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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1181/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 in alcune regioni viticole

In vigoreVersione 2012-12-10dal 2012-12-14
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2012/1181@2012-12-10/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Regioni geografiche nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell’articolo 1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 121, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti stabiliti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2) La Danimarca, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli in alcune regioni geografiche.

(3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel corso del 2012, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico naturale stabiliti nell’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali ci sarebbe normalmente una domanda di mercato.

(4) È pertanto opportuno autorizzare un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2012 in Danimarca, in Svezia e nel Regno Unito.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle regioni geografiche elencate nell’allegato del presente regolamento, in deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2012, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti con uve raccolte nel 2012 non è superiore al 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso

ANNEX

ALLEGATO Regioni geografiche nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell’articolo 1

Stato membro Regione geografica Danimarca Tutte le regioni viticole Svezia Tutte le regioni viticole Regno Unito Tutte le regioni viticole

Versioni

  1. 2012-12-10