Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione del 23 novembre 2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/1112@2012-11-23/it
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas Šemeta Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un cavo isolato (cavo USB) di un metro di lunghezza, costituito da due fili isolati intrecciati e muniti ad entrambe le estremità di due connettori USB. Il cavo rende possibile il trasferimento di dati tra diversi tipi di apparecchiature. Consente inoltre l’alimentazione elettrica di tali apparecchiature o la ricarica delle stesse. 85444290 La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8544, 854442 e 85444290. Il trasferimento di dati tra due apparecchiature senza l’uso di una tecnologia di telecomunicazione, quale Ethernet, non è considerato come telecomunicazione ai fini della sottovoce 85444210. Di conseguenza ne è esclusa la classificazione alla sottovoce 85444210 come cavo munito di connettori del tipo usato nelle telecomunicazioni (si vedano anche le note esplicative della NC relative alla sottovoce 85444210). Il cavo deve essere pertanto classificato nel codice NC 85444290 nella categoria altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1000 V muniti di connettori.