000 tonnellate il quantitativo di 300000 tonnellate di zucchero stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011, per il quale occorrre sospendere i dazi all’importazione di zucchero.

(5) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero, l’apertura dei contingenti tariffari per quanto riguarda le importazioni di prodotti dello zucchero, ai sensi dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, recanti il numero d’ordine 09.4380 (zucchero di importazione eccezionale), i quantitativi dei prodotti per i quali è necessario sospendere i dazi all’importazione e il periodo contingentale debbono essere determinati mediante un atto legislativo distinto. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 sospende i dazi all’importazione di zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300000 tonnellate.

(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011.

(7) Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 si aggiunge la seguente frase: I dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo supplementare di 200000 tonnellate dal 1o luglio 2011 al 30 settembre 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso scade il 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tuti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

Versioni

  1. 2011-06-20